C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 07/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Filattierese in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto l’ammenda di Euro 120,00 e l’inibizione al massaggiatore pagani Angelo fino al 15.4.2024. (C.U. 53/24)
Reclamo proposto dalla società Filattierese in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. ha inflitto l’ammenda di Euro 120,00 e l’inibizione al massaggiatore pagani Angelo fino al 15.4.2024. (C.U. 53/24)
Reclama la società Filattierese avverso le seguenti sanzioni inflitte dal G.S.: 1)Ammenda di €.120,00 per contegno offensivo verso il D.G. Recidiva. 2)Squalifica fino al 15/04/2024 inflitta al massaggiatore sig. Pagani Angelo per avere rivolto al D.G. frase ingiuriosa. Per quanto attiene la sanzione dell’ammenda, la reclamante, pur contestando la responsabilità in quanto non possiede una tifoseria organizzata, dichiara di rinunciare al gravame sul punto. Per quanto attiene invece il tesserato sig. Pagani, contesta la versione arbitrale in quanto sostiene che il D.G. non può avere individuato il soggetto, limitandosi lo stesso, ad uscire dal proprio spogliatoio avendo sentito frasi offensive nei suoi confronti e individuando il Pagani quale responsabile. Chiede una prova per testi in via istruttoria e un annullamento della sanzione, in subordine, una riduzione della stessa. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, esplicita chiaramente la situazione, dichiarando di avere espulso il Pagani alla fine del primo tempo di gioco per proteste in relazione al suo operato e per offese a lui rivolte prima del suo ingresso nel proprio spogliatoio. Successivamente, il Pagani reiterava le offese e questo era udito dal D.G. dall’interno dello spogliatoio in virtù del timbro di voce del tesserato. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali e la difesa della reclamante, passa in decisione. La Corte prende atto della rinuncia all’impugnazione da parte della reclamante in tema di sanzione economica e quindi, sul punto, dichiara di non doversi pronunciare. Per quanto attiene la squalifica del massaggiatore sig. Pagani Angelo, il Collegio rileva che la versione fornita dalla reclamante tralascia un passaggio, ovvero che il tesserato era già stato espulso dell’arbitro alla fine del primo tempo e questo è sufficiente a rendere irrilevante, se non in tema di aggravamento della sanzione, la versione della difesa. In altri termini la reclamante fornisce soltanto una parte del fatto, tralasciando di riferire che il Pagani era già stato espulso in precedenza. In relazione alla richiesta istruttoria dell’escussione di alcuni testimoni, la Corte rigetta tale istanza in quanto la versione arbitrale, che normativamente costituisce prova privilegiata circa i fatti di gara, appare chiara e incontestabile. In tema di quantificazione della sanzione, la stessa appare adeguata ai fatti contestati.
P.Q.M.
La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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