C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 28/12/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società Rignanese avverso la squalifica dell’allenatore Tata Marco per 6 gare ( C.U. n. 21 del 22.11.2023).

Oggetto: Reclamo della società Rignanese avverso la squalifica dell’allenatore Tata Marco per 6 gare ( C.U. n. 21 del 22.11.2023).

La società Rignanese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dell’allenatore con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 18/11/2023, contro la Società Reggello. Il G.S.T. motivava così, nel Comunicato Ufficiale, la decisione di irrogare al Sig. Tata Marco la squalifica di 6 gare: “A fine gara calciava la palla contro un giocatore avversario offendendolo. Di poi minacciava l’arbitro”. La Società reclamante lamenta l’involontarietà del gesto attestando però che la pallonata fosse conseguenza di un precedente comportamento violento (una gomitata sferrata da un avversario e subita da un calciatore della Rignanese) e pertanto invoca l’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13 C.G.S.. Eccepisce inoltre di non aver mai minacciato l’arbitro ma di avere solo preannunciato la proposizione del reclamo e conclude pertanto per una riduzione della squalifica comminata. All’udienza del 22 dicembre il Presidente della società insisteva nelle motivazioni contenute nel reclamo iterando le richieste ivi formulate. Il ricorso non può trovare accoglimento. La dinamica descritta dal D.G. nell’originario rapporto di gara viene infatti efficacemente iterata nel supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest’organo di giustizia sportiva, con allegato anche il reclamo per le opportune valutazioni – nel quale l’arbitro attesta la piena volontarietà dell’allenatore nel gesto di calciare la palla colpendo uno dei giovani atleti della squadra avversaria. Attesta altresì che l’allenatore, avuta conoscenza del provvedimento di espulsione avrebbe proferito, puntando il proprio dito indice con un atteggiamento minaccioso, la frase “Questa storia non finisce qui” affermando altresì di non avere udito altre frasi. La dinamica risulta peraltro confermata dallo stesso reclamo nel quale si ipotizza da un lato l’involontarietà della condotta mentre dall’altro si fornisce, al contempo, il motivo stesso (la gomitata) che alimenterebbe la vendetta attuata con l’innegabile presenza di dolo. Appare evidente che il gesto di colpire un giovane giocatore (di circa quindici anni) con una pallonata rappresenti un comportamento stigmatizzabile specialmente se l’autore del fatto riveste il ruolo di allenatore, ruolo che lo onera di una maggior attenzione nell’ottemperanza di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla sua stessa squadra. Non appare pertinente il reclamo con riferimento alla sussistenza di un’ipotetica provocazione sia perché essa difficilmente coinvolge la figura dei dirigenti in quanto del tutto estranei alla trance del gesto atletico ed alla immediata reazione connessa, sia perché la gara era terminata ed il dirigente, qualora vi fossero stati dei rilievi disciplinari da addebitare a qualche avversario, avrebbe ben potuto coinvolgere il D.G. anziché cercare una censurabile vendetta personale. Per quanto attiene alla minaccia essa, seppur sussistente per i modi e la gestualità, appare comunque isolata, puntiforme e scarsamente dotata, da un punto di vista verbale a creare un possibile metus. Per tali ragioni il Giudice di prime cure ha correttamente sommato alla sanzione minima di tre giornate per il gesto violento (senza conseguenze) solo altre tre giornate per il comportamento irriguardoso diminuendo sensibilmente la sanzione minima irrogabile che avrebbe dovuto essere aggravata dal ruolo rivestito. Restando indubitabilmente censurabile il complessivo contegno assunto dall’allenatore nel corso della gara la valutazione della sanzione irrogata appare complessivamente corretta e deve essere confermata.

P . Q . M .

la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana rigetta il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 26.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 55 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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