C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 71 del 11/04/2024 – Delibera – Gara del 17.3.2024 fra F.C.D. Rapolano Terme (ospitante) vs A.S.D. Rosia (ospitata) disputata in Rapolano Terme, Via Milano, 3, Stadio U. Passalacqua – risultato 1-1
Gara del 17.3.2024 fra F.C.D. Rapolano Terme (ospitante) vs A.S.D. Rosia (ospitata) disputata in Rapolano Terme, Via Milano, 3, Stadio U. Passalacqua – risultato 1-1
La società A.S.D. Rosia reclama avverso la sanzione di cui al CU n. 65 del 21.3.2024 della squalifica per cinque gare effettive comminata al calciatore Guido Toracca che, espulso per doppia ammonizione, alla notifica offendeva il DG. La società reclamante chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio comminato facendo rilevare il contesto, l’importanza della gara, la posizione in classifica di entrambe le squadre, la pressione mediatica operata dai social sul calciatore e la loro portata offensiva ai danni di quest’ultimo. Osserva, inoltre, la reclamante, la non congruità della sanzione inflitta rispetto alla condotta del Toracca, offensiva sì nei confronti del DG, ma non minacciosa, a differenza di quella tenuta dal calciatore Nicholas Campani punita con la medesima squalifica nello stesso CU n. 65 del 21.3.2024.
Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, il DG precisa chiaramente di aver espulso Guido Toracca per doppia ammonizione, la seconda per proteste, e che il detto calciatore lasciava il terreno di gioco nuovamente offendendo il DG. Appurati, quindi, i fatti per come indicati nel referto cui deve attribuirsi la nota fede privilegiata ex art. 61 CGS, non sussiste alcun dubbio in ordine alla condotta ingiuriosa ed offensiva tenuta dal Toracca ai danni dell’arbitro. In merito al quantum, detta condotta merita di essere sanzionata ex art. 36, comma 1 lett. A) CGS, conformemente a quanto operato dal Giudice di prime cure, con la squalifica per cinque gare effettive, in quanto trattasi di reiterato comportamento ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’ufficiale di gara (e, segnatamente, con n. 2 giornate per la prima ammonizione, ulteriori n. 2 giornate per la seconda ammonizione ed 1 giornata per l’ingiuria finale nel lasciare il terreno di gioco) cui non ha fatto seguito, neppure, il porgere delle scuse da parte del giocatore all’arbitro. La detta sanzione, inoltre, appare perfettamente congrua rispetto a quella comminata al calciatore Campani, ugualmente espulso per doppia ammonizione che, lasciando il terreno di gioco, minacciava il DG, non operandosi, per costante giurisprudenza di questa Corte, alcun distinguo in punto di quantum sanzionatorio fra l’offesa e la minaccia proferite ai danni degli ufficiali di gara.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 06.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 156 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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