C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 62 del 14/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società San Felice in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per 5 (cinque) giornate di gara al calciatore Sauro Andrea. (C.U. n. 55/2024).

Reclamo proposto dalla società San Felice in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per 5 (cinque) giornate di gara al calciatore Sauro Andrea. (C.U. n. 55/2024).

La società San Felice, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti del tesserato sopra identificato, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro esterno disputato, in data 18 febbraio 2024, contro la Società San Niccolò. Il G.S.T. motivava così la propria decisione: “A fine gara assumeva contegno minaccioso nei confronti del D.G.. Entrando negli spogliatoi rivolgeva all'arbitro nuova frase intimidatoria”. La società, nell'atto introduttivo, contesta interamente il fatto affermando che il giocatore sarebbe stato espulso solo per avere richiesto all’arbitro di verificare l'esatto minutaggio del secondo tempo di gioco. Alla notifica del provvedimento di espulsione il calciatore, senza mai assumere contegno offensivo o minaccioso, avrebbe correttamente lasciato il campo da gioco dirigendosi verso il proprio spogliatoio. Inoltre, dopo la doccia si sarebbe recato presso lo spogliatoio dell'arbitro per chiedergli scusa dell'accaduto in quanto si sarebbe reso conto di aver esagerato con la propria insistenza ma, afferma la reclamante, senza mai assumere un contegno intimidatorio o oltraggioso. La società ipotizza che l'erronea ricostruzione del D.G. sia dovuta al fatto che il medesimo, a causa del comportamento scorretto di alcuni tesserati della società avversaria, avrebbe perso la propria lucidità e per dimostrare ciò evidenzia un errore di trascrizione del rapporto di gara; infatti avrebbe espulso l'allenatore del San Felice confondendolo con un altro dirigente della squadra avversaria e l’errore sarebbe stato accertato in una rettifica (C.U. n. 55 del 22/02/2023) con il trasferimento dell’inibizione al massaggiatore della squadra San Niccolò. A conferma di ciò evidenzia che il medesimo avrebbe addirittura consegnato le chiavi del proprio spogliatoio, evidentemente confondendo le due squadre, ad un dirigente del San Felice. Segnala infine la sproporzione della sanzione ed insiste per la riduzione della squalifica irrogata. Il reclamo non può essere accolto. Nel rispetto delle Carte Federali che conferiscono alla deposizione arbitrale valore privilegiato, la dinamica dei fatti deve essere accertata anche con riferimento al supplemento - espressamente richiesto ed ottenuto da quest'organo giudicante - nel quale il D.G. conferma i fatti descritti nel rapporto di gara: “Subito dopo il fischio finale, mentre mi trovavo in area di rigore, mi si avvicinava e con tono piuttosto irrispettoso pretendeva che gli mostrassi il cronometro per sapere quanto tempo era stato effettuato di recupero. Non accoglievo la sua richiesta, e davanti al mio diniego, con tono derisorio, mi diceva "ma guarda questo che faccia" mirandomi con la mano destra aperta.” All’espulsione il giocatore avrebbe successivamente assunto un comportamento decisamente aggressivo (avvicinandosi minacciosamente e dicendo “Cosa fai te?”) stemperato solo dal pronto intervento dei suoi compagni; tale condotta sarebbe poi stata iterata all’ingresso dello spogliatoio dove il giocatore avrebbe atteso il D.G. per tenere nuovamente una analoga condotta illecita frenata da tre compagni che lo avrebbero trascinato via. Per quanto concerne le supposte scuse l’arbitro conferma il fatto (senza però aver percepito nessun tipo di resipiscenza) specificando che sarebbe avvenuto controvoglia: “il modo molto sbrigativo e il tono assai poco convinto non mi lasciavano l'impressione di un gesto di scusa sincera”. Affermando che il clima della gara non sarebbe stato affatto teso, con riferimento all’episodio delle chiavi specifica: “Infine il fatto che abbia lasciato la chiave dello spogliatoio, nel primo tempo, all'assistente del San Felice non è da attribuirsi ad alcuna mia "confusione". Per non perdere la chiave dello spogliatoio, come può capitare tenendole nella tasca della divisa, è mia abitudine di consegnarla in custodia al custode dell'impianto o all'addetto all'arbitro. Qualora non fossero presenti o nelle vicinanze, la affido a uno dei dirigenti, scelto in modo completamente casuale perché la porgo semplicemente a quello più vicino a me quando sto entrando sul terreno di gioco. Nel primo tempo è capitato con l'assistente del San Felice, nel secondo tempo è capitato con il dirigente accompagnatore del San Niccolò.” Al di là della singolare abitudine del D.G. di consegnare le chiavi del proprio spogliatoio a soggetti non investiti dell’obbligo di tutela dei suoi beni personali - abitudine che disintegra qualsiasi garanzia risarcitoria sulla loro mancata custodia - e della non corretta trascrizione del soggetto successivamente inibito, l’arbitro appare assolutamente chiaro e coerente nella ricostruzione dei fatti che, alimentata dal privilegio accordato dal Codice alla sua versione, appare precisa e non adeguatamente smentita da parte reclamante. Per quanto concerne la norma violata risulta corretto il richiamo all’art. 36, titolato “Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara” che, nella prima parte recita: “Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara [...]” La sanzione minima di 4 giornate - applicabile in quanto la condotta illecita posta in essere risulta allarmante più per l’atteggiamento assunto che per le parole proferite – deve necessariamente essere incrementata per la sua reiterazione e pervicacia. La squalifica appare dunque ben parametrata dal G.S. e verosimilmente attenuata dal successivo comportamento del giocatore che, al di là della singola “percezione”, deve essere positivamente valutato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo del San Felice e conferma la decisione di primo grado disponendo l'incameramento della relativa tassa.

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