C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 51 del 08/02/2024 – Delibera – Gara Città di Massa Calcio a 5 – Deportivo Chiesanuova VP del 19 gennaio 2024. Campionato Serie C/1 Calcio a 5. In C.U. n. 49 del 25 gennaio 2024 C.R. Toscana. Reclama l’A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 28/04/2024 DE ANGELI CESARE (CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5) Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze. Sanzione aggravata in quanto dirigente con funzioni di addetto all’arbitro”. -“A CARICO CALCIATORI ESPULSI’ SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE MICHELOTTI GABRIELE (CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5) Per aver offeso il D.G..”.
Gara Città di Massa Calcio a 5 – Deportivo Chiesanuova VP del 19 gennaio 2024. Campionato Serie C/1 Calcio a 5. In C.U. n. 49 del 25 gennaio 2024 C.R. Toscana. Reclama l’A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque avverso le seguenti sanzioni inflitte a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO ALLENATORI SQUALIFICA FINO AL 28/04/2024 DE ANGELI CESARE (CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5) Per aver offeso il D.G. in ripetute e distinte circostanze. Sanzione aggravata in quanto dirigente con funzioni di addetto all’arbitro”. -“A CARICO CALCIATORI ESPULSI’ SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE MICHELOTTI GABRIELE (CITTA’ DI MASSA CALCIO A 5) Per aver offeso il D.G..”.
Con riferimento alla sanzione del signor De Angeli Cesare la Società reclamante evidenzia una contraddittorietà nella decisione assunta dal G.S.T., il quale lo definisce allenatore salvo poi applicargli l’aggravante in quanto dirigente con funzioni di addetto all’arbitro, dal che discenderebbe la nullità insanabile del provvedimento. In ogni caso indica alcune incongruenze che sarebbero presenti nel referto di gara, in particolare gli Ufficiali di Gara attribuirebbero al signor De Angeli alcune frasi ingiuriose solo per averle sentite, senza tuttavia aver visto il medesimo pronunciarle materialmente, con la conseguenza che, essendo tutta la tribuna gremita e piuttosto agitata, sarebbe verosimile che i DD.GG. abbiano scambiato la voce del sig. De Angeli con quella di un altro soggetto. Si contesta comunque anche il quantum della sanzione che apparirebbe sproporzionato alla luce dell’effettivo addebito e di alcune circostanze attenuanti. Ancora la Società reclamante, scusandosi per la condotta del proprio tesserato, precisa comunque come il medesimo, a fine gara, abbia avuto modo di scusarsi con gli arbitri per l’accaduto. Con riferimento alla squalifica del calciatore Michelotti Gabriele, la Società reclamante assume che, in un momento molto concitato della partita, il calciatore abbia sì pronunciato una frase offensiva, ma si sarebbe appunto trattato di una frase isolata a cui non sono seguite altre offese e/o proteste, anzi evidenzia come il calciatore, dopo la notifica del provvedimento disciplinare, si sia immediatamente scusato con il D.G. dandogli la mano ed abbia lasciato il campo di gioco senza creare altri problemi. Inoltre, a fine gara il medesimo si sarebbe recato nello spogliatoio arbitrale per scusarsi nuovamente con entrambi i DD.GG.. A detta della reclamante, tali circostanze attenuanti non sarebbero state adeguatamente tenute in considerazione dal G.S.T.. In ragione di quanto esposto nel gravame, l’A.S.D. Città di Massa Calcio a Cinque chiede l’annullamento o in subordine la riduzione della sanzione inflitta al signor De Angeli Cesare, chiede in ogni caso la riduzione della squalifica inflitta a Michelotti Gabriele. Richieste osservazioni agli Ufficiali di Gara, gli stessi confermano integralmente la propria refertazione. Tuttavia, in merito alla sanzione comminata al signor De Angeli Cesare, precisano che lo stesso poteva essere distinto, una volta recatosi in tribuna, in quanto sostava in piedi, appoggiato con i gomiti sulla balaustra che delimita il recinto di gioco, ponendosi quindi alcuni metri in avanti rispetto ai restanti spettatori che sedevano sugli spalti. Inoltre la provenienza delle frasi offensive proferite dal De Angeli poteva essere facilmente individuata, in quanto tali frasi avevano lo stesso tono di quelle già esclamate in precedenza. In riferimento alla condotta del signor Michelotti, viene confermato come quest’ultimo, in seguito al provvedimento disciplinare a suo carico, abbia lasciato il campo tempestivamente e senza alcun problema. Gli Ufficiali di Gara confermano, infine, come entrambi i tesserati, a fine gara, abbiano porto le loro scuse per quanto accaduto. Innanzitutto, il Collegio rileva, come il referto di gara e i successivi supplementi, cui, ai sensi dell’art. 61 primo comma del C.G.S., deve essere necessariamente attribuito rango di prova privilegiata, confermino gli addebiti contestati, in particolare gli Ufficiali di Gara hanno anche chiarito in maniera esaustiva come sia stato possibile attribuire proprio al signor De Angeli alcune frasi offensive provenienti dalla tribuna. Inoltre, in via preliminare, la Corte rileva come non sia di nessun pregio l’eccezione relativa alla contraddittorietà della decisione del G.S.T. in ordine alla squalifica comminata al signor De Angeli. Infatti, al di là della qualifica formale del soggetto apparsa sul C.U., ciò che rileva è la sostanza delle funzioni svolte dal tesserato in questione, il quale, come del resto risultante anche dalle note, in quella gara rivestiva appunto la funzione di Addetto all’Arbitro. Del resto la questione, giova ripetere meramente formalistica, è stata superata anche dall’Errata Corrige apparso sul C.U. C.R. Toscana n. 50 dell’01.02.2024. Di guisa che assolutamente corretta appare la contestazione dell’aggravante, operata dal G.S.T., in relazione alla funzione rivestita dal De Angeli. Tutto ciò premesso, a questo punto il Collegio deve valutare se l’entità delle sanzioni sia congrua rispetto alla effettiva condotta addebitata ai tesserati. Per quanto riguarda la condotta del De Angeli. Quest’ultimo reiterava i comportamenti offensivi ed irriguardosi in danno dei DD.GG., in quanto detti comportamenti erano posti in essere non solo in campo, ma anche al momento della notifica del provvedimento disciplinare e, cosa ancora più rilevante, successivamente, per più volte, dagli spalti. A tali condotte deve essere aggiunta l’aggravante della funzione di Addetto all’Arbitro rivestita in occasione della gara. Se ciò è vero, come è vero, la quantificazione della sanzione, valutata anche alla luce dell’inasprimento delle sanzioni introdotto dal novellato art. 36 del C.G.S. può apparire addirittura mite, tuttavia la medesima, a conti fatti, può essere considerata congrua in ragione della resipiscenza operata del tesserato a fine gara che va in parte ad attenuarne la precedente condotta. Per quanto riguarda invece il calciatore Michelotti Gabriele, il Collegio osserva che lo stesso ha pronunciato un’unica ed isolata frase offensiva, per di più proferita durante la gara, un momento nel quale, come intuibile, la vis agonistica dei contendenti è più accesa, nonostante ciò lo stesso, come evidenziato anche dagli Ufficiali di Gara a mezzo del supplemento fornito a questa Corte, a seguito dell’espulsione, lasciava il campo tempestivamente, senza muovere polemiche e senza creare ulteriori problemi ai DD.GG.. Per di più il calciatore, a fine gara, si presentava anche nello spogliatoio arbitrale per scusarsi dell’accaduto ed ammettendo di aver esagerato. L’unicità dell’offesa proferita e la collocazione della medesima nel corso della contesa agonistica, unitamente alla condotta successiva all’espulsione ed alle scuse porte agli Ufficiali di gara a fine partita, ad avviso del Collegio, rappresentano circostanze idonee, ai sensi dell’art. 13 secondo comma C.G.S., a giustificare una parziale riduzione della sanzione. Infatti, tali elementi indicano come la condotta del calciatore sia stata – di fatto – determinata da una breve e momentanea perdita di controllo, verosimilmente indotta principalmente dalla tensione agonistica, cui il calciatore, nonostante il provvedimento disciplinare a proprio carico, non dava alcun seguito e cui, a fine gara, ha aggiunto anche un atto di resipiscenza nei confronti degli ufficiali di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana accoglie il reclamo con riferimento alla squalifica del calciatore Michelotti Gabriele che viene ridotta a 3 (tre) gare effettive, lo respinge invece con riferimento alla sanzione inflitta nei confronti di De Angeli Cesare. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove già incamerata. Delibera depositata in data 05.02.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 104 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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