C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 02/02/2024 – Delibera – Reclamo proposto da U.C. Sinalunghese ASD avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica sino al 10.3.2024 al tesserato Biagianti Michele. Campionato Juniores Provinciali – Gara del 8.1.2024 – U.C. Sinalunghese ASD/U.P. Poliziana ASD (C.U. n. 28 del 10.1.2024).
Reclamo proposto da U.C. Sinalunghese ASD avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica sino al 10.3.2024 al tesserato Biagianti Michele. Campionato Juniores Provinciali - Gara del 8.1.2024 – U.C. Sinalunghese ASD/U.P. Poliziana ASD (C.U. n. 28 del 10.1.2024).
Il G.S.T. ha inflitto la squalifica sino al 10.3.2024 al Signor Michele Biagianti, allenatore della U.C. Sinalunghese ASD, in quanto a seguito di decisione tecnica del DG, usciva dall’area tecnica arrivando a circa un metro dallo stesso, urlando frasi ingiuriose. Espulso, ritardava l’uscita dal campo reiterando le proteste; usciva dal campo solo grazie all’intervento dei dirigenti e calciatori della propria squadra. Dalla lettura del referto gara si apprende che, in conseguenza di un’ammonizione subita da un proprio calciatore, il Sig. Biagianti uscendo dall’area tecnica urlava in modo aggressivo e minaccioso, arrivando a meno di un metro dal DG, frasi come “ma cosa cazzo ammonisci, che cazzo fai”, “ vaffanculo non me ne frega niente”, “non capisci una sega”; notificatagli la sanzione dell’espulsione ritardava l’uscita dal terreno di gioco di circa tre minuti, continuando ad inveire verso il DG; lasciava il terreno di gioco solo in seguito all’intervento dei giocatori e dei dirigenti della propria squadra. Con il gravame oggi proposto, la società reclamante intende preliminarmente precisare che il contesto in cui i fatti si sono svolti, è stato condizionato da una ritenuta ingiusta ammonizione subita da un proprio calciatore, allorquando lo stesso, infortunatosi alla testa, si dirigeva a bordo campo e poi fuori dal terreno di gioco, per essere medicato, avendo preventivamente avvisato il DG. Da ciò la prima reazione verbale, dunque, del Sig. Biagianti. Senza contestare poi le frasi e le azioni attribuite dal DG prima, e dal GS poi, al proprio allenatore, la reclamante avversa il criterio di determinazione della sanzione, ritenuta sproporzionata e non giustificata, alla luce degli articoli 36 comma 1 lettera A e 12 comma 1 del CGS. Con riferimento alla condotta ingiuriosa o irriguardosa, si legge nel reclamo, la sanzione minima prevista è pari a 4 giornate (o a tempo); avrebbe quindi il GS sportivo dovuto indicare gli elementi posti a fondamento della sanzione che di fatto è doppia rispetto al minimo edittale. Ipotizza la reclamante che tale sanzione possa essere dunque frutto dell’errata equiparazione del tecnico ad un dirigente, con conseguente applicazione della sanzione minima prevista dal secondo comma lettera A, articolo 36 CGS. Il supplemento reso a questa Corte dal DG conferma integralmente il contenuto del referto gara, peraltro non contestato con riferimento ai fatti imputati al Sig. Biagianti. L’articolo 36 del CGS, va preliminarmente rilevato, prevede la possibilità di infliggere la sanzione minima di 4 giornate o a tempo determinato, ai calciatori o ai tecnici, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti del DG. Non si ravvisa pertanto l’assunto secondo il quale il GS, squalificando sino al 10.3.2024 il Sig. Biagianti, abbia di fatto inteso raddoppiare il minimo edittale delle 4 giornate; né si condivide l’ipotesi che abbia ritenuto di applicare il secondo comma lettera A del medesimo articolo. La sanzione è stata evidentemente comminata a tempo, ai sensi della lettera A comma 1, art.lo 36 CGS. La condotta del tecnico della Sinalunghese è stata senza ombra di dubbio ingiuriosa e irriguardosa al tempo stesso; si è protratta nel tempo; è stato necessario l’intervento di calciatori e dirigenti della medesima squadra, per convincere il Sig. Biagianti ad uscire dal terreno di gioco. Tenuto conto dell’importanza del ruolo che riveste l’allenatore, anche sotto il profilo educativo, e della responsabilità che lo stesso ha nei confronti dei propri giocatori, la sanzione così come comminata è conseguenza di un corretto inquadramento della condotta nell’ambito dell’articolo 36 del CDS e deve ritenersi proporzionata rispetto agli accadimenti verificatisi.
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge il reclamo trattenendo la relativa tassa Delibera depositata in data 27.01.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 98 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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