C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 02/02/2024 – Delibera – reclamo della società ANR Marina di Massa 2023 avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. 27 del 03.01.2024)
reclamo della società ANR Marina di Massa 2023 avverso la decisione del Giudice Sportivo (C.U. 27 del 03.01.2024)
La delibera adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 27 del 03.01.2024, di cui in appresso si riportano le motivazioni, viene ritualmente impugnata dalla soc. Marina di Massa 2023: “Gare del 09/12/2023 Decisioni del Giudice Sportivo Gara del 09.12.2023, MARINA DI MASSA 2023 / MONTAGNA SERAVEZZINA (2-0) Ricorso della Società A.S.D. MONTAGNA SERAVEZZINA avverso regolarità gara MARINA DI MASSA 2023 / MONTAGNA SERAVEZZINA del 09.12.2023. Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n° 25 del 13 dicembre 2023; la società MONTAGNA SERAVEZZINA propone ricorso avverso la regolarità della predetta gara, sostenendo che da un controllo effettuato sul sito LND nella sezione “aggiornamento di posizione” verificava che il calciatore SPALLANZANI GABRIELE, nato l’8.05.1993, risultava svincolato, di fatto tesserabile, quindi non tesserato e conseguentemente non impiegabile per la gara in oggetto e per questo chiede l’assegnazione della vittoria a tavolino. La società MARINA DI MASSA 2023 depositava proprie memorie in risposta al ricorso proposto, asserendo vizi formali al ricorso di Montagna Seravezzina ed argomentazioni in merito al tesseramento, corredando documentazione a sostegno dell’esposizione. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Questo Giudice Sportivo Territoriale, ricevuto il ricorso si premurava di richiedere status e data di tesseramento del sig. Spallanzani Gabriele (8.05.93). Di tutta risposta il competente Ufficio Tesseramenti comunicava che il medesimo “risulta tesserato per la società Marina di Massa 2023 con decorrenza 12/12/2023”, producendo altresì videata dell’archivio meccanografico del tesseramento. Dall’esame degli atti ufficiali di che trattasi, risulta che il Marina di Massa 2023 abbia effettivamente impiegato il menzionato giocatore nella gara in argomento. In ragione della violazione della norma di cui all’art. 10, comma 6, lett. a), C.G.S., consegue l’irrogazione alla Società responsabile della punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3. Non appaiono di supporto, difatti, le argomentazioni difensive spese (peraltro in maniera disorganica ed in disprezzo dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, come prescritti dal C.G.S.) dal Marina di Massa in sede di memorie. E’ ormai pacifico in giurisprudenza come la “tassa di reclamo” non allegata al ricorso originario innanzi al Giudice Sportivo non renda il ricorso inammissibile. Nella sostanza, il panorama normativo vigente permette di sostenere che il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, qualora ricorrente sia una società, possa essere versato anche per il tramite di addebito sul conto della società attivo presso il CRT; è di palmare evidenza, dunque, come la materiale effettuazione dell’addebito, di competenza degli uffici della Federazione, sia attività prettamente amministrativa che sfugge alla disponbilità della parte. Per quel che concerne l’individuazione del soggetto resistente, piace rilevarsi come il preannuncio ed il ricorso risultino ritualmente trasmessi all’indirizzo PEC dell’Asd Marina di Massa 2023 come risultante da documentazione in possesso di questo Giudice. Di nessun pregio il tentativo di sostenere la genericità del soggetto controinteressato (come sterilmente sostenuto dal Marina di massa) difatti è bene precisare come sia la stessa Asd a giocare con la propria denominazione utilizzando peraltro una “distinta dei giocatori partecipanti alla gara” con intestazione precompilata ANR Marina di Massa 2023 e con indicazione “a penna” della dicitura ANR Marina di Massa in sede di indicazione della gara in cui viene utilizzata la distinta. Analoga indicazione risulta nella “RICHIESTA DI TESSERAMENTO ALLA F.IG.C. o AGGIORNAMENTO POSIZIONE DI TESSERAMENTO (N. DL 13202834)” nella memoria difensiva del Marina di Massa ove viene indicato ANR Marina di Massa 2023. Analogamente risultano infondate le ulteriori difese di parte resistente; in primis per quanto sopra esposto circa il tesseramento, dopodiché in quanto inconsistenti non risultando né prodotto, né protocollato alcun documento a sostegno dell’asserita concessione “di giocare le gare in deroga”. In ragione della portata delle argomentazioni spese dall’ASD Marina di Massa 2023 che sembrerebbero ambiguamente sostenere un’assentita malpractice in violazione dei dettati normativi vigenti, questo G.S.T. rimette gli atti al competente Procuratore Fedrale affinché siano svolte le indagini ritenute eventualmente necessarie. Per i suesposti motivi, questo G.S.T., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società MONTAGNA SERAVEZZINA infligge alla società MARINA DI MASSA 2023 la punizione sportiva delle gara suindicata con il punteggio di 0 – 3, al Dirigente Accompagnatore FRUZZETTI LUCA (della società MARINA DI MASSA 2023) l’inibizione di mesi UNO; ed alla società MARINA DI MASSA 2023 l’ammenda di € 100,00 (cento/00). Ordina il non addebito della tassa di reclamo”. Avverso il su citato provvedimento, come detto, propone rituale reclamo la società ANR Marina di Massa 2023 chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, rilevando, in via preliminare, l’inammissibilità/irricevibiltà del reclamo proposto dalla società Montagna Seravezzina in prime cure, stante l’esistenza di vizi formali, e, nel merito, l’erroneità della decisione addottata dal Giudice Sportivo Territoriale poiché, a suo dire, il calciatore Gabriele Spallanzani doveva ritenersi regolarmente tesserato. In particolare, quanto all’esistenza di vizi formali, l’attuale reclamante sostiene la mancata allegazione (sia al preannuncio di reclamo dell’11.12.2023, che al reclamo del 12.12.2023) da parte dell’allora reclamante delle ricevute di pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia, così come espressamente previsto dalla normativa vigente in materia (artt. 48 – 67, C.G.S.); né, del resto, aggiunge ancora l’attuale reclamante, nei richiamati scritti vi è l’autorizzazione per l’Organo ricevente a procedere all’addebito della relativa tassa sul conto corrente intestato alla reclamante; né, infine, vi è comunque in atti la prova del suddetto pagamento. Ne consegue, pertanto, l’inammissibilità/irricevibilità del reclamo proposto in prime cure, per palese violazione del principio sancito dall’art. 48 C.G.S, principio che impone al reclamante l’obbligo di allegare, come detto a pena di inammissibilità, la ricevuta di pagamento della tassa di reclamo, così come sancito in numerose decisioni di Organi di Giustizia Sportiva di cui menziona gli estremi. Per quanto riguarda invece il merito, la reclamanate rileva l’erroneità della decisione impugnata, poiché la stessa ha presentato in data 11.09.2023 la richiesta di tesseramento del calciatore Gabriele Spallanzani, come risulta dalla documentazione allegata al reclamo, evidenziando inoltre che, non avendo la stessa società ricevuto il codice TAC (codice che serve per firmare sul portale federale i tesseramenti) la stessa ha ottenuto dalla Federazione l’autorizzazione a giocare le gare in deroga, inserendo sul portale le pratiche di tesseramento dei giocatori non firmate con il relativo codice. Solo successivamente, in data 13.11.2023, la società Marina di Massa 2023 afferma di aver ricevuto il codice Tac, scoprendo nei giorni a seguire che tutte le pratiche di tesseramento dalla stessa inserite in precedenza non erano più visibili. E ciò rappresenta il motivo per cui l’Asd Montagna Seravezzina non è riuscita a visualizzare l’aggiornamento della posizione riguardante il calciatore Gabriele Spallanzani. Vista l’istanza di audizione formalizzata con l’atto introduttivo, la Corte ha convocato la società Marina di Massa 2023 per il giorno 19.01.2024, onde procedere alla discussione del reclamo. In tale sede, la società, presente a mezzo di un rappresentante a ciò delegato, ha ribadito i motivi di reclamo, insistendo per l’annullamento della decisione impugnata, evidenziando inoltre di non aver commesso irregolarità, né atti contrari ai principi di lealtà sportiva, poiché la stessa società ha ottenuto, quanto ai termini di tesseramento, la deroga da parte degli uffici federali, ed ha comunque rinnovato tutte le pratiche di tesseramento in via telematica in data 22.11.2023. La decisione La Corte è chiamata in primo luogo a decidere sulla legittimità del reclamo proposto nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo Terrioriale dalla società Montagna Seravezzina, atteso che la società ANR Marina di Massa 2023 sostiene l’inammissibilità/irricevibilità dello stesso atto di reclamo, a causa della mancata allegazione della ricevuta di pagamento del contributo di accesso alla giustizia di cui agli artt. 48 e 67, C.G.S.. L’eccezione è infondata. L’art. 48, 2° comma, CGS prevede espressamente che il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia comporta l’irricevibilità del ricorso o del reclamo (“I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termni di pagamento indicati dal Codice”). Nel caso di specie, in effetti, risulta che la società Montagna Seravezzina Asd non ha allegato, né al preannuncio di reclamo, né al successivo reclamo, la ricevuta di pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia, né ha dato dimostrazione di aver provveduto al pagamento del suddetto contributo con altra forma equipollente, così come previsto dall’art. 48, comma 3, C.G.S. (“Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente […]”). Il Collegio ritiene tuttavia che non possa pervenirsi alla conseguenza giuridica della irricevibilità dell’atto, così come sostenuto dall’odierna reclamante e testualmente riportato nell’art. 48, 2° comma, C.G.S., poiché la scelta di un risultato ermeneutico che determini la conseguenza giuridica dell’irricevibilità del reclamo, senza alcuna possibilità di regolarizzazione, si tradurrebbe inevitabilmente nella lesione del principio del diritto di difesa, espressione del giusto processo di cui all’art. 44 C.G.S. Subordinare l’esercizio del diritto di agire in giudizio, quale costola del più ampio diritto di difesa, alla prova del versamento del contributo significherebbe, infatti, comprimere tale basilare diritto, consentendo il suo esercizio nei soli casi in cui vi sia la prova dell’avvenuto versamento, con l’effetto di rendere l’accesso alla giustizia un privilegio circoscritto alla sola categoria dei soggetti abbienti e adempienti, snaturando, di fatto, i principi sanciti e previsti dall’art. 24 Cost.. Tale conclusione, del resto, appare conforme ai principi dell’ordinamento generale secondo cui il mancato versamento del contributo unificato non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente ai fini amministrativi e contabili, salvo l’obbligo dei competenti uffici federali di attivarsi per esigere il pagamento di quanto dovuto (v. decisione n. 0108/2022-2023 e decisione n. 085/2020-2021, Corte Federale d’Appello Sezione Unite). Venendo al merito del reclamo, la società censura la motivazione del provvedimento impugnato sostenendo la posizione regolare del calciatore Gabriele Spallanzani, vuoi perché la richiesta di tesseramento risulta inviata dalla società in data 11.09.2023, vuoi perché la suddetta richiesta di tesseramento è stata rinnovata in data 22.11.2023, dopo aver ottenuto la deroga dalla Federazione conseguente al mancato invio del codice TAC, ricevuto dalla reclamante solo in data 13.11.2023. Le argomentazioni sviluppate dalla reclamnate non colgono nel segno. Le ulteriori verifiche effettuate da questa Corte, mediante l’esercizio dei poteri di cui all’art. 50, comma 3, C.G.S., hanno consentito di accertare che la pratica DL. N. 13746080, riguardante il calciatore Spallanzani Gabriele, è stata creata il 22.11.2023, dematerializzata l’11.12.2023, firmata il 12.12.2023, dunque in epoca successiva allo svolgersi della gara con la Montagna Seravezzina (09.12.2023), poi validata e approvata dall’ufficio tesseramento in data 14.12.2023. Giova al riguardo osservare che la norma di riferimento è l’art. 39 delle NOIF (Norma Organizzative Interne delle F.I.G.C), la quale regola le modalità di tesseramento degli atleti (v. commi 1 e 2), stabilisce la decorrenza degli effetti del tesseramento (v. comma 3) dalla “data di deposito telematico delle richieste di tesseramento” e sancisce il momento a decorrere dal quale è consentito l’utilizzo degli atleti in ambito dilettantistico (“dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”). Sotto questa prospettiva pertanto, e in assenza di produzione di un valido documento che attesti l’esistenza dell’asserita concessione “a giocare in deroga” da parte degli uffici federali , la questione deve risolversi solo tramite le risultanze contenute negli atti ufficiali che attestano, invero, come detto, la posizione irregolare dello Spallanzani relativamente alla gara del 09.12.2023, poiché la pratica di tesseramento risulta formalmente completata, a mente della richiamata fonte normativa, solo con la sottoscrizione (di Lucchi Sergio n.d.r) del 12.12.2023.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - respinge il reclamo proposto dalla società ANR Marina di Massa 2023; - conferma il provvedimento impugnato. - ordina l’incameramento della tassa di reclamo della società ANR Marina di Massa 2023. Delibera depositata in data 27.01.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n.89 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
