C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 29/02/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Valdichiana calcio in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha disposto la ripetizione della gara M.C. Valdichiana calcio – Nuova Società Pol. Chiusi giocata il 28/01/2024, sospesa al 43’ del secondo tempo sul risultato di 1-0, ammenda di Euro 500,00 e diffida.(C.U. n. 51/2024).

Reclamo proposto dalla società Valdichiana calcio in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha disposto la ripetizione della gara M.C. Valdichiana calcio – Nuova Società Pol. Chiusi giocata il 28/01/2024, sospesa al 43’ del secondo tempo sul risultato di 1-0, ammenda di Euro 500,00 e diffida.(C.U. n. 51/2024).

La U.S.D. M.C. Valdichiana Calcio impugna la decisione del G.S.T. ch disponeva la ripetizione della gara M.C. Valdichiana – Nuova Società Pol. Chiusi a porte chiuse ed infliggeva a proprio carico l’ammenda di €.500,00 e diffida con la seguente motivazione: “Il Giudice Sportivo letto il referto arbitrale dai quali si evince che al 43º del secondo tempo di gioco si creava una violenta rissa sugli spalti che vedeva coinvolti circa quindici spettatori riconducibili alle tifoserie di entrambe le società e che all'esito di tale scontro uno di essi veniva colpito con un pugno al volto finendo a terra ove veniva colpito a calci in testa da due persone distinte; che a seguito di ciò tre calciatori ospiti, non identificati dal D.G. a causa della concitazione del momento, scavalcavano la recinzione per andare ad unirsi alla rissa in corso; che l'arbitro, visto il perpetuarsi di questi episodi, ritenendo che non ci fossero più le condizioni per poter continuare la gara, decideva di sospenderla definitivamente con il triplice fischio. Tutto ciò premesso, il G.S.T.: - osserva che dall'esame del supplemento di rapporto pervenuto dall'arbitro risulta ben descritta la rissa che si è creata sulla tribuna al 43º del secondo tempo, che ha visto il diretto coinvolgimento dei sostenitori di entrambe le squadre, che hanno contribuito in modo paritetico alla sua realizzazione, creando così una situazione che ha indotto l'arbitro a decretare la sospensione definitiva dell'incontro, ritenendo quest'ultimo di non essere nelle condizioni di garantire il regolare proseguimento dello stesso e l'incolumità fisica dei partecipanti; - ricordato quanto previsto dall'art. 64 delle N.O.I.F., secondo cui " L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio ..". Considerato, altresì, che i tafferugli in questione non hanno minimamente coinvolto e/o interessato il direttore di gara, essendosi svolti esclusivamente sugli spalti senza invasioni sul terreno di gioco. Considerato, infine, che non si è verificato alcun comportamento intimidatorio o minaccioso da parte dei predetti sostenitori nei confronti dell'arbitro mentre stazionava sul terreno di gioco prima di maturare la decisione di sospendere definitivamente l'incontro e che tale scelta, secondo quanto disposto dall'art. 64 delle N.O.I.F. e della Regola 5 del regolamento di gioco spetta unicamente al direttore di gara secondo criteri soggettivi. Tutto ciò premesso si ritiene però che la definitiva sospensione della gara è stata determinata da circostanze eccezionali ascrivibili ai sostenitori di entrambe le società , estranee alla contesa sportiva incorso e non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che di tale decisione furono la causa ma come dagli eventi non sia rilevabile elementi o fatti ostativi all'adozione da parte del direttore di gara di quei provvedimenti opportuni e necessari quali il dovuto richiamo dei capitani di entrambe le squadre e dei dirigenti responsabili alle loro incombenze e doveri nascenti dalla funzione loro assegnata per portare a termine una gara giunta quasi alla sua regolare e definitiva conclusione”. La società Valdichiana impugna tale decisione chiedendo, previa audizione avanti alla Corte Territoriale, l’accoglimento delle conclusioni rassegnate. Con riferimento all’esito gara: in tesi che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi ed in ipotesi la prosecuzione della gara per i soli minuti non giocati.; con riguardo all’ammenda con diffida l’annullamento della diffida e la riduzione della sanzione. La Società reclamante deduce che, nel caso di specie, la sospensione della gara sarebbe addebitabile alla condotta di n. 3 giocatori del Chiusi, i quali abbandonavano il terreno di gioco per prendere parte alla rissa che aveva luogo in tribuna, facendo venir meno quella separazione tra campo e tribune che deve essere alla base del corretto andamento di ogni gara e creando una situazione di rischio per l’ordine pubblico, poiché la condotta dei predetti calciatori avrebbe potuto innescare una reazione da parte del pubblico e determinare una possibile invasione di campo. Il contegno dei calciatori della Società Chiusi avrebbe, da un lato violato l’art. 53 delle N.O.I.F. secondo il quale le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali partecipano e dall’altro configurerebbe uno di quei fatti o situazioni richiamati dall’art. 10 del C.G.S. che influiscono sul regolare svolgimento della gara o ne impediscono l’effettuazione. Con la conseguenza che in entrambi i casi alla società Chiusi dovrebbe essere comminata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3. In via di ipotesi, deduce la Società reclamante, laddove la Corte ritenesse di non dover irrogare la punizione sportiva della perdita della gara alla Soc. Chiusi, dovrebbe farsi applicazione dell’art. 33 comma 4 del Regolamento L.N.D. il quale, in caso di ripetizione della gara, dispone la prosecuzione dei soli minuti non giocati. Circa la diffida e l’ammenda la Società reclamante afferma la sussistenza delle attenuanti di cui all’art. 29 comma 1 lettere b) e d). Evidenziando come l’atteggiamento collaborativo con il D.G. della dirigenza locale, la quale si attivava per consentire l’intervento delle forze dell’ordine, sia ricavabile anche dalla refertazione arbitrale. Alla riunione del 23.02.2024 era presente la U.S.D. M.C. Valdichiana Calcio, a mezzo del proprio difensore, il quale precisava che la sospensione definitiva della gara disposta dal D.G., in ragione delle risultanze degli atti ufficiali, era stata – di fatto – determinata dalla condotta dei tre calciatori del Chiusi, mentre l’Arbitro non riferisce di condotte disciplinarmente rilevanti da parte di alcun tesserato della Società Valdichiana, conseguentemente quest’ultima si troverebbe iniquamente a subire la ripetizione della gara senza averne alcuna responsabilità.. D’altra parte, osserva ancora il difensore, il contegno processuale della Società Chiusi, che non si costituiva nel giudizio, avvalorava le tesi della reclamante. Si riportava in ogni caso al reclamo. La decisione assunta dal G.S.T. in ordine alla ripetizione della gara appare ad avviso del Collegio corretta e condivisibile. Infatti, per giurisprudenza costante, quei fatti o situazioni che possono essere pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio e che consentono al D.G., ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F., di sospendere la prosecuzione della gara rappresentano circostanze non valutabili con criteri esclusivamente tecnici. In buona sostanza, spetta agli organi di giustizia sportiva un sindacato atto a verificare il corretto esercizio da parte del D.G. dei poteri che gli sono conferiti da tale norma, valutando nel caso concreto l’effettiva sussistenza dei presupposti per astenersi dal proseguire la gara. Il G.S.T. osserva giustamente che, nel caso di specie, i tafferugli non hanno minimamente interessato il D.G., essendosi svolti esclusivamente sugli spalti senza invasioni sul terreno di gioco. D’altra parte, argomenta ancora il G.S.T., non sono rilevabili elementi o fatti ostativi all’adozione da parte dell’arbitro di quei provvedimenti opportuni e necessari (quali il dovuto richiamo ai capitani delle squadre eccetera), per portare a termine una gara peraltro giunta quasi alla sua regolare e definitiva conclusione. In conclusione il Collegio, conformemente a quanto ritenuto dal G.S.T., reputa che nel caso di specie non ricorressero i presupposti per l’adozione di un provvedimento di sospensione definitiva della gara. Sul punto non appare invece condivisibile la difesa della Reclamante, secondo la quale la decisione assunta dal D.G. sarebbe conseguenza diretta ed esclusiva della condotta di tre calciatori (non identificati), appartenenti alla Società Chiusi, i quali scavalcavano la rete di recinzione per recarsi sulle tribune e partecipare alla rissa in corso. Invero, dalla lettura degli atti ufficiali, emerge chiaramente che la decisione di sospendere la gara è stato il risultato di una concorso di fattori ed il principale di tali fattori è stato senza dubbio la rissa formatasi sugli spalti tra i sostenitori di entrambe le società. In ogni caso, come già osservato, mancavano del tutto i presupposti per l’adozione di un provvedimento di sospensione e, d’altra parte, la responsabilità delle singole società per gli episodi verificatisi è stata correttamente regolata dal G.S.T. infliggendo le ammende. CStabilito che il G.S.T. ha correttamente disposto la ripetizione della gara, occorre verificare se tale ripetizione debba essere integrale ovvero, come invocato dalla Reclamante, riguardare soltanto i minuti non giocati. Invero, nel caso di specie, per quanto precedentemente affermato in ordine all’art. 64 delle N.O.I.F. e considerato che la decisione del G.S.T. di sospendere definitivamente la gara, ancorché erronea, è stata indotta da circostanze eccezionali ascrivibili ai sostenitori di entrambe le squadre, deve farsi applicazione dell’art. 10 comma 5 del C.G.S., il quale dispone: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: (…) d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione”. Orbene proprio l’applicazione di detta norma, come rilevabile anche da evidenze testuali, esclude l’operatività dell’art. 33 del Regolamento L.N.D. che peraltro, ai sensi dell’art. 2 comma 6 dello Statuto F.I.G.C., si pone come fonte subordinata rispetto al Codice di Giustizia Sportiva. Circa l’entità dell’ammenda inflitta alla Società reclamante, risulta effettivamente dalla refertazione arbitrale che alcuni dirigenti locali hanno tenuto un contegno fattivo e collaborativo, teso ad assicurare l’incolumità del D.G., determinando altresì l’intervento delle Forze dell’Ordine. Tali condotte integrano senz’altro gli estremi di circostanze attenuanti secondo quanto previsto dall’art. 29 C.G.S., di guisa che il Collegio ritiene di dover annullare la diffida nei confronti della Società Valdichiana, riducendo altresì l’ammenda alla stessa inflitta. Preso atto che negli episodi di violenza verificatisi in occasione della gara risultano coinvolti anche n. 3 calciatori non identificati appartenenti alla A.S.D Nuova Società Pol. Chiusi, si dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza inerenti a possibili profili disciplinari a carico dei soggetti individuati come responsabili.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale: - conferma la decisione impugnata nella parte in cui dispone la ripetizione integrale della gara M.C. Valdichiana/ Nuova Soc. Polisportiva Chiusi ordinandone lo svolgimento a porte chiuse; - riduce l’ammenda inflitta alla U.S.D. M.C. Valdichiana Calcio ad €.300,00 (trecento/00) escludendo la diffida; - dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza; - ordina la restituzione della tassa di reclamo

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