C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 02/02/2024 – Delibera – Gara Bibbiena – Vaggiopiandiscò (2-1) del 10/12/2023. Campionato di Prima categoria. In C.U. n.46 del 11/01/2024 C.R.T..

Gara Bibbiena – Vaggiopiandiscò (2-1) del 10/12/2023. Campionato di Prima categoria. In C.U. n.46 del 11/01/2024 C.R.T..

Reclama alla Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana la società Vaggiopiandiscò avverso la seguente delibera del G.S. “Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 39 del 14.12.2023; -con corretta procedura, l'A.S.D. Vaggio Piandiscò ha invocato l'intervento della Giustizia Sportiva in merito alla gara valevole per il Campionato di 1^ Categoria del giorno 10 dicembre 2023 Bibbiena - Vaggio Piandiscò , significando che l'incontro si sarebbe svolto in maniera irregolare per l'inidoneità ed inadeguatezza di una delle due porte e chiedendo di conseguenza in applicazione dell'art. 10 C.G.S. la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della società Bibbiena. Assume l'esponente che la porta del terreno di gioco posta a dx dell'ingresso degli spogliatoi aveva un'altezza di 233 cm e che quindi la stessa veniva successivamente sottoposta a un intervento che non ne determinava alcuna regolarizzazione, essendo consistito nella creazione di un pericoloso solco in corrispondenza della linea di porta. Questo Giudice ha proceduto ad acquisire un supplemento di rapporto ed ulteriori chiarimenti dall'arbitro. L'Ufficiale di gara ha confermato che l'incontro era iniziato con un ritardo di 30 minuti, essendosi resa necessaria la normalizzazione di una delle porte, in quanto di altezza non regolamentare. Ha altresì confermato che la porta in oggetto era stata resa regolamentare e non presentava e causava pericoli di sorta: proprio per tale motivo aveva ritenuto di poter dare inizio alla gara senza che dai suoi interlocutori ufficiali della squadra ospitata, capitano e dirigente accompagnatore, fossero sollevate ulteriori riserve e/o eccezioni scritte o verbali. Da quanto sopra esposto, il ricorso non può essere accolto. La Regola 1 del Regolamento di Giuoco e l'art. 60 delle N.O.I.F. riservano alla esclusiva competenza del direttore di gara il giudizio sulla inidoneità del terreno di gioco: ogni decisione in tal senso e' sottratta alla competenza della Giustizia Sportiva. Rientra invece nella competenza della Giustizia Sportiva ogni decisione sulla regolarità delle porte, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett. c) C.G.S.. Nel caso di specie non sussistono peraltro motivi per ritenere che, una delle due porte, una volta normalizzata, non fosse regolamentare. A dimostrazione di ciò, agli atti, l'univoca dichiarazione dell'Ufficiale di gara che ne conferma la perfetta regolarità. Ai sensi della Regola 1 del Regolamento di Giuoco laddove sia presentata riserva all'arbitro circa la regolarità del terreno di gioco e delle sue particolarità, l'arbitro, una volta constatata la fondatezza dei rilievi, deve invitare la società ospitante ad eliminare le irregolarità entro un termine che, a sua discrezione, ritiene compatibile con la possibilità di portare a termine la gara. Nel caso di specie la società ospitante ha regolarizzato la porta nel termine concesso a propria discrezione dall'arbitro sicché la gara ha potuto avere regolarmente inizio ancorché in ritardo e senza che la società ospitata manifestasse ufficiali e circostanziate contrarietà. Per tutti questi motivi il ricorso deve essere respinto. Si ordina conseguentemente l'addebito della relativa tassa”. La reclamante di fatto reitera quanto già posto all’attenzione del G.S. ovvero che il campo di gioco non era conforme alle norme regolamentari ed in particolare che la misura delle porte, a suo dire irregolare, non avrebbe consentito la regolarità dell’incontro. In atri termini la reclamante reitera avanti al Giudice del gravame quanto già evidenziato al Giudicante di prime cure. La Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. A parere del Collegio, la fattispecie deve essere esaminata sia in punto di fatto che di diritto. In fatto. La problematica lamentata prima dell’inizio della gara dalla società oggi reclamante, ovvero la non regolarità dell’altezza di un porta, è appurata e indiscutibile, tanto è vero che, una volta ricevuta la contestazione, l’arbitro si è immediatamente attivato, facendo in modo che i responsabili della società ospitante, ovvero il Bibbiena, provvedessero alla regolarizzazione. Questo fatto ha ovviamente ritardato l’inizio della partita in quanto sono stati necessari interventi al fine di portare alla corretta misura l’altezza della porta. Una volta terminati i lavori di adeguamento alle norme federali, la partita ha avuto inizio e, dopo il suo normale iter, è regolarmente terminata. Circa lo svolgimento della gara, l’arbitro, in sede di chiarimenti richiesti dal G.S., ha chiaramente specificato: “ci tengo a precisare che nessuno, tra i dirigenti e giocatori di entrambe le squadre, ha espresso la volontà di non giocare la partita né prima, né durante né a seguito del triplice fischio finale”. Tale dichiarazione, sulla quale non vi è motivo di dubitare, evidenzia che la società reclamante ha mosso le proprie contestazioni dopo il termine della gara e quindi a risultato acquisito, non rinvenendo agli atti, alcuna riserva scritta prima dell’inizio della gara. In diritto. Il G.S. ha correttamente citato le norme di riferimento in ordine al caso di specie ovvero, l’art. 60 delle N.O.I.F. che al comma 1 recita: “Il giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell’arbitro designato a dirigere la gara”. L’art. 65 comma 1 lettera c del C.G.S rileva altresì: “ I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza in ordine…omissis c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari…”. Da quanto esposto, sia in fatto che in diritto, il Collegio trae le seguenti conclusioni: -Il terreno di gioco ed in particolare una porta non aveva, prima dell’inizio della gara, una altezza regolamentare. -La problematica è stata rilevata e risolta a cura della società ospitante. -La gara è regolarmente iniziata e nessuna riserva scritta circa la problematica lamentata è stata consegnata all’arbitro in tale occasione ovvero prima del fischio di inizio. -La gara si è svolta regolarmente. -La problematica circa la irregolarità del terreno di gioco è stata rilevata dopo il termine della gara. -L’Arbitro ha chiarito, senza possibilità di errore, la situazione ed in particolare che la regolarità del terreno di gioco era stata ripristinata e che nessuna lamentela o riserva è stata a lui mossa prima dell’inizio della partita. -Le norme giuridiche evidenziate dal G.S. sono corrette e chiaramente riferibili alla fattispecie in oggetto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello della Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 28.01.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 99 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

 

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