C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 53 del 15/02/2024 – Delibera – Reclamo proposto da A.S.D.C. Popolare Trebesto il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto ammenda di Euro 500,00 alla predetta società. Campionato Terza Categoria – Gara del 20.1.2024 – ASD Spianate/ASD C Trebesto (C.U. n. 35 del 24.1.2024).
Reclamo proposto da A.S.D.C. Popolare Trebesto il provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto ammenda di Euro 500,00 alla predetta società. Campionato Terza Categoria - Gara del 20.1.2024 – ASD Spianate/ASD C Trebesto (C.U. n. 35 del 24.1.2024).
Il G.S.T. ha inflitto l’ammenda di Euro 500,00 alla reclamante “per aver introdotto all’interno del recinto di gioco materiale pirotecnico ed esplodente, successivamente lanciato sul terreno di gioco al termine della gara”. Letteralmente, si legge in referto gara “fine gara lancio fumogeni in campo dai tifosi Trebesto”; ciò accade in un contesto caratterizzato da altri episodi simili, posti in essere dai tifosi della squadra avversaria, anch’essa sanzionata. La società Trebesto, reclamando il provvedimento del G.S., contesa il fatto attribuito alla propria tifoseria; afferma che alcun materiale pirotecnico esplodente è stato portato all’interno del recinto di gioco, sottolineando peraltro che anche in referto ci si riferisce a “fumogeni, pertanto non esplodenti”; sostiene comunque che non sono stati lanciati detti materiali all’interno dal campo di gioco. Attribuisce qualsivoglia intemperanza ed ogni comportamento rilevato dal DG alla tifoseria avversaria. Con supplemento reso a questa Corte, il DG precisa che entrambe le tifoserie hanno utilizzato fumogeni durante lo svolgimento della partita; colloca i due gruppi di sostenitori in due zone distinte della tribuna, mostrando così di essere riuscito ad individuarli distintamente; riferendosi, poi, ai tifosi del Trebesto, afferma “I tifosi del Trebesto hanno si accesso il materiale pirotecnico in più occasioni, ma non è stato mai né esplodente né lanciato dentro il recinto di gioco”. Gli atti e i documenti che compongono il fascicolo del presente procedimento permettono di assumere la seguente decisione. I sostenitori della società reclamante hanno senza dubbio utilizzato fumogeni durante lo svolgimento della gara in oggetto, risultando ciò inequivocabilmente sia dal referto gara che, in particolare, dal supplemento. E’ vero che il D.G. contraddice sé stesso, allorquando con il supplemento esclude sia intervenuto il lancio del materiale (circostanza invece riferita in referto); d’altro canto la sola introduzione ed utilizzazione di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, è comportamento punibile ai sensi del C.G.S. La sanzione inflitta alla società reclamante appare dunque motivata e proporzionata rispetto ai fatti individuati ed attribuiti specificamente ai propri tifosi presenti sugli spalti della tribuna
P.Q.M.
la C.S.A.T. respinge il reclamo Si trattiene la tassa. il segretario il presidente il relatore Tosi Fabrizio Carmine Compagnini Nicola Boschi Delibera depositata in data 12.02.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 105 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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