C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dal G.S. Fratticciola in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per 6 (sei) giornate di gara al Calciatore Calzini Francesco. (C.U. n. 55/2024).

Reclamo proposto dal G.S. Fratticciola in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per 6 (sei) giornate di gara al Calciatore Calzini Francesco. (C.U. n. 55/2024).

 Il reclamo, rituale e tempestivo, sottoscritto dalla Vice presidente della Società e dal Calciatore Calzini, è volto ad ottenere una riduzione della sanzione fondando la richiesta con l’analizzare il contenuto degli artt. 38 e 39 del C.G.S.. Ritiene a tal fine che quanto accaduto in campo, in occasione della gara valida per il Campionato di II Ctg. Fratticciola / Monterchiese disputata in data 18.2.2024, sia da inquadrare nell’ambito della condotta antisportiva sanzionata dall’art. 39 del C.G.S. piuttosto che nella fattispecie prevista dall’art. 38 del medesimo Codice. A sostegno del proprio assunto il reclamo reca in allegato la testimonianza di un Dirigente della squadra avversaria e, pur nella consapevolezza della sua inutilizzabilità in questa sede, un video dell’azione. La Corte, esaminati gli atti, acquisito il supplemento reso dal D.G. una volta presa visione del reclamo, passa a decisione dovendo preliminarmente precisare in ordine alle richieste istruttorie formulate che: - tutti i reclami posti alla propria attenzione vengono esaminati “con urgenza” una volta conclusosi il procedimento istruttorio che inizia dal deposito del reclamo da parte degli interessati; - la dichiarazione testimoniale inviata, oltre ad essere irrituale sotto l’aspetto formale richiesto dall’art. 60 del C.G.S., è volta a contrastare il rapporto di gara che per espresso disposto normativo (art. 61 C.G.S.) riveste il carattere di prova privilegiata. Nel merito il Collegio osserva che la decisione del G.S. è del tutto conforme ai fatti emergenti dal rapporto di gara ed emessa in applicazione delle relative norme sanzionatorie previste. Per contro le tesi difensive sono a parere del Giudicante irrilevanti atteso che le fattispecie previste dagli artt. 38 e 39, in esse richiamate in esame, sono del tutto diverse. Infatti premesso che è pacifico che il fatto è accaduto – come confermato dal D.G. in sede di supplemento al rapporto di gara – durante un’azione di gioco, dette norme riguardano due ipotesi di fatto ben precise e distinte: l’art. 38 si riferisce puramente e semplicemente ad una “condotta violenta, commessa in occasione o durante la gara….” mentre l’art. 39 è riferita ad azione “gravemente antisportiva” ovvero un’azione compiuta in contrasto con i principi di correttezza dello sport. Ciò premesso è indubbio che l’azione compiuta dal Calzini costituisca una vera e propria azione violenta di indubbia gravità e quindi sanzionabile a norma dell’art. 38 più volte richiamato, il quale prevede l’applicazione della sanzione della squalifica per cinque giornate di gara costituenti un minimum dato che esso può essere variato “in pejus” attraverso l’applicazione della sanzione a tempo determinato. Sull’entità della sanzione il Collegio, premesso di dover richiamare ancora l’attenzione della reclamante sulla circostanza che in conseguenza del colpo ricevuto il calciatore avversario del Calzini non ha solo dovuto uscire dalla gara ma si è dovuto recare al P.S. Ospedaliero, concludendo quindi la propria gara a metà del II tempo, osserva come essa sia del tutto conforme al disposto normativo avendo il G.S.T. inflitto al Calzini una giornata di squalifica per l’espulsione e il minimo di cinque giornate per l’atto di violenza.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale della Toscana respinge il reclamo e dispone l’acquisizione definitiva del contributo processuale.

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