C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 21/12/2023 – Delibera – Gara del 24.11.2023 fra A.S.D. Castel del Bosco (ospitante) vs G.S. Calasanzio (ospitata) disputata in Pontedera, viale della Costituzione, campo Nuovo Marconcini – risultato 0-1 A.S.D. Castel del Bosco reclama, chiedendone la riduzione, avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 24 del 29.11.2023 di squalifica fino al 30.1.2024 inflitta all’allenatore Alessio Bertini e di squalifica per 8 gare effettive inflitta al calciatore Andrea Bertini, entrambi per essersi avvicinati a fine gara al DG, dandogli una pacca sulla spalla, offendendolo.
Gara del 24.11.2023 fra A.S.D. Castel del Bosco (ospitante) vs G.S. Calasanzio (ospitata) disputata in Pontedera, viale della Costituzione, campo Nuovo Marconcini – risultato 0-1 A.S.D. Castel del Bosco reclama, chiedendone la riduzione, avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 24 del 29.11.2023 di squalifica fino al 30.1.2024 inflitta all’allenatore Alessio Bertini e di squalifica per 8 gare effettive inflitta al calciatore Andrea Bertini, entrambi per essersi avvicinati a fine gara al DG, dandogli una pacca sulla spalla, offendendolo.
La reclamante ricostruisce i fatti occorsi in modo diverso rispetto a quanto indicato dal DG nel referto di gara e sostiene, a fondamento del proprio reclamo, che né il Bertini Alessio, né il Bertini Andrea avrebbero dato una pacca sulla spalla all’arbitro o lo avrebbero offeso. La società si scusa comunque per quanto accaduto, sottolineando la sua assoluta intolleranza alle violenze ed alle offese, qualora vi fossero state. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale inoltrava i rilievi e le eccezioni avanzate dalla reclamante al D.G. ai fini di un approfondimento istruttorio, ricevendo da quest’ultimo una puntuale ricostruzione dei fatti occorsi ed una piena conferma di quanto già indicato nel referto di gara in merito alle offese proferite ai suoi danni, nonché relativamente alla pacca sulla spalla ricevuta da parte dell’allenatore al rientro negli spogliatoi e da parte di Andrea Bertini, al quale l’arbitro aveva anche allungato la propria mano per un saluto rispettoso, gesto non corrisposto dal calciatore. In considerazione dell’indubbia fede privilegiata di cui godono sia il referto arbitrale che il successivo supplemento riconosciuta loro dall’art. 61 CGS, la Corte non ha motivo di rilevare un diverso svolgersi dei fatti, in particolare conformi a quanto dichiarato dalla reclamante. Appurati quindi quest’ultimi conformemente a quanto indicato nel referto e nel successivo supplemento, venendo ad analizzare il quantum delle sanzioni inflitte, mentre quella comminata all’allenatore appare pienamente proporzionata alla condotta posta in essere, quella disposta nei confronti del calciatore appare meritevole di una riduzione in considerazione del gesto commesso, privo di conseguenze, e delle espressioni proferite, certamente irriguardose ma non offensive.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo per quanto concerne il calciatore Andrea Bertini e per l’effetto riduce la squalifica a n. 5 gare effettive, respinge per il resto, con restituzione della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 16.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 65 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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