C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 58 del 29/02/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Terranuova Traiana in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 17/3/2024 all’allenatore Becattini Marco. (C.U. n. 51/2024).
Reclamo proposto dalla società Terranuova Traiana in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica fino al 17/3/2024 all’allenatore Becattini Marco. (C.U. n. 51/2024).
Propone rituale reclamo la società Terranuova Traiana avverso la sanzione in oggetto, comminata dal GST della Toscana con la seguente motivazione: “Usciva dall’area tecnica ed offendeva il DG. A fine gara, ancora presente nel recinto spogliatoi, richiedeva spiegazioni in merito alla sua espulsione.”. Con rituale e tempestivo reclamo, la reclamante chiede una riduzione della sanzione, afferma che la frase riferita dal DG nel proprio rapporto e causa dell’espulsione dell’allenatore, sia stata da quest’ultimo indirizzata ad un proprio giocatore reo di un errore tecnico, e non al DG. Tali argomentazioni venivano reiterate nell’udienza del 23 febbraio 2024, nella quale il rappresentante della società precisava come, purtroppo, le parole offensive riferite, appartengano al lessico abituale dell’allenatore, e non sarebbero offensive in modo tale da determinare una sanzione così grave, sanzione che, essendo stata determinata “a tempo” farà saltare al Becattini sia alcune gare di campionato, sia la fase finale della Coppa Italia, risultando in tal modo eccessivamente afflittiva. La C.A.S.T, esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo stesso. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, confermando altresì di essere assolutamente certo che le frasi offensive siano state rivolte a lui e non ad un giocatore. Infatti il Becattini nel pronunciare l’offesa guardava diritto negli occhi l’arbitro ed il calciatore, presunto destinatario dell’offesa, si trovava molto più indietro. Esaminando la congruità della sanzione questa Corte ritiene che sia stata determinata in modo corretto, ed il fatto che, per avventura, nel periodo di squalifica si debbano giocare, oltre al campionato, anche le gare della fase finale della Coppa Italia, non può rilevare ai fini della determinazione della sanzione.
P.Q.M
La C.A.S.T. respinge il reclamo conferma la squalifica ed ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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