C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 25/01/2024 – Delibera – Gara Ospedalieri Calcio – Villafranchese del 17 dicembre 2023. In C.U. n. 43 del 04 gennaio 2024 C.R. Toscana.

Gara Ospedalieri Calcio – Villafranchese del 17 dicembre 2023. In C.U. n. 43 del 04 gennaio 2024 C.R. Toscana.

Reclama la Ospedalieri Calcio A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA FINO AL 4/4/2024 DEL PUNTA SIMONE (OSPEDALIERI SEZ. CALCIO) Avvicinatosi al d.g. per protestare vivacemente, appoggiava il proprio petto e la propria fronte a quella del d.g., senza provocare alcun dolore e senza farlo indietreggiare.”. La Società reclamante non nega il fatto storico in sé ed anzi si scusa per la condotta del proprio calciatore, tuttavia evidenzia come anche la refertazione arbitrale non indichi alcuna offesa all’indirizzo del D.G., col che la condotta del Del Punta sarebbe – di fatto – consistita in una mera richiesta di spiegazioni all’Arbitro, ancorché effettuata in maniera agitata. In particolare, per quanto riguarda il contatto con il petto e la fronte del D.G. la stessa Reclamante rileva l’involontarietà di tale contatto, verosimilmente dovuto alla dinamica dell’evento ed alla concitazione del momento. Infine precisa come il proprio calciatore, a fine gara, avrebbe avuto modo di scusarsi con il D.G. per quanto accaduto. In ragione di quanto esposto chiede una riduzione della sanzione. Richieste dalla Corte osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo conferma la propria refertazione, precisando che l’intenzione del tesserato era sicuramente quella di avvicinarsi fisicamente all’Arbitro ed escludendo di aver ricevuto delle scuse da parte del medesimo a fine partita. Dovendosi ritenere la condotta del signor Del Punta Simone chiara e non contestata in sede di reclamo, l’esame del Collegio deve appuntarsi sul quantum della squalifica. Sotto questo profilo si osserva che la circostanza che il calciatore non abbia proferito alcuna frase offensiva e/o minacciosa all’indirizzo del D.G. conferma che la volontà del signor Del Punta, ancorché manifestata in modo sguaiato ed inopportuno, fosse effettivamente solo quella di chiedere spiegazioni al D.G.. Più in particolare, per ciò che concerne il contatto verificatosi con la fronte ed il petto del D.G., come rilevabile dagli atti ufficiali, non solo non ha determinato alcun dolore al D.G., ma non lo ha fatto neanche indietreggiare, né spostare, dal che deve dedursi che il contatto in questione sia stato minimale. Da ciò discende che la condotta del calciatore, sicuramente censurabile e qualificabile come gravemente irriguardosa nei confronti del D.G., deve essere valutata in ragione di quanto previsto dal novellato art. 36 comma 1 lettera b) del C.G.S.. Se ciò è vero, come è vero, data l’assenza di qualsivoglia atteggiamento offensivo e/o minaccioso da parte del calciatore, considerata l’esiguità del contatto con il D.G. e verificato che il calciatore (pur non avendo porto le proprie scuse, né nell’immediatezza del fatto, né a fine gara) abbandonava il terreno di gioco senza ulteriori conseguenze, la squalifica, inflitta dal G.S.T. a tempo determinato, dovrà essere parametrata sul minimo edittale previsto dalla succitata norma.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo e riduce la squalifica nei confronti del signor Del Punta Simone al 04.03.2024. Dispone la restituzione della relativa tassa ove versata. Delibera depositata in data 23.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 92 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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