C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 21/12/2023 – Delibera – Gara del 19.11.2023 fra S.S.D. Fiesole Calcio (ospitante) vs A.S.D. Casentino Academy (ospitata) disputata in Fiesole, località Caldine, via di Bugia, campo Poggioloni – risultato 2-2
Gara del 19.11.2023 fra S.S.D. Fiesole Calcio (ospitante) vs A.S.D. Casentino Academy (ospitata) disputata in Fiesole, località Caldine, via di Bugia, campo Poggioloni – risultato 2-2
Il calciatore Iacopo Mina, tesserato presso S.S.D. Fiesole Calcio, in proprio, reclama, chiedendone l’annullamento o la riduzione, avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 35 del 23.11.2023 di squalifica per n. 5 gare effettive a lui comminata per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco ed aver assunto un contegno irriguardoso nei confronti del DG. Sostiene il reclamante a fondamento della propria impugnazione che egli non sarebbe entrato sul terreno di gioco come indicato nel referto di gara, né in fase di riscaldamento, né a seguito della decisione arbitrale di espulsione, decisione alla quale avrebbe reagito allargando le braccia e protestando, pronunciando le seguenti parole: “è fallo, sveglia!”. Rileva altresì il reclamante, negando di aver pronunciato le parole indicate nel referto, che il DG non avrebbe potuto identificarlo correttamente considerato che i compagni in fase di riscaldamento erano 6 compreso lui e l’arbitro stava correndo nella direzione opposta alla sua. Il reclamante allega all'impugnazione anche un file video ove la sua versione dei fatti risulterebbe pienamente confermata. Il reclamo può essere accolto per quanto di seguito esplicato. Il Codice di Giustizia Sportiva all'art. 58 rubricato “Mezzi audiovisivi” stabilisce che: “1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. 2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione.” La citata norma non consente, quindi, l'ingresso, a fini probatori, a videoriprese diverse da quelle degli operatori ufficiali, considerata altresì l’indubbia chiarezza, nel caso che ci occupa, del referto arbitrale e del successivo supplemento cui deve attribuirsi la certa fede privilegiata riconosciuta loro ex art. 61 CGS. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, infatti, inoltrati i rilievi e le eccezioni avanzate dal reclamante al D.G. ai fini di un approfondimento istruttorio, riceveva dall’Arbitro una puntuale conferma di quanto dal medesimo già dichiarato nel referto di gara, con ulteriori precisazioni in merito all’avvenuta corretta identificazione del calciatore Mina. Contrariamente a quanto indicato dal reclamante, rileva il DG che, al 12° del secondo tempo, un calciatore di S.S.D. Fiesole Calcio entrava nell’area di rigore del A.S.D. Casentino Academy, regolarmente contrastato da un difensore: i due calciatori finivano quindi a terra, mentre il pallone rimaneva in gioco e veniva riportato verso il centrocampo. Precisa il DG di aver seguito da vicino detta azione, transitando così a circa 10 metri dalla linea laterale ove si stava scaldando il calciatore Mina e di aver, quindi, visto distintamente quest’ultimo entrare per circa due metri sul terreno di gioco e di averlo sentito proferire le parole indicate nel referto di gara. Successivamente il pallone usciva fuori dalla linea laterale nei pressi del controcampo e pertanto il DG si avvicinava al Mina, espellendolo. In ossequio a quanto emerso nel referto e nel successivo supplemento, scevri da incongruenze e/o contraddizioni, questa Corte, normativamente vincolata, deve applicare le sanzioni relative alle condotte rilevate nei rapporti degli ufficiali di gara, pur in presenza di elementi (video) che potrebbero sconfessare la ricostruzione del D.G. Appurati quindi i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento, la sanzione comminata, tuttavia, non appare proporzionata nel quantum al concreto svolgersi degli stessi ed alla condotta effettivamente tenuta dal Mina. Trattasi invero di espressione indubbiamente irriguardosa pronunciata da quest’ultimo ai danni del DG, priva tuttavia di alcuna carica offensiva, come tale meritevole di una riduzione della sanzione inflitta a n. 4 giornate di squalifica, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte ed al dettato dell’art. 36, comma 1 lett. a. Ciò detto, deve ulteriormente osservarsi quanto segue in punto di file video allegato al reclamo. L’art. 58 CGS, al punto 4, commina la sanzione dell’inammissibilità ai soli video manomessi (“Art. 58.4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l’eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3”), manomissione allo stato non ravvisabile nel video allegato dal reclamante. La mera visione delle immagini video non è pertanto preclusa a questa Corte (ma solo la sua utilizzabilità ai fini del decidere), visione dalla quale risultano palesemente contraddette le dichiarazioni arbitrali, soprattutto in punto di asserito ingresso sul terreno di gioco del Mina. Dal video prodotto si vede chiaramente che quest’ultimo non entra sul terreno di gioco per circa due metri, come asserito dall’arbitro, ma anzi si mantiene correttamente fuori dallo stesso. Inoltre, risulta conforme alle immagini visionate quanto asserito dal Mina in ordine alla circostanza che i calciatori a bordo campo in fase di riscaldamento fossero 6 e che l’arbitro stava correndo nella direzione opposta a loro, di tal che potrebbe essere risultata difficoltosa al DG la corretta identificazione del Mina. La condotta del reclamante dell’aver allegato il video alla propria impugnazione al fine di comprovare la propria versione dei fatti appare, perciò, perfettamente conforme ai canoni di lealtà, probità e correttezza che sono richiamati dalla normativa federale, cui sono necessariamente assoggettati anche gli stessi arbitri. Per quanto detto, appare particolarmente grave, nel caso di specie, il mero dubbio di una non corretta rappresentazione della realtà e ciò che colpisce maggiormente è la tenacia dell’arbitro nel confermare la sua versione accusatoria pur di fronte ad un reclamo cui è stata allegata una ripresa video. La Corte, alla luce di quanto precede, stante la contestazione dei fatti operata dal reclamante, ha quindi il dovere di segnalare ai competenti organi istituzionali ex art. 50 punto 3 CGS le eventuali erroneità in punto di fatto contenute nel rapporto di gara e nel successivo supplemento ed in tal senso non può esimersi dal procedere.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto riduce la sanzione inflitta a n. 4 giornate, con restituzione della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 16.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 63 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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