C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 61 del 07/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Real Academy Lucca in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Lucca ha inflitto l’ammenda di Euro 120,00, l’inibizione al dirigente Polonia Claudio fino al 20.4.2024 e la squalifica per cinque gare al calciatore Alessiani Pietro con le seguenti motivazioni: (C.U. 41/24) – ammenda: “per persona non autorizzata, auto qualificatasi come Presidente della società Real Academy Lucca che accedeva indebitamente all’interno del recinto di gioco, sia nella fase pre partita, che successivamente alla conclusione della stessa ed in tale contesto entrava sul terreno di gioco tenendo un comportamento gravemente offensivo e reiterato nei confronti del D.G.” – inibizione: “a fine gara, pur non essendo presente in lista, ma compiutamente identificato dal D.G., accedeva indebitamente all’interno del recinto di gioco nella fase pre partita e al termine della stessa entrava sul terreno di gioco tenendo comportamento gravemente offensivo e reiterato verso il D.G.

Reclamo proposto dalla società Real Academy Lucca in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Lucca ha inflitto l’ammenda di Euro 120,00, l’inibizione al dirigente Polonia Claudio fino al 20.4.2024 e la squalifica per cinque gare al calciatore Alessiani Pietro con le seguenti motivazioni: (C.U. 41/24) - ammenda: “per persona non autorizzata, auto qualificatasi come Presidente della società Real Academy Lucca che accedeva indebitamente all’interno del recinto di gioco, sia nella fase pre partita, che successivamente alla conclusione della stessa ed in tale contesto entrava sul terreno di gioco tenendo un comportamento gravemente offensivo e reiterato nei confronti del D.G.” - inibizione: “a fine gara, pur non essendo presente in lista, ma compiutamente identificato dal D.G., accedeva indebitamente all’interno del recinto di gioco nella fase pre partita e al termine della stessa entrava sul terreno di gioco tenendo comportamento gravemente offensivo e reiterato verso il D.G.

Allo stato dispone il non procedersi alla trasmissione degli atti alla Procura Federale stante l’avvenuta identificazione del soggetto da parte del D.G.” - squalifica: “a fine gara per aver tenuto comportamento minaccioso nei confronti di un calciatore avversario e comportamento gravemente offensivo nei confronti del pubblico, al contempo tirava calci contro il recinto del terreno di gioco. Restano a carico della società Real Academy Lucca gli eventuali danni arrecati, come comprovati da documentazione fiscale debitamente quietanziata.” La società Real Academy Lucca, con comunicazione pec del 23.2.2024 delle ore 16.35, ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, senza richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S. di Lucca, pubblicata con il C.U. n. 41 del 21.2.2024, con la quale erano state inflitte le sanzioni sopra riportate Ai sensi dell’art. 76 comma 3 del C.G.S. il reclamo doveva essere inviato entro 5 giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, quindi entro il giorno 26/2/2024. Poiché il reclamo è stato inviato con pec del 27.2.2024 alle ore 15.20, con un giorno di ritardo, la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 73 comma 3 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto.

 

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