C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 21/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società San Lorenzo Campi Giovani in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Firenze ha inflitto l’inibizione a Sori Mauro fino al 7/6/2024 e la squalifica a Gialdini Alberto per 9 (nove) gare. (C.U. 40/24)

Reclamo proposto dalla società San Lorenzo Campi Giovani in opposizione al provvedimento con il quale il G.S. di Firenze ha inflitto l’inibizione a Sori Mauro fino al 7/6/2024 e la squalifica a Gialdini Alberto per 9 (nove) gare. (C.U. 40/24)

Con reclamo tempestivamente proposto l’Asd San Lorenzo Campi Giovani impugna i seguenti provvedimenti sanzionatori assunti dal G.S. di Firenze e pubblicati, nel C.U. n. 40, il 21.02.2024: - squalifica per 9 gg inflitta all’allenatore Gialdini Alberto, perché “allontanato per doppia ammonizione, dopo la notifica, offendeva il D.G.. Successivamente assumeva contegno gravemente irrispettoso del Regolamento avendo un ruolo decisivo nella scelta di far lasciare il terreno di giuoco alla propria squadra determinando la sospensione definitiva della partita”; - inibizione a svolgere ogni attività fino al 07.06.2024 comminata al dirigente Sori Mauro, poiché “entrava indebitamente sul terreno di giuoco offendendo il D.g. e proferendo al contempo frase blasfema. Successivamente persisteva nel proprio contegno ingiurioso”. Con un unico atto di reclamo la società San Lorenzo Campi Giovani contesta le sanzioni sopra indicate, assunte dal G.S. di Firenze, chiedendone la riforma in quanto erronee, eccessive e non proporzionate al reale accadimento dei fatti. In particolare, in riferimento alla sanzione inflitta all’allenatore Gialdini Alberto, rileva la correttezza del comportamento tenuto dall’allenatore nei confronti del D.g., e l’errore commesso dall’arbitro nell’aver indicato costui come protagonista nella decisione di far abbandonare il terreno gioco alla propria squadra. Precisa, infatti, che tale decisione è stata invece assunta dal dirigente accompagnatore “per tutelare i propri giocatori sia in campo che in panchina da possibili brutte azioni conseguenziali al nervosismo che si era creato in campo dalla non tranquillità del D.G., l’allenatore provvedeva al rientro negli spogliatoi (dopo l’espulsione) insieme ai giocatori”. Per quanto riguarda invece la sanzione comminata al dirigente Sori Mauro, la reclamante nega l’aver il Sori pronunciato frase offensiva all’indirizzo dell’arbitro, così come l’espressione blasfema, rilevando la non veridicità dei fatti riportati dal D.G. sul referto di gara, “racconto che a suo avviso riporta numerose contraddizioni e invenzioni frutto della sua confusione”. Chiede infine, in via istruttoria, di essere ascoltata dalla Corte, insistendo per la riduzione dell’entità delle sanzioni inflitte. Alla riunione del 15.03.2024, previa rituale convocazione, è intervenuta la società, per il tramite di un rappresentante delegato, e i tesserati sanzionati, avendo gli stessi ritualmente chiesto di essere sentiti, i quali, dopo aver avuto lettura del supplemento di rapporto arbitrale acquisito dalla Corte, hanno ribadito i concetti espressi con il reclamo evidenziando, in particolare: a) il comportamento altezzoso e poco rispettoso del D.g.; b) la contraddittorietà delle dichiarazioni arbitrali e l’erroneità di alcuni dati indicati nel referto, frutto di una palese confusione dell’arbitro; c) l’insussistenza di motivi per sospendere la gara, stante l’assenza di situazioni di pericolo per l’incolumità arbitrale; d) che la decisione di abbandonare la gara è stata presa dalla società, di cui il Gialdini si è fatto portavoce; e) che il dirigente Sori mai ha proferito frasi offensive all’indirizzo del D.g., né espressioni blasfeme. Terminata la riunione la Corte si è riunita in camera di consiglio per la discussione e decisione sulla sorte del reclamo. La decisione Il Collegio rileva anzitutto che le ragioni di contestazione sviluppate dalla reclamante, in ordine alla fondatezza e legittimità dei provvedimenti impugnati, non siano meritevoli di accoglimento, poichè le risultanze ufficiali, a mente dell’art. 61, comma 1, C.G.S., certificano in modo non opaco e sufficientemente coerente la genesi e il successivo evolversi degli atteggiamenti tenuti in campo, sia dal Gialdini che dal Sori. Peraltro, i motivi di contestazione sviluppati dall’allenatore riguardano, in parte, aspetti non contestati (l’espulsione), in altra parte, aspetti confermati dal direttore di gara (le offese), infine, aspetti che non assumono rilevanza in relazione alla sanzione allo stesso inflitta, essendo stata la stessa comminata dal primo giudice sul presupposto, poi confermato dallo stesso allenatore in sede di audizione, di aver quest’ultimo assunto un ruolo nella scelta di far lasciare il terreno di giuoco alla propria squadra. Mentre le ragioni di contestazione sollevate dal dirigente riguardano i profili di (in)esistenza degli atteggiamenti (offese e blasfemia) posti a fondamento della sanzione inflitta, atteggiamenti che invero trovano una sostanziale conferma nelle dichiarazioni arbitrali (seppur con una sfumatura in ordine all’espressione blasfema, avendo il D.G. precisato di aver sentito pronunciare la bestemmia e di averla attribuita al dirigente), rilasciate sia nel rapporto di gara che nel supplemento acquisito nel corso del giudizio. Il Collegio ritiene comunque che l’entità di entrambe le sanzioni debba essere rivista: quanto al Gialdini è, infatti, emerso nel corso nel giudizio che la decisione di ritirare la squadra è stata presa dalla società e non dall’allenatore, avendo quest’ultimo eseguito una decisione verticistica. Aspetto che, tuttavia, non esclude la responsabilità del tesserato, in assenza da parte del medesimo di un comportamento oppositivo e di dissenso rispetto a tale decisione. Quanto al Sori, invece, il Collegio giustifica la riduzione della sanzione con una diversa valutazione delle risultanze ufficiali e con l’applicazione, in parte, del principio della continuazione della condotta.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando: - accoglie il reclamo proposto dalla ASD San Lorenzo Campi Giovani; - riduce la sanzione inflitta allenatore Gialdini Alberto a complessive n. 6 (sei) gare. - Riduce la sanzione inflitta al dirigente Sori Mauro a complessivi n. 2 (due) mesi (fino al 21.04.2024); - tassa di reclamo da restituire.

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