C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 28/12/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società Poggibonsese avverso la Sanzione inflitta dal GST Toscana e pubblicate sul CU 38 del 07.12.2023
Oggetto: Reclamo della società Poggibonsese avverso la Sanzione inflitta dal GST Toscana e pubblicate sul CU 38 del 07.12.2023
La società La società Poggibonsese con comunicazione pec del 11.12.2023 delle ore 17,25, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso le decisioni del G.S.T. Toscana, pubblicate con il C.U. n. 38 del 07.12.2023 La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 12.12.2023 alle ore 15.11, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Delibera depositata in data 23.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 74 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana Segretario Presidente Consigliere estensore Coli Renzo Carmine Compagnini Raffaello Niccolai COPPA PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 73 Stagione sportiva 2023 -2024 Oggetto: reclamo della società ANR Marina di Massa 2023 avverso la decisione del Giudice Sportivo delegazione di Massa (C.U. 24 del 07.12.2023) Il Giudice Sportivo Territoriale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 24 del 07.12.2023, in accoglimento del reclamo gara (disputata il 29.11.2023 e valevole per la Coppa Provinciale di Terza Categoria) presentato dalla Asd Pontremoli Football Club, ha inflitto alla società Marina di Massa 2023 la punizione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-3 a norma dell’art. 10, comma 7 del C.G.S. escludendola dal prosieguo della manifestazione. Queste le motivazione del Giudice di prime cure: “Gare del 29.11.2023 Decisioni del Giudice Sportivo Gara del 29.11.2023 Marina di Massa / Pontremoli Football Club Reclamo presentato nei termini dalla Società ASD Pontremoli Football Club, gara Marina di Massa/ Pontremoli Football Club (risultato 2-1). La società Pontremoli Football Club da un controllo sul portale LND verificava che la società Marina di Massa schierava in campo nella gara in epigrafe i seguenti calciatori non tesserati ufficialmente e quindi liberi da vincoli e per questo richiede l’applicazione della vittoria a tavolino: - Adelmi Gianluca 20.12.1996; - Bertuccelli Luca 13.01.1996; - Bertuccelli Gabriele 14.07.1994; - De Angeli Maurizio 28.03.1986; - Finelli Pietro 30.05.1990; - Gabrielli Jhona 06.04.2001; - Lucchi Sergio 05.11.1984; - Poli Matteo 31.01.1987; - Richieri Roberto 29.01.1996; - Salini Gianluca 10.05.1984. Nulla è stato contro-dedotto dalla società ANR Marina di Massa, sebbene il rituale avviso. Il reclamo è fondato e va accolto. Da un esame presso l’ufficio tesseramento del C.R.T. risulta che tutti i giocatori soprammenzionati sono tesserati per la società ANR Marina di Massa, fatta eccezione per il giocatore Bertucelli Luca 13.01.1996 e pertanto non poteva essere schierato in campo per la disputa della gara in argomento. Per questi motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla ASD Pontremoli Football Club, infligge alla società ANDR Marina di Massa la punizione sportiva della gara suindicata con il punteggio di 0-3 a norma dell’art. 10 comma 7 del C.G.S. escludendola dal prosieguo della manifestazione; al Dirigente Accompagnatore Grassi Francesco (della società ANR Marina di Massa) l’inibizione di mesi uno; ed alla società ANR Marina di Massa l’ammenda di Euro 100,00 (cento/00). Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo”. Avverso il su citato provvedimento ha proposto rituale reclamo la società ANR Marina di Massa 2023, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, rilevando, in via preliminare, l’esistenza di vizi formali dell’istanza di reclamo proposta dalla società Pontremoli Football Club in prime cure, e, nel merito, l’erroneità della decisione addottata dal Giudice Sportivo Territoriale, poiché, a suo dire, il calciatore Luca Bertuccelli doveva ritenersi regolarmente tesserato. In particolare, quanto all’esistenza di vizi formali, l’attuale reclamante ha evidenziato che il reclamo proposto dalla società Pontremoli Football Club il 30.11.2023 nel giudizio di prime cure non è stato preceduto da rituale preannuncio, così come prescritto dalle norme federali, osservando, tra l’altro, che il reclamo inviato con pec dalla stessa società dal Pontremoli Football Club è stato indirizzato, in realtà, ad un diverso soggetto controinteressato, quale ANR Marina di Massa 2023 in luogo ASD Marina di Massa 2023, quest’ultima corretta denominazione della società sportiva, e che l’atto medesimo conteneva una serie di errori formali, quali la dicitura della società ASD Pontremoli nel documento e nella timbratura, l’erronea indicazione del cognome di alcuni giocatori e l’erroneo invio del reclamo al Giudice Sportivo Territoriale anzichè alla Corte d’Appello Territoriale. Per quanto riguarda invece il merito, la reclamanate ha rilevato l’erroneità della decisione impugnata, poiché la stessa ha presentato in data 11.09.2023 le richieste di tesseramento di tutti giocatori coinvolti nella vicenda in esame, quindi per il Bertuccelli Luca, come risulta dalla documentazione che produce in allegato al reclamo, e che la pratica di tesseramento si è conclusa il giorno 04.12.2023 con la conferma del tesseramento nel portale di tutti i giocatori richiesti. Vista l’istanza di audizione formalizzata con l’atto introduttivo, la Corte ha provveduto a convocare la società Marina di Massa 2023 per il giorno 22.12.2023, onde procedere alla discussione del reclamo. In tale sede, la società, presente a mezzo di un rappresentante a ciò delegato, ha ribadito i motivi di reclamo, evidenziando di non aver commesso irregolarità, né atti contrari ai principi di lealtà sportiva, insistendo per l’annullamento della decisione impugnata. La decisione. La Corte è chiamata in primo luogo a decidere sulla legittimità del reclamo proposto nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo Terrioriale dalla società Pontremoli Asd, atteso che la società ANR Marina di Massa 2023 sostiene l’improcedibilità dello stesso atto di reclamo, a causa della mancata proposizione di rituale preannuncio ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 e ss. C.G.S. L’eccezione risulta fondata. Dagli atti di causa, infatti, risulta che la società Pontremoli Asd non ha tempestivamente preannunciato il reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale, a mente della richiamata normativa, avendo la stessa inviato (e consegnato) unicamente l’atto di reclamo con pec del 30.11.2023, alle ore 15:06:07. Peraltro, anche a voler tenere conto dell’orientamento di questa Corte in materia, secondo cui ove il soggetto reclamante depositi un atto di reclamo senza preannuncio, ma nei termini previsti per il rituale deposito del preannuncio stesso, l’atto di reclamo così proposto e inviato (svolgente, in tal caso, la duplice funzione di preannuncio e di reclamo) è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge, tale principio non può essere applicato alla fattispecie in esame poiché, con delibera n. 76/A del 21.08.2023, pubblicata sul C.U. n. 9 del 24.08.2023, relativamente alle “gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regonali della LND”, i termini per la proposizione di rituale preannuncio di reclamo sono stati ridotti “alle ore 12:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara” (“Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12,00 del giorno successivo allo svolgimento della gara”). Nel caso di specie, dunque, poiché l’atto di reclamo della società Pontremoli Asd risulta inviato alle ore 15:06:07, quindi in epoca posteriore alla scadenza del termine delle ore 12:00 previsto dalla richiamata delibera per la presentazione del preannuncio di ricorso, l’eccezione pregiudiziale formulata dalla società Anr Marina di Massa 2023 appare meritevole di accoglimento, dovendo la Corte, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito, semplicemente dare atto dell’esistenza di motivi di improcedibilità del ricorso in primo grado (ex art. 78, 2° comma, CGS), annullando la decisone impugnata senza rinvio.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dalla società ANR Marina di Massa 2023, e per l’effetto annulla la decisione impugnata (C.U. n. 24 del 07.12.2023, reclamo gara disputata il 29.11.2023 e valevole per la Coppa Provinciale di Terza Categoria) ripristinando il risultato acquisito sul campo. Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo della società ANR Marina di Massa 2023. Ordina altresì l’incameramento della tassa di reclamo della società Pontremoli Asd relativa al giudizio di prime cure. Delibera depositata in data 27.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 73 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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