C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 21/12/2023 – Delibera – Reclamo proposto da A.S.D Ricortola 1972 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto alla medesima la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di Euro 300,00; ha squalificato il Sig. Larocca Antonio sino al 22/11/2025; ha squalificato il Sig. Marconi Paolo sino al 22/2/2024. Campionato Giovanissimi provinciali – Gara del 11.11.2023 – San Vitale Candia/Ricortola (C.U. n. 22 del 25.11.2023).
Reclamo proposto da A.S.D Ricortola 1972 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto alla medesima la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di Euro 300,00; ha squalificato il Sig. Larocca Antonio sino al 22/11/2025; ha squalificato il Sig. Marconi Paolo sino al 22/2/2024. Campionato Giovanissimi provinciali - Gara del 11.11.2023 – San Vitale Candia/Ricortola (C.U. n. 22 del 25.11.2023).
Il G.S.T. rilevato che il D.G. ha sospeso all’11°del secondo tempo la gara in oggetto avendo subito un grave tentativo di aggressione e offese da parte di un tesserato della Ricortola 1972 ed essendo stato fatto oggetto di offese reiterate da parte delle tifoseria della stessa; avendo subito offese anche da alcuni tesserati, che lo hanno accerchiato facendo pressione nei suoi confronti affinché non sospendesse la partita; ritenute le suddette circostanze sufficienti per legittimare la sospensione definitiva della partita; rilevato altresì l’esistenza di responsabilità oggettiva a carico della società reclamante, le ha inflitto la perdita della partita per 0-3 e l’ammenda di Euro 300,00. Ha squalificato il Sig. Larocca Antonio sino al 22.11.2025 per essere entrato in campo con lo scopo di soccorrere un proprio giocatore, essendosi invece rivolto al D.G. con atteggiamento irriguardoso e offensivo e per averlo, alla notifica dell’espulsione, afferrato per un polso, reiterando anche successivamente offese, afferrandolo nuovamente per un braccio provocandogli un graffio e dolore di lieve entità; persistendo nella condotta offensiva e minatoria anche nel recinto degli spogliatoi, una volta intervenuta la sospensione della gara. Ha squalificato il Sig. Marconi Paolo sino al 22.2.2024, allenatore, per aver accerchiato il D.G. con alcuni giocatori non identificati, protestando in maniera polemica e facendo pressione affinché la partita non venisse sospesa, ritardando il rientro del D.G. negli spogliatoi. Le note gara narrano dettagliatamente gli episodi contestati e nel supplemento ad esse allegato si ha maggiore contezza degli eventi; delle aggressioni verbali e dei contatti fisici, riproposti nelle motivazioni del GST; degli atteggiamenti posti in essere dai soggetti sanzionati; delle frasi da loro pronunciate dai sostenitori del Ricortola durante lo svolgimento della partita, e dai suoi tesserati (“Devi smettere di arbitrare” “Dammi rosso coglione” “Tu sei nato scemo, torna a casa” “Ti faccio del male”: frasi queste pronunciate dal Sig. Larocca. “Non capisci niente, non puoi sospendere la partita, cosa stai facendo”: Sig. Maroni Paolo). Il reclamo proposto dalla Asd Ricortola 1972, contesta i fatti così come ricostruiti dal D.G. e quindi assunti dal GST. Afferma la reclamante che il proprio tesserato Larocca sarebbe entrato in campo a seguito di un durissimo scontro che vedeva coinvolto un calciatore (il proprio figlio) in conseguenza del quale di D.G. ometteva di interrompere il giuoco, ritardano le necessarie cure. Nega che siano intervenuti contatti fisici tra i due e che si siano verificate circostanze tali da legittimare la sospensione della partita, non avendo peraltro il D.G. assunto alcuna iniziativa utile alla prosecuzione della gara (convocazione dei capitani); ritiene che le offese provenienti dagli spalti, non possano attribuirsi ai propri sostenitori, atteso, tra l’altro, che in tribuna si trovava un calciatore della squadra avversaria precedentemente espulso e resosi colpevole di offese dirette al DG proprio dagli spalti. Contesta anche le condotte attribuite al proprio allenatore, che anzi si sarebbe prodigato per accompagnare fuori il Sig. Larocca affinchè la partita potesse riprendere. La reclamante, nel chiedere l’ammissione della prova per testi sui fatti e sulle circostanze riepilogate nei capitoli contenuti nel reclamo, conclude chiedendo la revoca della sospensione della partita e la sanzione della perdita per 0-3; la revoca e/o la riduzione della sanzione della ammenda comminata; l’annullamento o la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati. La Corte, letti gli atti ed i documenti che formano il fascicolo del procedimento; acquisito il supplemento del quale è stata data lettura in udienza a favore della società reclamante, che conferma integralmente il referto gara; ritenuto di poter decidere senza svolgere ulteriore attività istruttoria, che risulterebbe superflua e irrilevante alla luce della documentazione agli atti, rileva quanto segue. Le circostanze descritte e narrate dal D.G. nell’immediatezza della redazione del referto gara (che ha valore di prova privilegiata), sono precise, non contraddittorie e trovano piena conferma anche nel supplemento reso su richiesta della Corte. Dalle medesime se ne ricava che, al’11° del primo tempo, ed in conseguenza dell’infortunio subito dal calciatore del Ricortola, il D.G. è stato sicuramente dapprima fatto oggetto di espressioni irriguardose dal Signor Larocca, profuse con atteggiamento aggressivo e connotate dal contatto fisico inizialmente certamente intimidatorio e poi potenzialmente aggressivo, in un clima già teso per l’atteggiamento tenuto dai sostenitori del Ricortola, ben identificati ed individuati dal D.G. Atteggiamenti, quelli del Larocca, ripetuti anche nei pressi degli spogliatoi, ove il D.G. è stato fatto oggetto di offese e accerchiamento anche da parte di altri tesserati, subendo anche le proteste e le pressioni del Sig. Marconi, che avrebbe invece dovuto immediatamente adoperarsi per evitare ogni aggressione, anche solo verbale, da parte dei propri giovani giocatori (gara del campionato Giovanissimi provinciali). La Corte ritiene che i fatti verificatisi come descritti nel referto gara e le condotte poste in essere da più soggetti (massaggiatore, allenatore, calciatori, pubblico) a danno del DG, nelle diverse circostanze di luogo (in campo, sugli spalti, nei pressi degli spogliatoi) ed in un lasso di tempo relativamente lungo, abbiano giustificato dapprima il provvedimento di sospensione della gara; poi le sanzioni inflitte dal D.G. specificamente ai tesserati. Condotte che, attribuite correttamente ai singoli protagonisti, si ritiene abbiano indotto il GST a sanzionarli in modo proporzionato e corretto.
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge lo spiegato reclamo proposto , trattenendo la tassa versata Delibera depositata in data 18.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 57 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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