C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 04/01/2024 – Delibera – Gara Polisportiva Vaglia – San Paolino (4-1) del 18/11/2023. Campionato di Terza categoria. In C.U. n.21 del 22/11/2023 C.R.T. Del. Prov. di Firenze.

Gara Polisportiva Vaglia – San Paolino (4-1) del 18/11/2023. Campionato di Terza categoria. In C.U. n.21 del 22/11/2023 C.R.T. Del. Prov. di Firenze.

Reclama la società Polisportiva Vaglia avverso la sanzione dell’ammenda di €.1.000,00 inflitta dal G.S. “Per avere, i propri sostenitori, durante tutta la durata della prima frazione di gioco lanciato verso il terreno fumogeni petardi ed altri oggetti tali da costringere l’arbitro ad interrompere momentaneamente la gara. In tali frangenti lo scoppio ravvicinato di un petardo causava lo stordimento di un calciatore avversario che era costretto ad abbandonare definitivamente la partita”. La reclamante basa il gravame sull’affermazione che essendo la tribuna del proprio campo sportivo inagibile, come da ordinanza del Comune, gli spettatori sono costretti a vedere la partita in una zona molto angusta dell’impianto. Oltre a questa situazione, diverse persone, anche al fine di non pagare il biglietto e comunque per vedere meglio la partita, si collocano a ridosso dell’impianto sportivo lungo una strada pubblica ed è proprio da tale zona che sono stati lanciati dei petardi che non hanno superato il numero di due. In virtù di tale situazione logistica, la società lamenta l’impossibilità di gestire lo spazio indicato, in quanto si tratta di zona ad uso pubblico. All’interno del gravame ci sono anche alcune puntualizzazioni come il fatto che l’arbitro non ha sospeso la gara ma soltanto dato modo di soccorre il calciatore che aveva subito il danno, che il rapporto arbitrale non appare correttamente compilato nella parte schematica e che vi sarebbe una discrasia fra quanto emergente dal C.U. e il rapporto arbitrale. Contesta infine che il termine “calmare gli animi” possa essere riferito ai calciatori della Polisportiva Vaglia. Conclude chiedendo di essere presente in udienza al momento della discussione del della reclamo, di avere un confronto con l’arbitro e, nel merito, per l’annullamento o comunque una riduzione della sanzione. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, offre le seguenti precisazioni in relazione alle contestazioni della reclamante: 1) conferma che la zona da cui sono partiti i petardi è una zona pubblica dove, comunque, per tutta la gara, sono stazionate persone che assistevano alla stessa; 2) non ricorda il numero dei petardi, anche se ipotizza potessero essere due, i quali sono comunque scoppiati all’interno del recinto di gioco in prossimità della porta avversaria; 3) il termine “sospendere” è errato in quanto il D.G. ha fermato il gioco affinchè venissero prestate le cura al calciatore del San Paolino; 4) il termine “calmare gli animi” è riferito ai tesserati del San Paolino in virtù del danno subito dal proprio portiere; 5) precisa che, nell’intervallo, si è recato a constatare le condizioni del calciatore del San Paolino. In sede di udienza, il Presidente della Polisportiva Vaglia è stato reso edotto del supplemento di rapporto arbitrale e, dopo alcune precisazioni, comunque già in atti, si è riportato al contenuto del gravame. La Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana, esaminati gli atti ufficiali, udito il rappresentante della società reclamante, passa in decisione. In via preliminare il Collegio respinge l’istanza istruttoria ove viene richiesto un confronto con l’arbitro in quanto le norme federali escludono tale possibilità. Per quanto attiene eventuali vizi formali del rapporto arbitrale non è competenza del Giudice entrare nel merito, essendo materia di esame da parte degli Organi dirigenti del settore arbitrale. Per quanto attiene alle altre contestazioni mosse circa il “racconto” del D.G. lo stesso ha ampiamente chiarito in sede di supplemento di rapporto. Il punto nodale del reclamo riguarda la responsabilità della società per fatti inerenti lo svolgimento della stessa e il mantenimento delle condizioni idonee alla disputa, all’ordine e alla sicurezza. E’ vero che il settore dal quale sono stati lanciati i petardi è situato in una zona pubblica, tuttavia è altrettanto vero che la società, onde evitare fatti come quello oggetto del presente giudizio, avrebbe dovuto porre in essere le cautele necessarie per il controllo delle zone, anche se adiacenti all’impianto sportivo, che sono di sua competenza. Non compete a questo Giudice indicare quali possono essere i rimedi, dovendosi limitare al disposto delle norme codicistiche domestiche ove all’art. 6 comma 4 del C.G.S si rileva che “La società risponde della violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti”. La norma è chiara e inequivocabile e la responsabilità della società, oggi reclamante, appare fuori discussione. Per quanto attiene inoltre i petardi, la norma di riferimento è collocata nel C.G.S. all’art. 25 comma 3 ove il Legislatore Sportivo afferma: “Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere…”. Nel caso di specie, il materiale pirotecnico è stato scagliato all’interno del recinto di gioco da una zona ove sostavano i sostenitori della reclamante che, normativamente, è onerata del controllo ai fini della sicurezza: tale onere non è stato espletato, tanto è vero che un atleta della squadra avversaria ha subito un danno tale da non permettergli di continuare la gara. Da quanto esposto la responsabilità per i fatti ascritti alla Polisportiva Vaglia appare conclamata, e quindi appare corretto prevedere una sanzione adeguata. In punto di quantificazione della sanzione la Corte ritiene comunque che la stessa sia eccessiva anche in virtù della situazione logistica risultante in atti.

P.Q.M

La Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana cassa la decisione del G.S. e determina l’ammenda in € 700,00. Dispone il non addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 31.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 75 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it