C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 43 del 04/01/2024 – Delibera – Oggetto: Reclamo della società Santacroce Calcio avverso la squalifica fino al 12.02.204 inflitta al calciatore Coppola Felice dal G.S.T. Delegazione di Pisa CU 26 del 13.12.2023

Oggetto: Reclamo della società Santacroce Calcio avverso la squalifica fino al 12.02.204 inflitta al calciatore Coppola Felice dal G.S.T. Delegazione di Pisa CU 26 del 13.12.2023

Il reclamo degli interessati è regolato dall’art.76 CGS che stabilisce tempi e modalità non suscettibili di variazione ma da osservare scrupolosamente. Orbene la società Santacroce Calcio ha disatteso quanto stabilito dal citato art. 76 in quanto a seguito di preannuncio di reclamo correttamente inviato per pec il 14.12.2023 alle ore 16.48 con richiesta atti , inviati dalla segreteria della corte sempre via pec il 20/12/2023 alle ore 10.29 , non ha fatto seguito l’invio del reclamo entro i cinque giorni previsti (27.12.2023 ) ma il giorno 28.12.2023 con pec delle ore 18.32

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara di non prendere in esame l’atto di reclamo causa tardività e dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S. Delibera depositata in data 30.12.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 82 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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