C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 41 del 21/12/2023 – Delibera – La Procura Federale ha deferito, con provvedimento n.1172 / 22-23 in data 20.10.2023, i seguenti soggetti: – Reni Alessandro, in proprio e in qualità di Presidente della Società S.S.D. Resco Reggello chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 23 e 47 delle N.O.I.F.; – Piccioli Emiliano, tesserato all’epoca dei fatti quale Dirigente della Società Reggello al quale viene addebitata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto stabilito dall’art. 37 del Regolamento della L.N.D. e 39 del Regolamento del Settore Tecnico; – la Società S.S.D. Resco Reggello per quanto previsto dall’art. 6, commi 1 e 2. del C.G.S..
La Procura Federale ha deferito, con provvedimento n.1172 / 22-23 in data 20.10.2023, i seguenti soggetti: - Reni Alessandro, in proprio e in qualità di Presidente della Società S.S.D. Resco Reggello chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 23 e 47 delle N.O.I.F.; - Piccioli Emiliano, tesserato all’epoca dei fatti quale Dirigente della Società Reggello al quale viene addebitata la violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S. in relazione a quanto stabilito dall’art. 37 del Regolamento della L.N.D. e 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - la Società S.S.D. Resco Reggello per quanto previsto dall’art. 6, commi 1 e 2. del C.G.S..
La Procura federale ha ricevuto, tramite il Settore Tecnico della F.I.G.C., la nota in data 26.05.2023 con la quale il Presidente del Gruppo Regionale A.I.A.C. segnalava la irregolare partecipazione del Dirigente della S.S.D. Resco Reggello, Signor Emiliano Peccioli, a tutte le gare del Campionato U. 15 Giovanissimi Regionale quale Allenatore della squadra senza aver mai conseguito il patentino federale di Allenatore. L’Ufficio, acquisite le liste di partecipazione della squadra della Società Resco Reggello a tutte le gare di detto Campionato, ha disposto, previa comunicazione di conclusione dell’esito delle indagini agli interessati, il deferimento evidenziato in epigrafe ed ha trasmesso gli atti a questo Tribunale. Il Collegio, avvisate formalmente le parti interessate circa la data della discussione del provvedimento, accerta la presenza dei Tesserati indagati, assistiti dai legali di fiducia come da procura allegata agli atti - Reni Alessandro, in proprio ed in rappresentanza della Società S.S.D. Resco Reggello in virtù della carica di Presidente; - Emiliano Piccioli, in qualità di Dirigente tesserato per la medesima Società Resco Reggello; - la Procura Federale per il tramite del Sostituto Procuratore Avvocato Deborah Bandoni. Dichiarato aperto il dibattimento entrambi i soggetti deferiti, unitamente al rappresentante della Procura Federale, informano il Collegio dell’accordo intervenuto secondo quanto disposto dall’art. 127 del C.G.S. depositando i relativi verbali. Il Collegio, previa riunione in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, considerata la correttezza della descrizione dei fatti, rilevata la congruità della sanzione concordata, la accoglie e dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto.
P.Q.M.
dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - al Presidente della Società, Signor Alessandro Reni, l’inibizione da ogni attività federale per mesi 5 (cinque) e giorni 20 (venti); - al Dirigente, Signor Emiliano Piccioli, la sanzione dell’inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 20 (venti); - alla Società S.S.D. Resco Reggello la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura di € 533,00 (cinquecento/33). Dichiara chiuso il procedimento.
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