C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 07/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Braccagni in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. di Grosseto ha inflitto la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara al calciatore Borrelli Paolo. (C.U.35/24)

Reclamo proposto dalla società Braccagni in opposizione alla decisione con la quale il G.S.T. di Grosseto ha inflitto la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara al calciatore Borrelli Paolo. (C.U.35/24)

Propone rituale reclamo la società FCD Braccagni avverso la sanzione in oggetto, comminate dal GST di Grosseto con la seguente motivazione: “Per grave frase offensiva nei confronti del DG”. Con rituale e tempestivo ricorso, la reclamante chiede una riduzione della sanzione. Il reclamo viene redatto riportando quanto riferito dal calciatore squalificato alla società reclamante. In pratica si afferma che il Borrelli avrebbe rivolto la frase “fai schifo” non già al DG, ma al capitano avversario nell’occasione della segnatura del quarto gol (inutile poiché segnato al 48mo del secondo tempo con il risultato già sul 3- 0), con un giocatore del Braccagni a terra infortunato. Si ribadisce altresì la non particolare gravità offensiva della frase incriminata. L’Arbitro nel supplemento conferma il rapporto in ogni sua parte, descrivendo nuovamente i fatti e richiamando quanto già oggetto di rapporto. Conferma con certezza che l’espressione “fai schifo” fosse a lui indirizzata, considerato che veniva pronunciata dal Borrelli guardando in faccia il DG medesimo, e non era pertanto rivolta al capitano avversario. La Corte esaminato il reclamo esaminato il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo Le sanzioni irrogate pertanto sono conformi, anche alla luce dei recenti aumenti dei minimi edittali e vanno confermate.

P.Q.M.

 La C.A.S.T. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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