C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 42 del 28/12/2023 – Delibera – La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: – Marco Monaco, Presidente della Società A.C.U. Sporting Casini A.S.D., chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.; – la Società A.C.U. Sporting Casini A.S.D., per il principio di responsabilità previsto dall’art. 6. c. 1, del C.G.S..
La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale i seguenti soggetti: - Marco Monaco, Presidente della Società A.C.U. Sporting Casini A.S.D., chiamato a rispondere della violazione dell’art. 4, c. 1, del C.G.S.; - la Società A.C.U. Sporting Casini A.S.D., per il principio di responsabilità previsto dall’art. 6. c. 1, del C.G.S..
In data 31.11.2023 è pervenuto a questo Tribunale il provvedimento della Procura Federale che, emesso in data il 26.09.2023 con il n.1033/ 22 – 23, è stato preceduto dalla notifica dell’avviso di avvenuta conclusione delle indagini, effettuata il giorno 4 agosto c.a.. La notifica di tale atto è stata effettuata sotto la stessa data (04.08.2023) con due distinti procedimenti, uno a mezzo p.e.c. non andato a buon fine perché il sistema ha rilevato :”indirizzo non valido”, il secondo a mezzo raccomandata A.R. che ha raggiunto i destinatari. Questo Tribunale, eseguite le formalità di rito, ha convocato le parti del procedimento: - Marco Monaco, in proprio, - Società A.C.U. Sporting Casini A.S.D., rappresentata dal Presidente, Signor Marco Monaco. Per la Procura Federale è presente la Dottoressa Loredana Fardello, Sostituto, la quale in avvio di dibattimento, riportandosi alle testimonianze acquisite dall’Ufficio nella fase istruttoria, afferma essere l’atto di incolpazione fondato in punto di fatto. Ne chiede quindi l’accoglimento formulando la richiesta che il Tribunale infligga le seguenti sanzioni: - al Presidente Monaco, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); - alla Società Sporting Casini, l’ammenda nella misura di € 400,00 (quattrocento). Chiuso il dibattimento il Collegio, rilevata l’assenza di qualsiasi attività a difesa, si riunisce in Camera di consiglio per decidere. Il deferimento è la conseguenza della nota con la quale l’Osservatore arbitrale della gara del Campionato Juniores della Delegazione Provinciale di Pistoia disputata, in data 19.11.2022, tra le squadre delle Società Atletico Casini Spedalino e Unione Tempio Chiazzano ha segnalato che, presentatosi al campo di gioco per espletare il proprio incarico, aveva con l’addetto all’ingresso, dapprima, un dialogo – definito di natura “imperativa ed altezzosa” – per affermare di essere stato poi aggredito dalla stessa persona verbalmente in tribuna, ove si era immediatamente recato dalla biglietteria. Precisava che pressandolo da vicino lo ha accusato di essere un “bugiardo e la pagherà” attribuendogli inoltre una frase riferita all’esito della gara e quindi minacciandolo. Afferma ancora il denunciante che le frasi indicate unitamente ad altre, sempre di carattere denigratorio, venivano ripetute “per almeno tre volte”. Precisa infine di aver potuto identificare la persona in questione attraverso l’affermazione di altra persona, dichiaratasi dirigente della Società Atletico Casini Spedalino, che lo indicava come “il Presidente della stessa società”. Nel corso dell’istruttoria è stato accertato che: - si è verificato un battibecco tra l’addetto al controllo, in quell’occasione, degli accessi all’impianto e l’Osservatore Bertozzi.; - l’addetto al controllo è stato identificato dalla Procura Federale nella persona del Dirigente Marco Monaco attraverso sia le indicazioni in proposito fornite dal Presidente dell’A.S.D. Atletico Casini Spedalino, sia con la dichiarazione del Delegato Provinciale F.I.G.C. il quale ha affermato che la persona addetta alla biglietteria era il Presidente della Società 2006 Sporting Casini, Signor Marco Monaco, e, ancor più, con le dichiarazioni rese da quest’ultimo il quale ha confermato di aver avuto con l’O.A. un alterco giustificandolo con un particolare stato d’animo dovuto a motivi personali. E’ quindi provato che un battibecco o “discussione” che dir si voglia è avvenuta tra O.A. ed il Dirigente Monaco. Identificato il responsabile diviene necessario per il Collegio esaminare e qualificare il comportamento di detto Tesserato ai fini della determinazione delle eventuali sanzioni. E’ pacifico che il Monaco abbia rivolto all’Osservatore una frase offensiva (bugiardo) accompagnata da una minaccia (la pagherà) e dall’essersi avvicinato a 5 centimetri dal volto dell’Osservatore, mentre non trova alcun riscontro oggettivo, dalle testimonianze acquisite, - in biglietteria si trovavano 7/8 persone - l’espressione più grave reiterata attribuitagli (Il Casini deve vincere). Si osserva ancora che è del tutto assurdo, posto che detta frase potesse sottintendere un intervento, illecito, sul risultato, che di ciò venisse data pubblica notizia.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il deferimento ed infligge le seguenti sanzioni: - al Presidente Monaco, la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due); - alla Società Sporting Casini, tenuto conto della categoria di appartenenza, l’ammenda nella misura di € 200,00 (duecento).
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