C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 15/02/2024 – Delibera – Reclamo della società Ponte D’Arbia avverso la squalifica per 5 gare inflitta al calciatore Pascarella Francesco dal G.S.T..Toscana CU 50 del 01.02.2024
Reclamo della società Ponte D’Arbia avverso la squalifica per 5 gare inflitta al calciatore Pascarella Francesco dal G.S.T..Toscana CU 50 del 01.02.2024
La società Ponte D’Arbia, con comunicazione pec del 06.02.2024 delle ore 10.01 inviava a questa corte un reclamo,, avverso la decisione del G.S.T Toscana, pubblicata con il C.U. n. 50 del 01.02.2024, con la quale era stata inflitta al calciatore Pascarella Francesco la squalifica per 5 gare. Il reclamo non può essere preso in esame per la seguente motivazione: ai sensi del combinato disposto .dell’art. 76 comma 2 e 3 C.G.S. il reclamo deve essere preannunciato entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Nella fattispecie , non è stato inviato il preannuncio , che doveva essere presentato entro le ore 24.00 del giorno 03/02/2024 quindi il reclamo inviato non può trovare ingresso in questa sede.
P.Q.M.
la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, dichiara di non prendere in esame l’atto di reclamo causa mancanza di preannuncio e conseguente tardività e dispone l’incameramento di quanto versato, in applicazione di quanto previsto dall’art. 48, c. 5, del C.G.S. Delibera depositata in data 10.02.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 113 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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