C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 28/12/2023 – Delibera – Gara Fortis Juventus – Poggio a Caiano (1-1) del 18/11/2023. Campionato Allievi B Regionali. In C.U. n.35 del 23/11/2023 C.R.T.
Gara Fortis Juventus – Poggio a Caiano (1-1) del 18/11/2023. Campionato Allievi B Regionali. In C.U. n.35 del 23/11/2023 C.R.T.
Reclama la società Fortis Juventus avverso la squalifica per sette gare effettive inflitte al calciatore Palli Tommaso il quale “Espulso per condotta violenta verso un calciatore avversario, dopo la notifica offendeva il D.G.”. La reclamante non interpone gravame in relazione alle offese verso il D.G. ed anzi, deplora il fatto attribuito al proprio tesserato, tuttavia contesta l’appellativo di condotta violenta in relazione al contatto che lo stesso ha avuto con un calciatore avversario. In altri termini, ritiene che si è trattato di un mero scappellotto che è stato accentuato dal calciatore avversario il quale si è buttato a terra. A conferma di questa versione dei fatti, la reclamante rileva che il predetto si è rialzato prontamente una volta sanzionato il tesserato della Fortis Juventus. Chiede una riduzione della squalifica. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, definisce il gesto contestato come “uno schiaffo all’altezza della testa posteriore … in modo vigoroso facendo cadere il calciatore colpito”. IL D.G. riferisce inoltre che il fatto è avvenuto a gioco in svolgimento a centrocampo a pallone lontano. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. La sanzione inflitta al calciatore Palli Tommaso consta di due momenti essenziali: il colpo inferto al calciatore avversario e le offese al D.G. dopo l’espulsione. Per quanto attiene alle offese, la reclamate non interpone di fatto alcuna contestazione, per cui il Collegio prende atto dei fatti così come narrati. Sul punto dell’atto violento, il Giudicante ritiene che la versione arbitrale sia chiara e scevra da qualsiasi fraintendimento. Un fatto è certo: il colpo c’è stato e l’arbitro lo definisce “vigoroso” quindi ben lontano dal concetto dello scappellotto che invece vuole far credere la reclamante. Un elemento che indirizza il Giudicante verso la volontarietà del fatto, è dato dalla posizione in campo dei calciatori i quali, sicuramente, erano, in quel momento lontani dal gioco: da ciò se ne ricava che l’intento del Palli non era quello di un semplice colpetto, ma di un vero e proprio colpo alla nuca. Non è compito né competenza di questo Collegio conoscere i motivi del fatto, tuttavia una riflessione occorre porla in essere: quanto è accaduto denota un sicuro comportamento anti sportivo che, certamente, nell’ambito giovanile, deve necessariamente essere sanzionato quantomeno a futura memoria. Gli atleti devono scendere in campo con la consapevolezza che, come in ogni ambito della vita sociale, ci sono delle regole da seguire che iniziano con il rispetto degli altri e proseguono con l’adeguamento alle norme giuridiche, ancorché domestiche, che permettono lo svolgimento delle gare. Sul punto, le società dovrebbero intervenire con grande forza in quanto se certi episodi, lievi o meno lievi che siano, non vengono stigmatizzati fino dal primo momento in cui un atleta varca un impianto sportivo, sarà sempre più difficile intervenire successivamente. Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, i fatti violenti commessi da ragazzi di giovane età non costituiscono una attenuante, bensì, al contrario, una aggravante, proprio in virtù del concetto di educazione, di rispetto degli avversari e delle norme che regolano l’ambito calcistico che deve essere conosciuto ed applicato fino da subito. I fatti per cui è gravame sono particolarmente gravi e necessitano di adeguata sanzione che il G.S. ha inflitto in maniera corretta e puntuale.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa. Delibera depositata in data 24.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 60 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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