C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 28/12/2023 – Delibera – Oggetto: impugnazione del Pisa Ovest S.S.D. a R.L. avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Pisa sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 02/12/2023 contro Sextum Bientina (C.U. Delegazione Provinciale di Pisa n. 25 del 06/12/2023)
Oggetto: impugnazione del Pisa Ovest S.S.D. a R.L. avverso la decisione del G.S.T. per la Provincia di Pisa sulla regolarità ed esito della gara disputata in data 02/12/2023 contro Sextum Bientina (C.U. Delegazione Provinciale di Pisa n. 25 del 06/12/2023)
La Società Pisa Ovest S.S.D. a R.L. impugna la decisione del G.S.T. che disponeva a proprio carico la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 con la seguente motivazione: “Per malfunzionamento dell’impianto di illuminazione (…).” La società Pisa Ovest fa presente che alle ore 18.04, momento di sospensione della gara, la situazione di luminosità del campo era assolutamente la medesima delle 17.15, orario fissato per l’inizio della gara, infatti quel giorno nella città di Pisa il tramonto era avvenuto alle 16.42 e le condizioni meteo erano “nuvoloso con pioggia”. La Reclamante rileva inoltre che la sospensione della gara sarebbe avvenuta su proposta della Società Sextum Bientina, la quale formulava la richiesta soltanto all’inizio del secondo tempo (quando peraltro si trovava in una situazione di svantaggio), mentre ben avrebbe potuto contestare fin da subito la situazione. Domanda l’annullamento della decisione del G.S.T. con conseguente continuazione della gara dal momento della sospensione ovvero l’integrale ripetizione della stessa. Richieste osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, lo stesso precisa di aver ritenuto che alle 17.15 l’illuminazione artificiale in aggiunta a quella naturale consentisse l’inizio della gara, tuttavia all’inizio del secondo tempo, a causa della notevole diminuzione della luce naturale, non vi fossero più le condizioni per la prosecuzione della stessa. Precisa altresì che persone appartenenti al Pisa Ovest gli riferivano che durante la sera e la notte precedenti si erano verificati alcuni danni all’impianto di illuminazione a causa del forte vento. Ai fini della decisione occorre prendere le mosse dal fatto che l’impianto di illuminazione artificiale non fosse in perfetta efficienza, la circostanza, già riportata dal D.G. anche nel referto gara, non è stata oggetto di contestazione in sede di reclamo. Ciò premesso, in ragione di un principio pacifico nell’ambito delle decisioni ufficiali della FIGC, il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di ESCLUSIVA competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara. A tal uopo è irrilevante che in merito alla richiesta di sospensione vi sia stato un qualche input da parte della Società avversaria ed il momento in cui ciò si sarebbe verificato. D’altra parte il D.G., in special modo a mezzo del supplemento richiesto dalla Corte, è molto chiaro nell’affermare che, premesso il malfunzionamento dell’impianto, la luce naturale, all’orario di inizio della gara, consentiva il gioco, integrando appunto quella residua artificiale, tuttavia, successivamente, stante il sopraggiungere della piena oscurità, le condizioni di visibilità non erano più sufficienti a permettere la prosecuzione della gara. La Corte, letti gli atti ufficiali e preso atto delle dichiarazioni del D.G. in sede di supplemento, considerata la forza privilegiata che deve essere attribuita anche a queste ultime e ritenuto che in ogni caso non emergano elementi dai quali poter escludere la sensibile diminuzione di luce naturale posta dal D.G. a fondamento della propria decisione di sospendere definitivamente la gara, conferma la pronuncia del G.S.T. per la provincia di Pisa.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma l’addebito della tassa di reclamo ove già effettuato. Delibera depositata in data 27.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 69 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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