C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 21/12/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Fiesole Calcio avverso la decisione del G.S.T. che comminava l’ammenda di € 500,00 (C.U. n. 21 del 22/11/2023).
Oggetto: Reclamo della Società Sportiva Fiesole Calcio avverso la decisione del G.S.T. che comminava l'ammenda di € 500,00 (C.U. n. 21 del 22/11/2023).
Con rituale e tempestivo gravame, la Società Sportiva Fiesole Calcio adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T. specificata in epigrafe ed ancorata al comportamento offensivamente discriminatorio - con riferimento all’etnia d’origine di un giocatore avversario - assunto da alcuni sostenitori; i fatti si riferiscono all’incontro esterno disputatosi in data 18 novembre 2023 contro la società ospitante Novoli. Il G.S.T. così motivava le proprie decisioni: Ammenda di € 500,00 alla società Fiesole Calcio A.D. “Per avere, propri sostenitori, rivolto ad un calciatore avversario frasi aventi contenuto di discriminazione razziale”. L’impugnante, pur riconoscendo che all'indirizzo di un giocatore avversario siano state rivolte le espressioni contenute nel capo di incolpazione, rileva l’inesistenza di qualsiasi prova con riferimento alla concreta individuazione della tifoseria dalla quale sarebbero promanate le espressioni discriminatorie. Argomenta la tesi dubitando che i propri sostenitori possano avere assunto tale comportamento poiché all'interno della compagine della squadra del Fiesole era presente e schierato in campo un calciatore di colore che stava effettivamente disputando la gara. Inoltre la tempestiva azione dell’allenatore avrebbe immediatamente placato gli animi dimostrando l’attenzione che la società riserva alla pubblica censura di qualsiasi atteggiamento discriminatorio e conclude pertanto chiedendo la revoca del provvedimento adottato. Il reclamo non può essere accolto. Le Carte federali conferiscono fede privilegiata alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà; nell'originario rapporto di gara il D.G. attesta di aver ascoltato i cori promanare proprio da parte di una decina di sostenitori del Fiesole e tale dato viene effettivamente confermato anche in sede di supplemento. Nel documento il D.G. provvede a dettagliare di aver potuto effettivamente individuare nella tifoseria del Fiesole calcio in base a due elementi: i responsabili dei cori razzisti indossavano divise di colore verde rappresentative della squadra ospitata ed inoltre i cori venivano effettuati con specifiche tempistiche, cioè proprio quando il calciatore di colore avversario giocava la palla. Con riferimento all’ammenda occorre chiarire che le responsabilità delle società derivano dal dettato normativo contenuto nell’art. 28 C.G.S.; purtroppo i tifosi non possono essere “scelti” dalle società (che avrebbero così modo di distinguere tra la stragrande maggioranza di coloro che vivono la propria passione all’interno delle regole di lealtà e correttezza sportiva e coloro che invece, incapaci di mantenere un minimo contegno civile, fanno degenerare la competizione calcistica in comportamenti discriminatori o talvolta persino violenti) ma le Carte Federali onerano le stesse società di vigilare sul regolare svolgimento delle gare. Pochi individui - specialmente se conosciuti all’interno di piccoli centri urbani o di società non particolarmente affollate di sostenitori - dovrebbero essere adeguatamente monitorati, se incapaci di autogestirsi, dalle dirigenze societarie anche eventualmente provvedendo a segnalare preventivamente, alle competenti autorità sanitarie o giudiziarie, comportamenti che potrebbero trovare astratta collocazione all’interno di specifiche disposizioni dello stesso codice penale. Non residua dunque alcun dubbio, con riferimento alla sussistenza dei fatti addebitati ed alla assenza di valide giustificazioni od esimenti, che possa attenuare le indubbie responsabilità personali dei singoli tifosi e, conseguentemente, societarie stante l’oggettivo valore discriminatorio delle frasi riportate nel rapporto di gara. Rileva il fatto che l’art. 8 C.G.S. (richiamato dall’art. 27 C.G.S.) elenca le sanzioni con un criterio di auspicata progressività ponendo alla prima lettera la semplice ammonizione, per poi riservare alle ultime le sanzioni più gravi. 1958 In ambito dilettantistico la giurisprudenza univoca, per mantenere la necessaria afflittività che non potrebbe essere soddisfatta (come effettivamente avviene in ambito professionistico) dalla norma, applica la sanzione dell'ammenda - formalmente meno afflittiva ma sostanzialmente più efficace in ambito dilettantistico - di 500,00 euro. La sanzione riferita alla società dunque, anche analizzata sotto il profilo del “quantum”, appare perciò conforme ed adeguata e pertanto deve essere confermata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 19.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 63 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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