C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 65 del 21/03/2024 – Delibera – Reclamo proposto dalla società San Giuliano F.C. in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per 5 (cinque) gare alla calciatrice Martini Caterina. (C.U. 58/24)
Reclamo proposto dalla società San Giuliano F.C. in opposizione al provvedimento con il quale il G.S.T. della Toscana ha inflitto la squalifica per 5 (cinque) gare alla calciatrice Martini Caterina. (C.U. 58/24)
Il G.S.T. con provvedimento reso noto in C.U. n. 58 del 29.2.2024 ha squalificato per cinque gare effettive la calciatrice Caterina Martini, militante tra le fila della A.S.D. San Giuliano S.C., perché “espulsa per doppia ammonizione, uscendo dal terreno di gioco offendeva l’arbitro”. Si evince dal referto gara, che la calciatrice, espulsa al 49° del secondo tempo per somma di ammonizioni, abbandonava il terreno di gioco urlando “vaffanculo arbitro”. La reclamante sostiene, con i propri scritti difensivi, che vi sia stato uno scambio di persona. La signora Caterina Martini avrebbe infatti disputato l’intera gara, senza ricevere alcuna sanzione disciplinare. Viceversa, i fatti attribuiti alla stessa, andrebbero imputati alla calciatrice Maggi Chiara, effettivamente espulsa dal campo in conseguenza degli accadimenti di cui al provvedimento impugnato. Avrebbe il D.G., in buona sostanza, commesso un errore di annotazione del numero di maglia attribuendo alla calciatrice sbagliata la condotta sanzionata. Chiede dunque l’annullamento della squalifica inflitta alla Marini, e l’applicazione della sanzione comminata alla Maggi. Con supplemento reso dal D.G. alla Corte, lo stesso ammette e riconosce di aver erroneamente annotato nel proprio taccuino il numero di maglia sbagliato, precisando che avrebbe dovuto riportarvi il nr. 2 identificativo della calciatrice Chiara Maggi, e non il nr. 3 identificativo della calciatrice Caterina Martini
P.Q.M.
la C.S.A.T. accoglie il reclamo e rimette il fascicolo al G.S. per la corretta determinazione della sanzione Si restituisce la tassa.
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