C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 07/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società Centro Sportivo San Michele in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per 6 (sei) giornate di gara al Calciatore Nencioli Lapo. (C.U.51/24)

Reclamo proposto dalla Società Centro Sportivo San Michele in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per 6 (sei) giornate di gara al Calciatore Nencioli Lapo. (C.U.51/24)

Il reclamo posto all’esame di questo Collegio, tempestivamente e ritualmente impugnato come sopra indicato, è così motivato: Espulso dal terreno di gioco per aver proferito frase offensiva all'indirizzo del D.G. ed aver usato una espressione blasfema, alla notifica del provvedimento offendeva di nuovo il D.G. La reclamante, a sostegno della richiesta di riduzione formulata, afferma che: - Quanto addebitato al tesserato debba essere ricondotto non già ad un comportamento offensivo quanto irriguardoso, definendo a tal fine “l’art. 36 eccessivo nel regime sanzionatorio…” - l’espressione blasfema usata dal calciatore deve essere ricondotta come pronunciata nell’unico contesto del comportamento irriguardoso tenuto dal calciatore e pertanto non suscettibile di autonoma sanzione. richiama la finalità rieducativa della sanzione tenuto conto della giovane età e conclude chiedendo che nella determinazione della sanzione si tenga conto delle scuse porte all’Arbitro dal Calciatore dopo la fine della gara, ritenendole costituenti l’attenuante prevista dall’ art. 13 del C.G.S.. Il Collegio, acquisito il supplemento al rapporto di gara reso dal D.G. e dopo aver preso visione del reclamo, documenti dei quali si richiama l’inoppugnabilità per espresso disposto normativo, passa a decisione. Le argomentazioni della reclamante, a prescindere dall’astrattezza di quanto si riferisce all’art. 36 del C.G.S., non sono assolutamente condivisibili tenuto conto dei comportamenti tenuti dal Calciatore che di seguito si riassumono. In conseguenza di una decisione tecnica assunta dal D.G. il Calciatore Nencioli gli si avvicinava pronunciando la seguente frase: “Non capisci un cane, Dio…..”. Ricevuto il provvedimento di espulsione il Calciatore si avvicinava al volto del D.G. così esprimendosi: “Ti devi svegliare Dio…..,non ci state capendo un c…” uscendo dal campo anche in virtù dell’esortazione rivoltagli da due compagni di squadra. La tempistica, le modalità ed il tenore delle frasi denotano quindi la necessità di sanzionare un duplice comportamento. Per quanto attiene all’espressione blasfema è bene opportuno ricordare alla reclamante che essa è sanzionata, con la sanzione minima di una giornata, in via del tutto autonoma dall’art. 37 del C.G.S. e quindi non può essere considerata come espressa in altro contesto. La decisione del G.S.T. è quindi corretta e conforme al disposto normativo per cui essa deve essere esaminata unicamente sotto il profilo della sanzione da comminare. In proposito il Collegio osserva, tenuto conto del fatto che le espressioni” non capisci….”,” non stai capendo….”, oltrepassano il carattere della frase irriguardosa ed hanno il carattere dell’ingiuria perché rivolte allo screditare l’intelligenza dell’interlocutore, che comunque l’art 36, nello stabilire la sanzione minima, equipara il comportamento irriguardoso a quello ingiurioso (…in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa…..). La decisione del G.S.T. è quindi corretta perché conforme al disposto normativo e, conseguentemente, deve essere esaminata esclusivamente sotto il profilo della sua entità.

Tenuto conto dell’insieme dei comportamenti tenuti dal Calciatore (offese, reiterate, blasfemia, scuse rese al D.G. nel dopo gara) il Collegio ritiene congruo irrogare la sanzione della squalifica per 5 (cinque) giornate di gara.

P .Q. M.

 la Commissione Sportiva di Appello Territoriale della Toscana, definitivamente pronunciando, in accoglimento del reclamo infligge al Calciatore Nencioli Lapo la sanzione della squalifica per 5 (cinque) giornate di gara, e, contestualmente, dispone la restituzione del contributo processuale versato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it