C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 71 del 11/04/2024 – Delibera – Gara Santacroce Calcio ASD – Santa Maria a Monte del 10 marzo 2024. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 62 del 14 marzo 2023 C.R. Toscana.

Gara Santacroce Calcio ASD – Santa Maria a Monte del 10 marzo 2024. Campionato di Seconda Categoria. In C.U. n. 62 del 14 marzo 2023 C.R. Toscana.

Reclama l’U.S. Santacroce Calcio A.S.D. avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Regione Toscana: -“A CARICO SOCIETA’ AMMENDA Euro 160,00 (SANTACROCE CALCIO US ASD) Per carenze funzionali negli spogliatoi. Per mancata presentazione al D.G. dell’avvenuta richiesta di forza pubblica”. Con riferimento alle carenze funzionali dello spogliatoio, la Società reclamante asserisce di essersi resa conto di alcuni problemi all’impianto idraulico già dalla mattina del giorno della gara, in occasione di alcune gare del proprio settore giovanile, e di avere quindi subito contattato un idraulico di fiducia al fine di risolvere il problema, che dapprima sembrava legato ad una mancanza di pressione dell’impianto pubblico, cosicché la Società Santacroce allertava tempestivamente il servizio guasti dell’Ente erogatore con idonea richiesta di cui allega print screen. In ogni caso, fa presente ancora la Reclamante, il D.G. era stato avvisato del disservizio con molto anticipo rispetto all’inizio della gara. In conclusione ritiene ingiusta l’ammenda per un problema generatosi il giorno stesso della gara e che la Società aveva cercato in ogni modo di risolvere. Con riferimento alla mancata presentazione al D.G. della richiesta di forza pubblica, la Società reclamante attesta di aver provveduto a richiedere la forza pubblica anche con riferimento alla gara in questione, allegando PEC con relativa ricevuta, ma di non averla presentata al D.G. per una semplice dimenticanza, dovuta anche alla circostanza di aver concentrato l’attenzione sulla risoluzione dei problemi idraulici. Osserva che sarebbe stato sufficiente una richiesta in tal senso da parte del D.G. affinché la dimenticanza non si verificasse. L’ammenda deve essere confermata. Per ciò che concerne le carenze igienico-funzionali degli spogliatoi, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 59, terzo comma, delle N.O.I.F. pertiene alla società ospitante, il regolare allestimento del campo di gioco e quindi anche degli spogliatoi. D’altra parte, la stessa Corte Sportiva di Appello Nazionale ha ripetutamente affermato che, laddove il campo di gioco (ovvero, come nel caso di specie, gli spogliatoi) risulti privo dei requisiti di praticabilità ed agibilità prescritti, di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi (v. CSA, sez. III, decisioni nn. 109 e 169 del 2023). Per ciò che concerne invece la mancata presentazione al D.G. della richiesta di forza pubblica, ai sensi dell’art. 62, quarto comma, delle N.O.I.F. “le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata”. Tale norma deve essere necessariamente letta in combinato disposto con quanto stabilito con il C.U. n. 1 che regola l’attività ufficiale della lega Nazionale Dilettanti per la Stagione Sportiva 2023/2024, il quale al punto 19 riporta quanto segue: “si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’Arbitro prima dell’inizio della gara”. Tale obbligo, peraltro, è chiaramente riportato anche dal sito internet del Comitato Regionale Toscana. Di talché, non solo la mancata richiesta tout court della forza pubblica, ma anche la semplice mancata presentazione all’Arbitro di detta richiesta, assume un’autonoma rilevanza disciplinare ai sensi dell’art. 8 del C.G.S.. Casomai la assoluta mancanza della richiesta di forza pubblica avrebbe anzi potuto determinare un aggravamento della sanzione inflitta. Infine, deve precisarsi che la presentazione della richiesta di forza pubblica rappresenta un obbligo a carico esclusivo delle società, non essendo invece possibile rinvenire alcun onere di richiesta di esibizione del documento in questione a carico dell’arbitro. Il quantum della sanzione risulta in linea con precedenti per fattispecie analoghe o assimilabili.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana respinge il reclamo e e conferma l’addebito della relativa tassa già effettuato. Delibera depositata in data 08.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 145 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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