C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 28/12/2023 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società Villafranchese avverso la Sanzione inflitta dal GST Toscana e pubblicate sul CU 38 del 07.12.2023
Oggetto: Reclamo della società Villafranchese avverso la Sanzione inflitta dal GST Toscana e pubblicate sul CU 38 del 07.12.2023
La società La società Villafranchese con comunicazione pec del 08.12.2023 delle ore 08,28, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso le decisioni del G.S.T. Toscana, pubblicate con il C.U. n. 38 del 07.12.2023 La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec in data 11.12.2023 alle ore 11.21, senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Delibera depositata in data 23.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 72 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana Segretario Presidente Consigliere estensore Coli Renzo Carmine Compagnini Gabriele Lenzi TERZA CATEGORIA – GIRONE A 64 stagione sportiva 2023/2024 Gara del 25.11.2023 fra A.S.D. Cascio (ospitante) vs A.S.D. Vagli (ospitata) disputata in Sillicagnana (LU), campo R. Fanani – risultato 2-3 A.S.D. Cascio reclama, chiedendone la riduzione, avverso le decisioni del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 25 del 29.11.2023 di squalifica per n. 5 gare effettive comminata al calciatore Gabriele Piagentini “per essere entrato indebitamente in campo in quanto calciatore sostituito, si rivolgeva al DG proferendo espressioni irriguardose. Alla notifica del provvedimento di espulsione si rifiutava di mostrare il numero di maglia al DG, numero poi verificato sia grazie alla fattiva collaborazione del capitano sia in seguito al controllo dei documenti di riconoscimento a fine gara” nonché di squalifica per n. 6 gare effettive comminata al calciatore Marco Bertoncini “a fine gara per comportamento gravemente irriguardoso nei confronti del DG, ulteriormente aggravato dalle minacce proferite nei confronti di quest’ultimo sotto la rivestita e/o sedicente qualifica di Presidente della società, minacce consistite nell’interrompere la carriera arbitrale grazie a riferite conoscenze in ambito federale”. Rileva la reclamante a sostegno della propria impugnazione, con riferimento alla sanzione irrogata al Piagentini, che la medesima apparirebbe eccessiva, non avendo le parole proferite alcuna carica offensiva, essendosi il calciatore limitato a richiamare l’attenzione del DG onde far sì che l’avversario non indugiasse ulteriormente per terra, perdendo tempo. In merito, invece, alla sanzione inflitta al Bertoncini, osserva la società che quest’ultimo, lungi dal voler proferire minacce o millantare alcunché, avrebbe inteso soltanto ricordare all’arbitro la necessità di un dialogo costruttivo fra calciatori e DG allo scopo di favorire l’instaurarsi di un rapporto leale e franco fra gli appartenenti alle due categorie. Il reclamo non può trovare accoglimento. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale inoltrava, come di consueto, il reclamo dispiegato dalla società al DG ai fini di un approfondimento istruttorio, ricevendo da quest’ultimo una conferma puntuale di quanto dal medesimo già dichiarato nel referto di gara, con riferimento ad entrambe le condotte sanzionate. Il referto, così come il successivo supplemento, appaiono privi di incongruenze e/o contraddizioni e, pertanto, questa Corte non ha motivo di riconoscere un diverso svolgersi dei fatti, in particolare conformemente a quanto dichiarato dalla reclamante. Appurati quindi in tal modo i fatti in ossequio alla fede privilegiata conferita ex art. 61 CGS agli atti degli ufficiali di gara, venendo ad analizzare il quantum delle sanzioni inflitte, questa Corte ne rileva la piena proporzionalità alle condotte sanzionate, oltre che la loro conformità alla giurisprudenza di questa Corte stessa. Trattasi invero di espressione indubbiamente irriguardosa pronunciata dal Piagentini ai danni del DG, meritevole, come tale, di n. 3 giornate di squalifica cui devono aggiungersi un’ulteriore giornata per l’entrata indebita sul terreno di gioco ed un’ulteriore giornata per il rifiuto opposto dal calciatore nel mostrare il numero di maglia al DG. In merito alla sanzione inflitta al Bertoncini, analogamente se ne rileva la piena proporzionalità, dovendosi infliggere n. 4 giornate per l’accertato comportamento offensivo ai danni del DG (“buffone”), cui si sommano ulteriori n. 2 giornate per le minacce proferite ai danni di quest’ultimo, con millantazione di non ben precisate conoscenze in ambito federale.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo, confermando entrambe le sanzioni inflitte ai calciatori, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 23.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 64 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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