C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 04/01/2024 – Delibera – Oggetto: (C.U. n. 25 del 13.12.2023)Reclamo della SSDARL San Gimignano FC avverso la squalifica per 5 (cinque) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Mirko Tinacci

Oggetto: (C.U. n. 25 del 13.12.2023)Reclamo della SSDARL San Gimignano FC avverso la squalifica per 5 (cinque) gare inflitta dal G.S.T. al calciatore Mirko Tinacci

La SSDARL San Gimignano FC impugna il provvedimento di squalifica per 5 (cinque) giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Mirko Tinacci, con la seguente motivazione: “espulso per doppia ammonizione si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco sedendosi in panchina con i propri compagni di squadra. Al termine della gara assumeva contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Sanzione aggravata in quanto capitano”, chiedendo una riduzione della sanzione impugnata, in quanto eccessiva, per le ragioni di seguito indicate. La reclamante, pur nella consapevolezza delle fede privilegiata riconosciuta dalla Carte Federali ai rapporti ufficiali, contesta che il Tinazzi abbia assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti del direttore di gara, essendosi limitato a chiedere all’arbitro le motivazioni per le quali lo stesso è stato ammonito una seconda volta. Osserva ancora la reclamante, contestando implicitamente il mancato abbandono del terreno di gioco da parte del richiamato calciatore, che il Tinazzi, nell’uscire dal campo si è recato in panchina a prendere un giaccone per coprirsi, senza causare ritardo alla ripresa della partita. Osserva inoltre che mai, in alcun frangente, il Tinazzi ha assunto un comportamento irriguardoso nei confronti del D.G., né al momento di abbandonare il campo dopo l’espulsione, né al termine della gara. Evidenzia peraltro, che il sol fatto di chiedere spiegazioni seppur in modo veemente, non possa costituire sic et simpliciter comportamento irriguardoso, tale da giustificare una così pesante sanzione. Chiede, in via istruttoria, di essere ascoltata dalla Corte e produce, in allegazione al ricorso introduttivo, due dichiarazioni scritte, controfirmate, contenenti quella che è a suo dire l’esatta descrizione dei fatti. Alla riunione del 29.12.2023 è intervenuta la società, per il tramite di un rappresentante delegato, la quale, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, ha ribadito i concetti espressi con il reclamo, richiamando, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni testimoniali allegate al ricorso e insistendo per l’accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione. Terminata la riunione la Corte si è riunita in camera di consiglio per la discussione del reclamo. La decisione Il reclamo è infondato e per questo non può essere accolto. La reclamante censura la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato, negando sia l’esistenza di un comportamento irriguardoso del calciatore nei confronti del Direttore di gara, che il rifiuto del medesimo calciatore ad abbandonare il terreno di gioco dopo la notifica dell’espulsione

Invero, le risultanze contenute negli atti ufficiali indicano in modo chiaro, preciso e concordante gli atteggiamenti assunti dal Tinacci Mirko dopo la notifica del provvedimento di espulsione, giungendo a confermare, con dovizia di particolari, a confutazione delle contestazioni sviluppate dalla reclamante, che il calciatore si è rifiutato di abbandonare il terreno di gioco e che, al termine della gara, ha assunto un atteggiamento di continuativa protesta e di denigrazione all’operato arbitrale finalizzato a cassare il provvedimento di espulsione, per doppia ammonizione, che lo aveva raggiunto durante la gara. In tale contesto, pertanto, alcuna rilevanza assumono le dichiarazioni scritte prodotte dalla reclamante, poiché palesemente contraddette e smentite dal contenuto degli atti ufficiali, come noto assistito da fede privilegiata; principio nel caso di specie in alcun modo scalfito dalle censure di parte reclamante. La sanzione pertanto, alla luce della ricostruzione dei fatti, appare ad avviso della Corte correttamente calibrata dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione ai criteri e parametri dalla stessa constantemente seguiti e applicati: il Giudice Sportivo ha, infatti, commisurato l’entità della squalifica considerando nell’insieme l’espulsione per doppia ammonizione, il comportamento irriguardoso, il rifiuto ad abbandonare il terreno di gioco e l’aggravante di capitano.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla SSDARL San Gimignano FC; - conferma la squalifica inflitta al calciatore Mirko Tinacci; - tassa di reclamo versata definitivamente acquisita. Delibera depositata in data 03.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 79 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

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