C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 29/02/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Terranuova Traiana in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per cinque giornate di gara al calciatore Bartolini Luca. (C.U. n. 51/2024).

Reclamo proposto dalla società Terranuova Traiana in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per cinque giornate di gara al calciatore Bartolini Luca. (C.U. n. 51/2024).

L’ASD Terranuova Traiana impugna il provvedimento di squalifica per 5 (cinque) giornate inflitto dal G.S.T. al calciatore Luca Bartolini, con la seguente motivazione: “per aver offeso il D.G. Sanzione aggravata in quanto capitano”, chiedendo l’annullamento/riduzione della sanzione impugnata per le ragioni di seguito indicate. La reclamante ritiene che la sanzione comminata al Bartolini sia da considerarsi eccessiva e non adeguatamente valutata dal G.S.T., il quale ha erroneamente ritenuto l’offensività delle espressioni profferite dal calciatore, aventi invero contenuto irriguardoso. Rileva inoltre che il Bartolini, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, ha immediatamente abbandonato il terreno di gioco, non lasciandosi andare a ulteriori proteste, e che la reazione verbale del calciatore nasce comunque da un equivoco. Chiede infine, in via istruttoria, di essere ascoltata dalla Corte. Alla riunione del 23.02.2024 è intervenuta la società, per il tramite di un rappresentante delegato, la quale, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale richiesto ed acquisito dalla Corte, ha ribadito i concetti espressi con il reclamo. Terminata la riunione la Corte si è riunita in camera di consiglio per la discussione del reclamo. La decisione Il reclamo è infondato e per questo non può essere accolto. La reclamante censura il provvedimento impugnato sostenendo che quanto proferito dal Bartolini all’indirizzo del direttore di gara, e presupposto del provvedimento di espulsione, abbia contenuto lievemente irriguardoso. Non è tuttavia di questo avviso il Collegio, il quale, alla luce delle risultanze emergenti dagli atti, qualifica come palesemente offensive le espressioni utilizzate dal calciatore all’indirizzo del direttore di gara, non trattandosi, nella specie, di espressioni di critica irriguardosa dell’operato arbitrale, quanto invece di frasi che, nel suo insieme, assumono evidentemente e palesemente una connotazione lesiva della figura del direttore di gara. In tale contesto, pertanto, la sanzione impugnata appare congrua, avendo il Giudice di prime cure correttamente calibrato l’entità della squalifica sia in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), che in considerazione dell’aggravante specifica del ruolo di capitano ex art. 73, comma 4, NOIF.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - rigetta il reclamo proposto dalla ASD Terranuova Traiana; - conferma la squalifica inflitta al calciatore Luca Bartolini; - tassa di reclamo versata definitivamente acquisita. Segretario Presidente Consigliere estensore Fabrizio Tosi Carmine Compagnini Enzo Francòis Delibera depositata in data 26.2.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 118 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it