C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 28/12/2023 – Delibera – Reclamo della società U.S. Sancascianese avverso l’inibizione dell’allenatore Landolfi Giovanni fino al 6/06/2026 (C.U. n. 24 del 6.12.2023).
Reclamo della società U.S. Sancascianese avverso l’inibizione dell’allenatore Landolfi Giovanni fino al 6/06/2026 (C.U. n. 24 del 6.12.2023).
L’Unione Sportiva Sancascianese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato (o meglio non disputato), in data 21/12/2023, contro la Società San Casciano Val di Pesa. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: INIBIZIONE DI LANDOLFI GIOVANNI FINO AL 6/06/2026 “Per avere, a seguito dell’intenzione di comunicare un provvedimento disciplinare nei confronti di un tesserato della propria società, assunto condotta violenta nei confronti del D.G. concretizzatasi nell’aver afferrato entrambi gli avambracci dell’arbitro ed averglieli scossi con forza cosi da provocargli un leggero dolore. Contestualmente proferiva frasi offensive e minacciose. La sanzione inflitta va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche dilettantistiche e settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali episodi.” La Società reclamante contesta, con un’ampia motivazione, l’applicabilità dell’art. 35 C.G.S. in quanto, ad avviso della reclamante, non sarebbe rispettata la lettera della norma: nell’articolo si stabilisce che “Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”. Nel caso di specie la reclamante afferma che il gesto non sarebbe stato posto in essere con la volontarietà di cagionare nessun tipo di lesione e, a tal riguardo, allega un documento sottoscritto da 17 giovani atleti e dai rispettivi genitori atto a certificare una abitudine dell’allenatore (cioè quella di afferrare gli avambracci e scuoterli) del tutto scevra da un qualsiasi contenuto di aggressività. Segnala inoltre che il gesto di prendere per gli avambracci è certamente inidoneo a produrre una lesione personale e non si tratta di “un’azione impetuosa ed incontrollata”; ciò significa che la condotta, così per come descritta, non avrebbe mai potuto, in alcun modo, avere un esito lesivo e quindi si porrebbe sempre al del fuori del dettato della norma richiamata. Nel descrivere l’episodio afferma che l’arbitro sarebbe giunto al campo di gioco e si sarebbe posizionato fuori del suo spogliatoio per assistere alla partita che si stava svolgendo in quel momento; in quel frangente avrebbe potuto udire - da parte dei giocatori che stavano entrando nello spogliatoio - un ragazzo che avrebbe commentato “Ohi, ohi, c’è l’arbitro dell’altra volta” riferendosi ad una partita di un mese prima (Sancascianese – Certaldo) nella quale si sarebbero verificati alcuni problemi. Il D.G. avrebbe sentito la frase e avrebbe pertanto deciso, sentendosi offeso, di impedire al giocatore di scendere in campo e lo avrebbe comunicato ad un dirigente della società ospitante. In tale contesto sarebbe intervenuto l’allenatore Landolfi, cercando di stemperare gli animi e di dissuaderlo dalla sua presa di posizione informandolo di essere pronto a sanzionare personalmente il calciatore se lo avesse realmente offeso ma, nel fare ciò, ci sarebbe stato un “contatto” tra la mano del dirigente e l’avambraccio dell’arbitro. Il D.G. avrebbe quindi affermato di sentirsi aggredito e successivamente, dopo aver chiamato i carabinieri, avrebbe comunicato di non sentirsi in sicurezza per poter far disputare la gara (che in effetti non venne disputata). Minimizzando il contenuto delle supposte minacce e delle offese conclude chiedendo la riduzione della sanzione applicata. Il ricorso merita parziale accoglimento. Sull’inserimento della dichiarazioni testimoniali questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene di non potere ammettere le stesse precisando che le Carte Federali regolamentano in modo preciso il mezzo istruttorio e l’art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce al primo comma che: “La testimonianza di uno dei soggetti di cui all’art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.” E’ evidente come tale stringente regolamentazione - sia della preventiva fase di ammissione che della successiva di acquisizione della prova testimoniale - non possa essere “aggirata” con deposizioni scritte che consentirebbero di introdurre (sotto forma di documenti) illegittime dichiarazioni testimoniali nel fascicolo del giudizio sportivo in deroga alle disposizioni generali. Pertanto le 17 dichiarazioni non possono essere ammesse non ravvisandosi alcuna necessità di integrare il quadro probatorio già sufficientemente cristallizzato. Peraltro risulterebbe del tutto estranea al tema del giudizio – che lo si rammenta, nel caso concreto, è quello di verificare l’eventuale sussistenza della fattispecie contenuta nell’art. 35 C.G.S. - la valutazione dei calciatori o dei genitori di non percepire come aggressiva “l’abitudine” del Sig. Landolfi, come riportato dalla dichiarazione prodotta, di “afferrare entrambi gli avambracci dei sottoscritti calciatori e scuoterli” (comportamento certamente non urbano). Il C.G.S. all’art. 61, titolato “Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare” stabilisce che “I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.” Nel rispetto dunque delle Carte Federali che conferiscono a tale deposizione valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento all’ulteriore supplemento espressamente richiesto da quest’organo giudicante. La dinamica descritta dal D.G. nell’originario rapporto (o meglio nel suo supplemento) viene invece ribadita nel successivo supplemento di gara - atto espressamente richiesto da quest’organo di giustizia sportiva, con allegato anche il reclamo per le opportune integrazioni – e la ricostruzione appare parzialmente difforme da quella fornita nel reclamo: la frase offensiva del calciatore non identificato era ”C’è l’arbitro scemo dell’altra volta”. Nel documento il D.G. conferma che l’allenatore potesse non voler fare del male ma attesta di aver provato un “momentaneo dolore (senza ulteriori conseguenze)” durante la prolungata stretta agli avambracci; dettaglia anche l’atteggiamento aggressivo condito dalle offese e dalle minacce. Afferma poi di non aver potuto disputare la gara perché non informato del fatto che l’allenatore era stato allontanato dal campo e per il clima di prevenzione nei suoi riguardi assunto dalla società Sancascianese. Tale precisazione deriva probabilmente anche dalla decisione assunta dal G.S. di diporre la ripetizione della gara con la seguente motivazione: “gara del 2/12/2023 SANCASCIANESE CALCIO ASD - FIRENZE OVEST A.S.D. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Firenze, esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe rileva come la stessa non sia stata disputata in quanto Il D.G. non si riteneva nelle condizioni psico fisiche idonee a causa di fatti e situazioni verificatesi prima dell’inizio della gara che lo inducevano a considerare non sussistenti le condizioni di sicurezza consone allo svolgimento della gara. Ribadendo il principio oramai consolidato dalla giurisprudenza di questo Ufficio, ossia, che la sussistenza delle ragioni che conducono alla decisione di interrompere o non disputare una gara deve essere verificata con riferimento ad un criterio oggettivo - e non dunque rimessa alla mera discrezionalità del direttore di gara - e su tale determinazione può esercitarsi il sindacato ad opera degli organi di giustizia sportiva. Con riferimento alla situazione descritta in atti va rilevato che è comprensibile che gli episodi accaduti,certamente molto gravi anche perché verificatesi ancor prima dell’inizio della gara (che hanno già portato a sanzionare i soggetti individuati) abbiano provocato nell’arbitro un forte turbamento interiore, ma, a parere di questo Giudice i fatti riferiti nel referto arbitrale non possono considerarsi di per sé sufficienti al far desistere il D.G. dall’ iniziare la gara. Allontanati i tesserati individuati responsabili dei fatti da censurare, sopraggiunta la Forza Pubblica, non si vedono motivi ostativi all’inizio della partita. I principi delle norme ordinamentali individuano nella mancata disputa, nell’interruzione o sospensione definitiva sempre l’extrema ratio. Nella fattispecie, inoltre risulta che l’arbitro non abbia neppure tentato di attuare i provvedimenti apprestati dal Regolamento per individuare un tesserato reo del comportamento offensivo che per primo ha prodotto tensione. In conclusione questo G.S.T., pur ribadendo che le valutazioni del direttore di gara sulla base di quanto dallo stesso percepito e, in quanto tali, rimesse al "suo giudizio" (art. 64 n. 2 NOIF), non sono qui in discussione - ritiene che l’arbitro avrebbe potuto sostenere una condotta arbitrale improntata - più che alla rinuncia - alla ricerca di ogni ulteriore strumento per il governo della disciplina e per lo svolgimento della gara. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, non può che disporsi la ripetizione della gara. Per questi motivi il G.S.T. ordina la ripetizione della gara Sancascianese-Firenze Ovest torneo under 16 Allievi B e trasmette gli atti alla Segreteria della Delegazione Provinciale di Firenze per gli adempimenti di rito”. Orbene, al netto del comportamento inurbano, aggressivo e censurabile assunto dal Sig. Landolfi, la Corte condivide la decisione del G.S. di disporre la ripetizione in quanto, per giurisprudenza consolidata, la mancata disputa di una gara deve essere sostenuta da fatti concreti che attestino una oggettiva condizione di pericolo per l’arbitro. In realtà, attestato che - per come narrato dallo stesso D.G. - l’unico momento realmente critico a sostegno della mancata disputa della gara è stato determinato dal breve contatto con l’allenatore, il quale gli avrebbe scosso con forza le braccia determinando, lo si ripete, “momentaneo dolore (senza ulteriori conseguenze)” la decisione adottata appare maggiormente collegata ad un comprensibile stato psicologico di timore (certamente indotto da un inqualificabile comportamento del dirigente) piuttosto che da una oggettiva impossibilità. In tale ottica deve anche essere valutata la condotta dell’allenatore per verificare se il suo comportamento possa aderire alla fattispecie relativa alle condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara previste dal codice all’art. 35 C.G.S.. In effetti coglie nel segno la difesa argomentando sia sull’insussistenza dell’elemento soggettivo della violazione (dolo) sia sull’inidoneità della condotta alla produzione di una lesione personale. L’azione di prendere gli avambracci e scuoterli non appare infatti adeguata, nemmeno sotto un profilo astratto, a cagionare nessun tipo di conseguenza fisica ed appare distinta rispetto alle altre condotte normalmente censurate dalla giustizia sportiva poiché, al contrario, potenzialmente adeguate a creare danni fisici all’arbitro. In effetti il gesto di colpire un ufficiale di gara con un pugno, un calcio, uno schiaffo ovvero anche con una mera spinta è astrattamente foriero di produrre ripercussioni, anche gravi, sulla salute del soggetto attinto ed è pertanto alimentato da un dolo eventuale, cioè dall’accettazione del rischio, che dal comportamento assunto possano derivare conseguenze fisiche per l’arbitro. In questo caso non siamo in presenza di nessun “rischio” per la salute del D.G. ma solo di un comportamento deprecabile (peraltro assunto dall’allenatore di giovani atleti) che però può essere paragonato ad una trattenuta o ad un contatto “testa a testa” senza la presenza degli elementi essenziali previsti dall’art. 35 C.G.S.. Tale valutazione viene anche implicitamente confermata dallo stesso D.G. il quale, all’inizio del supplemento richiesto dalla Corte scrive: “Può essere vero che il Sig. Landolfi non volesse farmi del male e che questo sia un suo, poco civile, modo di fare, ma ciò non toglie che mi abbia provocato momentaneo dolore come riportato sul referto originale”. L’allenatore, dunque, deve essere ritenuto responsabile ai sensi dell’articolo 36 C.G.S. considerata da un lato l’insussistenza del gesto violento - e del necessario elemento psicologico che possa alimentarlo - ma valutata dall’altra la condotta gravemente aggressiva ed inurbana assunta nei confronti di un giovane arbitro; per tale ragione la sanzione irrogabile non può certamente attestarsi sui limiti minimi previsti dalla norma ma dovrà essere necessariamente incrementata per il disvalore connesso al disdicevole comportamento assunto.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Federale della Toscana accoglie parzialmente il reclamo rideterminando l’inibizione dell’allenatore Landolfi Giovanni fino al 6/09/2024 (anziché fino al 6/06/2026). Delibera depositata in data 26.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 71 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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