C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 50 del 02/02/2024 – Delibera – Reclamo Sporting Cecina Avverso Squalifica A Cappellini Leonardo Per 5 Giornate E A Fiorini Simone Per 3 Giornate (C.U. N. 46 Del 11\1\2024)
Reclamo Sporting Cecina Avverso Squalifica A Cappellini Leonardo Per 5 Giornate E A Fiorini Simone Per 3 Giornate (C.U. N. 46 Del 11\1\2024)
Propone rituale reclamo la società Sporting Cecina avverso le sanzioni in oggetto, comminate daGST della Toscana con la seguente motivazione: “Per aver offeso il D.G. e aver anche bestemmiato”, per il calciatore Cappellini e “Per condotta violenta verso un calciatore avversario” per il calciatore Fiorini. Con rituale e tempestivo ricorso, la reclamante chiede una riduzione delle sanzioni. Per il Cappellini non nega l’offesa al DG, ma contesta l’espressione blasfema, ritenendo che il DG, data la lontananza dal giocatore, abbia capito male l’espressione. Quanto al Fiorini la società afferma che il medesimo calciatore, avendo subito una trattenuta reiterata, non immediatamente sanzionata dall’arbitro, nel movimento naturale di divincolarsi dalla trattenuta, abbia urtato l’avversario. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto. Conferma con certezza l’espressione blasfema pronunciata dal Cappellini e descrive nuovamente l’episodio di cui è stato protagonista il Fiorini, affermando in proposito che la reazione del calciatore non è stata simultanea con la vistosa trattenuta da parte dell’avversario, ma è stata successiva al fischio che interrompeva il gioco per il fallo, mediante un pugno sulla schiena dell’avversario stesso, pur senza conseguenze. Rileva la Corte quanto al Cappellini, che il rapporto arbitrale non può che far fede circa l’espressione blasfema, anche se negata dalla reclamante, mentre l’offesa al DG non è neppure contestata. Per l’altro calciatore, la descrizione fornita dall’arbitro porta a ritenere che il fallo di reazione non sia avvenuto in contemporanea, ma in tempi differiti rispetto al fallo avversario e sicuramente dopo l’interruzione del gioco, sì da integrare gli estremi della condotta violenta, sanzionata come da CGS con un minimo di tre giornate in assenza di conseguenze dannose. Le sanzioni irrogate pertanto sono conformi, anche alla luce dei recenti aumenti dei minimi edittali e vanno confermate.
P.Q.M.
La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa. Delibera depositata in data 29.01.2023 e registrata, sotto la medesima data, al n. 97 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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