C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 25/01/2024 – Delibera – Reclamo della società Siena F. C. avverso la squalifica dell’allenatore Magrini Lamberto fino al 05.02.24 (C.U. n. 43 del 04/01/2023)
Reclamo della società Siena F. C. avverso la squalifica dell’allenatore Magrini Lamberto fino al 05.02.24 (C.U. n. 43 del 04/01/2023)
Il reclamo - avanzato dalla Società del Siena innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale - impugna la decisione assunta dal G.S.T. con riferimento agli avvenimenti occorsi nella gara esterna disputata, in data 23 dicembre 2023, contro la società Rondinella Marzocco. Di seguito viene integralmente riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale: “Allontanato per aver offeso il D.G. alla notifica entrava indebitamente in campo.”. Nel reclamo, la società, eccepisce preliminarmente l’inesistenza di una reale motivazione non essendo state riportate dal Giudice Sportivo sia le norme che le relative circostanze ipoteticamente violate dalla condotta del tecnico in violazione dell’art. 44 C.G.S. che enuclea il diritto di difesa ed impone l’obbligo di motivazione. Rileva infatti che la sanzione applicata, astrattamente da identificarsi nell'articolo 36 C.G.S., non sembra conformarsi alle sanzioni ivi riportate che imporrebbero una squalifica a giornate e non a tempo. Nella ricostruzione difensiva avendo il Giudice Sportivo applicato una squalifica di poco più di un mese ha, di fatto, impedito al tecnico la partecipazione non solo alle quattro gare di campionato, ma ad altre tre gare calendarizzate nello stesso periodo con ciò onerando il medesimo di una sanzione ben superiore a quella indicata dalla norma di riferimento. In ogni caso evidenzia che il comportamento dell’allenatore non avrebbe violato in alcun modo il dettato della norma in quanto non vi sarebbe stata nessuna offesa diretta verso il D.G. né alcuna entrata indebita in campo. Infatti per quanto riguarda le offese il signor Magrini si sarebbe interfacciato con uno dei propri giocatori e l’arbitro avrebbe equivocato il richiamo, ritenendo erroneamente di essere stato oggetto delle critiche emarginate dal tecnico ma eterodirette; mentre per quanto concerne l’ingresso in campo evidenzia che l’allenatore avrebbe fatto pochi passi al di fuori della sua area tecnica e alla notifica del provvedimento sanzionatorio dell’espulsione sarebbe immediatamente rientrato per dirigersi verso lo spogliatoio. Tali circostanze farebbero emergere l’inesistenza di una effettiva violazione del Codice di Giustizia Sportiva e pertanto la reclamante conclude per l’annullamento ovvero la riduzione a due giornate della squalifica irrogata al tecnico. A conforto della propria ricostruzione cita una decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale che, in un caso analogo, avrebbe ravvisato non tanto la condotta ingiuriosa quanto quella riguardosa con conseguente riduzione della sanzione connessa. All’udienza del 19 gennaio 2024 i difensori della società, avuta lettura del supplemento arbitrale, illustravano ed integravano in modo garbato, efficace ed esaustivo il reclamo riportandosi alle motivazioni ivi contenute e sottolineavano che gli aspetti valutativi espressi nel supplemento arbitrale non potevano avere alcuna conseguenza sul procedimento; evidenziando inoltre la sproporzione della sanzione irrogata rispetto ai fatti storici realmente accaduti iteravano le conclusioni espresse nell’atto introduttivo Per quanto concerne l’eccezione preliminare occorre precisare che nel Codice di Giustizia Sportiva non esiste alcuna norma che imponga, al Giudice di prime cure, la citazione degli articoli violati e delle singole circostanze valutate nell’applicazione della sanzione quanto invece, un obbligo di motivazione che deve però essere espresso, secondo quanto prescritto dall’art. 44 comma 4, “in maniera chiara e sintetica”. Ovviamente tale obbligo trova maggiore portata in quei provvedimenti di minima entità, come quello sub judicie, che sfugge alla tagliola di inammissibilità contenuta nell’art. 137 C.G.S. comma 3 lettera b) solo per 1 giorno in più. Per quanto attiene ai fatti occorre richiamare il contenuto del supplemento arbitrale nel quale il D.G. sconfessa l’ipotesi che l’espressione (indubitabilmente ingiuriosa in quanto richiama una singola gonade maschile instaurando un parallelo certamente offensivo) fosse diretta verso altro soggetto dichiarandosi certo che fosse proprio indirizzata verso la sua persona anche perché, afferma, fu successivamente ripetuta dal tecnico alla notifica del cartellino rosso. Pur non considerando gli aspetti valutativi espressi dal D.G. nella seconda relazione - correttamente stigmatizzati dalla difesa in quanto il giudizio sulla eventuale lesione della dignità e dell’onore spetta esclusivamente agli organi di Giustizia Sportiva - occorre rilevare che la categoricità dell’arbitro nell’individuazione e, prosegue, anche nello stabilire l’ingresso in campo non autorizzato del tecnico non avrebbe però comportato un effettivo ritardo nella successiva ripresa del gioco. Per quanto concerne la norma violata appare corretto il richiamo all’art. 36, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara [...]” Dunque è facoltà del Giudice Sportivo applicare la sanzione a giornate o a tempo, a seconda della necessaria afflittività che deve essere collegata ai fatti. In effetti la sanzione minima di 4 giornate - applicabile in quanto la condotta illecita posta in essere risulta puntiforme e circoscritta temporalmente - avrebbe dovuto essere incrementata per l’indebito, seppur limitato, ingresso in campo. La scelta di applicare la squalifica a tempo anziché a giornate risulta un valido compromesso che salvaguarda l’efficacia della sanzione e sulla scelta del quale, per giurisprudenza consolidata, il Giudice di Appello non ha, da sempre, nessun potere di modifica. Per quanto attiene la giurisprudenza depositata occorre rilevare che la delibera della Corte Sportiva Nazionale fa riferimento ad un ambito professionistico del tutto separato e distante dal mondo dilettantistico con ciò impedendo, come spesso iterato nelle delibere delle Corti territoriali, qualsiasi tipo di confronto, anche in ragione dei diversi interessi sottesi.
P.Q.M.
la Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 24.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 96 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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