F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0139/CSA pubblicata del 25 Febbraio 2026 – società A.C. Prato SSD a r.l. – calciatore Verde Francesco

Decisione/0139/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0211/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D'Ascia - Vice Presidente

Carmine Fabio La Torre - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0211/CSA/2025-2026 proposto dall’A.C. Prato SSD a r.l., in data 12.02.2026, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 80 del 10.02.2026;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa; relatore nell’udienza del 20.02.2026, tenutasi in modalità mista, l’Avv. Carmine Fabio La Torre; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

L’A.C. Prato SSD a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara inflitte al calciatore Verde Francesco in relazione alla gara di campionato nazionale di serie D – girone E, svolta in data 08.02.2026, tra A.C. Prato SSD a r.l. e USD Poggibonsi SSD a r.l. (pubblicata in data 10.02.2026 sul Comunicato Ufficiale n. 80 del Dipartimento Interregionale della LND).

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento di squalifica: “(…) Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto (…)”.

La reclamante chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica, censurando il provvedimento, sulla base di tre ordini di motivi: 1) erronea ricostruzione del fatto storico per inesistenza della condotta violenta, così come risulta dimostrato dalla ripresa video allegata al reclamo; 2) erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta al calciatore che, anziché essere violenta (art. 38 C.G.S.), sarebbe antisportiva (art. 39 C.G.S.); 3) omesso riconoscimento delle attenuanti (artt. 12, 13, 15 e 16 C.G.S.) da parte del Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In via preliminare corre l’obbligo di precisare, in merito all’ammissibilità della registrazione come mezzo di prova confutante la motivazione del Giudice Sportivo, che tale documento non possa trovare ingresso fra il materiale istruttorio da porre a fondamento della decisione.

Come conferma la giurisprudenza di questa Corte (cfr. CSA, sez. III, decisione n. 12/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 107/CSA/2025-2026; CSA, sez. III, decisione n. 111/CSA/2025-2026) se, per un verso, l’art. 58, comma 1, CGS stabilisce che “(…) I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi  previsti dall’ordinamento federale (…)”, per altro verso l’art. 61, comma 2 C.G.S. ne definisce il perimetro di ammissibilità, limitandolo “al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati (…) qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (…)”.

In altre parole, l’utilizzo dei filmati audiovideo deve porsi, all’infuori delle ipotesi espressamente e tassativamente enucleate dal legislatore sportivo, in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Si legge nel referto di gara redatto dall’arbitro che “(…) A gioco fermo il calciatore Verde colpisce con una gomitata al volto, data con vigoria sproporzionata, un calciatore avversario che era in marcatura su di lui. Il calciatore colpito ha potuto riprendere il gioco senza bisogno dell'intervento dei sanitari (…)”.

Tale ricostruzione di quanto avvenuto con la diretta percezione del Direttore di gara, conferma che, come correttamente indicato dal Giudice Sportivo, il comportamento del calciatore Verde rientra nella fattispecie della condotta violenta, stante l’oggettiva attitudine del gesto (gomitata al volto inferta con vigoria sproporzionata) ad arrecare un danno fisico all’avversario.

Pertanto, in applicazione dell’art. 38 C.G.S., altrettanto correttamente risulta comminata al calciatore la squalifica per tre giornate effettive di gara. Né risultano ricorrere circostanze attenuanti, peraltro solo genericamente invocate dalla reclamante.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Carmine Fabio La Torre                                          Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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