C.R. TOSCANA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 49 del 25/01/2024 – Delibera – . La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società S.S.D.A.R.L Futsal Pistoia alla quale viene contestata la violazione dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del C.G.S. conseguente al comportamento tenuto dal Presidente della Società, Alessandro Vannucchi, e da soggetto non tesserato, Di Como Giacomo, per avere questi svolto attività federale in occasione della gara del Campionato Esordienti Calcio a 5 disputata in data 3 maggio 2023 contro la Società Prato Calcio a 5.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale la Società S.S.D.A.R.L Futsal Pistoia alla quale viene contestata la violazione dei commi 1 e 2 dell’art. 6 del C.G.S. conseguente al comportamento tenuto dal Presidente della Società, Alessandro Vannucchi, e da soggetto non tesserato, Di Como Giacomo, per avere questi svolto attività federale in occasione della gara del Campionato Esordienti Calcio a 5 disputata in data 3 maggio 2023 contro la Società Prato Calcio a 5.

La Procura Federale ha rilevato che, in occasione della gara sopra indicata, la Società Futsal Pistoia ha utilizzato ben undici calciatori in posizione irregolare in quanto non tesserati e che il Signor Di Como Giacomo, soggetto non tesserato, ha svolto in quell’occasione attività federale a favore della Società Futsal Pistoia, dichiarando di rivestire la qualifica di Dirigente accompagnatore e sottoscrivendo la lista di gara. Questa violazione, segnalata dalla Divisione Calcio a 5, ha determinato la Procura Federale ad avviare il procedimento disciplinare a carico di Vannucchi Alessandro, quale Presidente della Società Futsal Pistoia, per omessa vigilanza e del Signor Di Como Giacomo che, per quanto non tesserato, ha sottoscritto la lista della gara de quo qualificandosi come Dirigente accompagnatore con ciò attestando che tutti i giocatori partecipanti si trovavano in posizione regolare ed aventi, quindi, titolo per partecipare alla competizione. Concluse le indagini la Procura Federale ha disposto il deferimento dei soggetti indicati in epigrafe con il conseguente coinvolgimento della Società Futsal Pistoia, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Ricevuta la notifica, in data 6.8.2023, dell’avviso di avvenuta conclusione delle indagini, il Presidente Vannucchi, in proprio e per conto della Società rappresentata, chiedeva di poter definire i rispettivi contesti ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., proposta accolta dalla Procura Generale dello Sport del Coni. Il provvedimento agevolativo, reso noto con il C.U. 143/AA in data 28 settembre 2023, prevedeva tra l’altro, la corresponsione da parte della Società Futsal Pistoia, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla conclusione dell’accordo, della somma di € 150,00 (centocinquanta) sulla sanzione base proposta di € 300,00 (trecento). Compiutosi in data 29 ottobre 2023 il termine previsto dall’accordo senza che la Società Futsal Pistoia adempisse all’obbligazione contratta, la Segreteria della F.I.G.C. ha rilevato l’avvenuta risoluzione dell’accordo dandone notizia con il C.U. n.241/AA emesso in data 28 novembre 2023. La Procura Federale quindi, in esecuzione a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 126 del C.G.S., ha disposto il deferimento in esame. Questo Tribunale ha disposto che l’esame della questione avvenisse nella data odierna dandone formale comunicazione alle parti interessate, delle quali oggi è presente unicamente la Procura Federale rappresentata dall’Avvocato Veronica Ottaviani. E’ assente la Società, ritualmente avvisata. In apertura di dibattimento la Procura Federale, come sopra rappresentata, chiede la conferma del deferimento rilevando che il comportamento dei Tesserati deferiti emerge in maniera inoppugnabile dalla documentazione degli atti ufficiali della gara e che gli accadimenti non sono stati contestati dai Tesserati coinvolti in alcune delle fasi procedimentali. Chiede quindi che, accogliendo il deferimento, il Tribunale infligga la sanzione pecuniaria dell’ammenda che indica nell’ammontare di € 400,00 (quattrocento) nonché la penalizzazione di 1(un) punto nella classifica relativa al Campionato in corso. Chiuso il dibattimento, il Collegio si riunisce in Camera di consiglio per la decisione rilevando come la violazione contestata emerga inconfutabilmente dall’esame degli atti di gara confrontati con quanto comunicato alla Procura Federale dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Toscana circa la posizione di tesseramento dei Calciatori che hanno preso parte alla competizione in esame. Quanto sopra accertato induce il Collegio ad accogliere il deferimento proposto e a tener conto, nella determinazione della sanzione, dell’orientamento giurisprudenziale in ordine all’aggravamento della sanzione originariamente richiesta nel caso di avvenuta risoluzione dell’accordo agevolativo stipulato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale della Toscana infligge alla Società S.S.D.A.R.L. la sanzione pecuniaria dell’ammenda che determina in € 400,00 (quattrocento) oltre la penalizzazione di 1 (un) punto da applicarsi alla classifica del Campionato in corso. Dichiara la chiusura del dibattimento.

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