C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società Bucine in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Arezzo ha inflitto la squalifica al calciagtore Ragnini Elia fino al 21/5/2024. (C.U. 32/24)
Reclamo proposto dalla società Bucine in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Arezzo ha inflitto la squalifica al calciagtore Ragnini Elia fino al 21/5/2024. (C.U. 32/24)
La società Bucine ASD reclama avverso la sanzione della squalifica fino al 21.5.2024 comminata al calciatore Elia Ragnini che, a fine gara, colpiva con un pugno sulla spalla un calciatore avversario e, nel contempo, gli rivolgeva frase offensiva per motivi di razza/colore. A fondamento del dispiegato reclamo, con il quale chiede l’annullamento della sanzione inflitta, la società ricostruisce lo svolgersi dei fatti, dopo aver raccolto le testimonianze delle persone presenti, dirigenti, allenatore e giocatori, in modo radicalmente diverso rispetto a quanto indicato nel referto di gara, sostenendo che il DG sarebbe incorso in un errore di persona, avendo avuto una visione soltanto parziale dell’accaduto. In particolare, deduce Bucine ASD che, al termine della gara, vi sarebbero stati alcuni momenti di tensione fra il giocatore Gaye Seydina Issa La della Virtus Biancoazzurra ed il calciatore Lorenzo Cipressi del Bucine ASD. Sarebbe stato quest’ultimo a proferire l’offesa razzista nei confronti del Gaye, in quanto previamente minacciato dal medesimo, come indicato nello stesso referto. Per tutta risposta, il Gaye avrebbe quindi sferrato un pugno al volto del Cipressi e l’alterco sarebbe stato ricomposto rapidamente dall’assistente al DG, Signor Andrea Fontani, prima che lo stesso potesse degenerare. Nel frattempo, l’allenatore del Bucine ASD, Signor Andrea Tata, notando che il calciatore Elia Ragnini si stava avvicinando con fare minaccioso verso un tesserato della Virtus Biancoazzurra, lo avrebbe afferrato per un braccio, allontanandolo ed indirizzandolo verso il centro campo ove si trovavano i suoi compagni di squadra per raccogliere gli applausi dei tifosi per la vittoria della partita. Il DG, deduce la reclamante, avrebbe assistito soltanto a tale ultimo episodio ed avrebbe quindi espulso il Ragnini, ma quest’ultimo niente avrebbe avuto a che fare con il parapiglia avvenuto precedentemente e con l’offesa patita dal Gaye proferita dal Cipressi. A conferma della ricostruzione dei fatti sopra riportata, la reclamante deposita una fotografia del calciatore Cipressi che riporterebbe un lieve ematoma all’altezza dell’occhio sinistro nonché deduce che il Gaye sarebbe stato disposto a chiedere scusa al Cipressi per l’accaduto, ma ciò non sarebbe stato possibile in quanto quest’ultimo se ne sarebbe andato via velocemente al termine della partita. Infine, con riferimento alla condotta offensiva del Cipressi, tiene a precisare la reclamante che, al di là dell’espressione infelice utilizzata, il calciatore non nutrirebbe alcun sentimento di pregiudizio razziale nei confronti dell’avversario, essendo la multietnicità nella squadra del Bucine una realtà quotidiana, militando nella stessa molti giocatori stranieri. La reclamante ha chiesto di essere udita. All’udienza del 1.3.2024, presente il Signor Andrea Tata in rappresentanza della società Bucine ASD, questi si riportava integralmente al reclamo, ribadendo la versione dei fatti ivi indicata e sottolineando che l’accaduto è avvenuto al centro campo, sotto gli occhi di tutti. Asserisce inoltre che un dirigente della Virtus Biancoazzurra si sarebbe recato nello spogliatoio del DG riportandogli la propria versione dei fatti che poi sarebbe stata riportata dall’arbitro nel referto. Il reclamo non merita accoglimento. Nel supplemento di rapporto pervenuto dal DG cui è stato inoltrato da questa Corte il reclamo della società Bucine ASD, questi rileva la correttezza di quanto indicato nel referto, ribadendo, con certezza, che è stato il Ragnini (e non il Cipressi) a proferire la frase offensiva ai danni del Gaye nonché a sferrargli il pugno sulla spalla, tanto è vero che quando egli, al termine della partita, ha riconsegnato i documenti e la distinta con indicati i provvedimenti disciplinari al Signor Antonio Pianigiani, Dirigente Accompagnatore del Bucine, questi non ha sollevato alcuna eccezione o espresso riserve. Con riferimento all’asserito pugno al volto sferrato dal Gaye al Cipressi, il DG non conferma né smentisce l’episodio, non avendo visto tale gesto. Ad ulteriori chiarimenti, questa Corte riteneva di dover convocare l’arbitro all’udienza dell’8.3.2024. In quella sede, egli precisava che, al termine della gara, un calciatore richiamava la sua attenzione sul centro campo ove si era formato un capannello di giocatori: ivi vedeva il n. 13 del Bucine ASD sferrare un pugno sulla spalla ad un avversario, proferendo ai suoi danni la frase razzista indicata nel referto. Per tutta risposta, il calciatore colpito reagiva proferendo le parole “vieni qui che ti ammazzo”. A domanda precisa di questa Corte, risponde poi chiaramente il DG che colui che ha tirato il pugno era il n. 13 ed aggiunge di non aver visto il Cipressi del Bucine ASD nel capannello di calciatori formatosi a centro campo. Infine, con riferimento al Dirigente della Virtus Biancoazzurra, egli rileva di avergli consegnato soltanto le distinte, senza scambiare con lui alcuna parola. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto e nel successivo supplemento nonché in sede di successiva audizione, escludendo recisamente l’errore di persona eccepito dalla reclamante, non sussiste alcun dubbio in ordine alla condotta effettivamente tenuta dal Ragnini, offensiva per motivi di razza/colore ex art. 28 CGS (“costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale”) e violenta ai danni del calciatore avversario ex art. 38 CGS. Detta condotta appare inoltre meritevole della sanzione comminata (squalifica fino al 21.5.2024, ovvero mesi 3 e giorni 15), apparendo la medesima del tutto congrua rispetto ai fatti appurati, dovendo la stessa quantificarsi in mesi 2 e giorni 15 per l’offesa razzista ex art. 28 CGS, cui deve aggiungersi l’ulteriore mese per la condotta violenta (ex art. 38 CGS).
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo.
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