C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 46 del 11/01/2024 – Delibera – Reclamo proposto da U.S.D Rignanese avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto alla medesima la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00; ha squalificato il Sig. Francesco Casalini sino al 14/4/2024; ha squalificato i Sig.ri Leonardo Arnetoli e Alberto Molinu per cinque gare effettive. Campionato Prima Categoria – Gara del 10.12.2023 – A.S.D. Cubino/U.S.D. Rignanese (C.U. n. 39 del 14.12.2023).
Reclamo proposto da U.S.D Rignanese avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto alla medesima la sanzione dell’ammenda di Euro 300,00; ha squalificato il Sig. Francesco Casalini sino al 14/4/2024; ha squalificato i Sig.ri Leonardo Arnetoli e Alberto Molinu per cinque gare effettive. Campionato Prima Categoria - Gara del 10.12.2023 – A.S.D. Cubino/U.S.D. Rignanese (C.U. n. 39 del 14.12.2023).
Il G.S.T. ha inflitto l’ammenda di Euro 300,00 alla società reclamante, per il contegno offensivo e minaccioso tenuto dai propri sostenitori all’indirizzo del D.G., concretizzatosi nello scuotimento della rete di recinzione del campo a scopo intimidatorio, a fine gara ed al momento dell’abbandono del campo. Ha di poi inflitto la squalifica sino al 14.4.2024 al calciatore Francesco Casalini, per essere lo stesso corso verso il D.G. appoggiandogli entrambe le mani sul petto senza provocare dolore, ma facendolo arretrare di due passi; offendendolo e minacciandolo, rientrando sul terreno di gioco dopo l’espulsione. Ed ha infine inflitto al squalifica di 5 giornate effettive al Sig. Leonardo Arnetoli per offese e minacce; ed al Sig. Alberto Molinu, capitano, per offese. La lettura del referto gara permette di comprendere la reale portata delle condotte contestate, e dunque le plurime frasi offensive e le minacce proferite dal Signor Casalini all’indirizzo del D.G., ripetute in momenti diversi e distinti. Si leggono le espressioni anch’esse offensive ed intimidatorie pronunciate dal Sig. Leonardo Arentoli, allontanato da un dirigente accompagnatore; e quelle irriguardose ed offensive profuse dal capitano Alberto Molinu. Infine si ha contezza del comportamento della tifoseria della società reclamante, che offendeva e minacciava ripetutamente il D.G. aggrappandosi alla rete di recinzione scuotendola, inducendo l’intervento delle Forze dell’Ordine; ripetendo il medesimo atteggiamento anche al momento dell’uscita del D.G. dall’impianto sportivo, in prossimità dell’autovettura del medesimo. Il reclamo, proposto avverso tutte le sanzioni sopra dette, pone prevalentemente in evidenza le provocazioni che, secondo i protagonisti della vicenda, il D.G. avrebbe rivolto ai giocatori della Rignanese, (“siete scarsi” “spero che perdiate” “prima delle fine ve la combino”) atteggiamento conclusosi, secondo la ricostruzione della reclamante, con la concessione di un calcio di rigore inesistente al 94° minuto. La società reclamante ammette la corretta ricostruzione del D.G relativamente alla reazione del Sig. Casalini, negando invece il verificarsi dei fatti attribuiti al Molinu, e sottolineando che “il pubblico è andato fuori misura proprio per la concessione di un rigore inesistente”. Domanda dunque l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni inflitte. La Corte, letti gli atti ed i documenti che formano il fascicolo del procedimento; acquisito il supplemento del quale è stata data lettura in udienza a favore della società reclamante, con il quale il D.G. conferma integralmente il referto gara in ogni suo dettaglio, senza aggiungere circostanze nuove o taciute, rileva quanto segue. I fatti narrati dal D.G. nel referto compilato a fine gara, risultano descritti con precisione e dovizia di particolari, permettono di ben individuare la condotta dei soggetti sanzionati. Trovano poi fedele conferma nel supplemento reso a favore della Corte. La fede privilegiata che accompagna il referto gara, può vincersi fornendo prove certe ed inconfutabili, non altrettanto riferendo mere asserzioni avversative, peraltro relativamente a fatti che la reclamante, in persona de suo presidente, afferma di non aver percepito direttamente (“Il sottoscritto non era presente alla partita”… “Mi è stato riferito dai giocatori e dallo staff….” scrive l’estensore del reclamo). Le singole condotte dei calciatori, alcune neanche contestate dalla reclamante; l’atteggiamento minaccioso del pubblico, verificatosi per stessa ammissione della società Rignanese, e prolungatosi oltre il termine della gara sino a determinante l’intervento dei Carabinieri presenti, inducono questa Corte a ritenere congrue e proporzionate le sanzioni inflitte dal GST
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge il reclamo Si trattiene la tassa. Delibera depositata in data 8.1.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 81 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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