C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 71 del 11/04/2024 – Delibera – Reclamo della Società Santacroce Calcio avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Orlandini Kevin e dell’allenatore Guidi Sandro fino al 28/04/2024 (C.U. n. 65 del 21/03/2024).

Reclamo della Società Santacroce Calcio avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Orlandini Kevin e dell’allenatore Guidi Sandro fino al 28/04/2024 (C.U. n. 65 del 21/03/2024).

La società Santacroce Calcio, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale contestando la decisione del G.S.T., adottata nei confronti dei tesserati identificati in oggetto, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 17 marzo 2024, contro la Società Corazzano. Con riferimento alla squalifica irrogata all’allenatore la Corte deve precisare di non poter prendere in esame il reclamo relativo alla sanzione irrogata all’allenatore Guidi Sandro in quanto non reclamabile ex art. 137 C.G.S. comma 3 lettera b). Per quanto attiene alla posizione del calciatore il G.S.T. motivava così la propria decisione: “Per condotta violenta verso un calciatore avversario e per aver offeso gli avversari”. La società, nell’atto introduttivo, denuncia il comportamento provocatorio ed aggressivo posto in essere dagli avversari, cui avrebbe fatto seguito una legittima reazione dell’intera squadra, mai travalicata in comportamenti violenti. Il D.G. avrebbe equivocato - probabilmente perché obnubilato dalla prevaricazione dei dirigenti e dell’allenatore avversario che avrebbero espresso comportamenti antisportivi persino nei suoi riguardi - focalizzandosi solo sulla reazione del giocatore Orlandini senza vedere che il medesimo era stato precedentemente minacciato e colpito dagli avversari. La società pertanto, negando qualsiasi contenuto di violenza, chiede la riduzione della squalifica affermando anche la sproporzione rispetto alle squalifiche subite da parte di alcuni avversari. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. Nella descrizione del fatto inclusa nel rapporto di gara si legge: “A fine gara, correva verso un gruppo di calciatori e sferrava un pugno colpendo sulla nuca un avversario con intensità medio-alta , senza conseguenze fisiche. Mentre rientrava negli spogliatoi dopo la notifica urlava in diverse occasioni contro gli avversari con offese quali: 'teste di xxxxx'.”. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale provvedeva ad inoltrare al D.G. il reclamo proposto affinché pervenissero nel fascicolo le sue osservazioni; nella risposta, l'arbitro, nega le tesi difensive e conferma pienamente la ricostruzione fornita nell’originario rapporto di gara e, pur evidenziando il comportamento polemico ed aggressivo della squadra ospitante, ribadisce la dinamica del fatto con il pugno sferrato sulla nuca dell’avversario. Tale condotta comporta la violazione dell'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, titolato “Condotta violenta dei calciatori” che prevede la seguente sanzione: “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato.”. Successivamente il giocatore si rivolgeva verso gli avversari apostrofandoli con frasi certamente poco commendevoli. Il gesto violento che non può comportare, in ragione della condotta posta in essere con un pugno inferto sulla nuca (e quindi alle spalle, senza possibilità di difesa), l’applicazione della sanzione appiattita sui suoi valori minimi. La squalifica di quattro giornate deve però deve essere decurtata per l’attenuante della provocazione ammessa dal D.G. - intuibile anche dal risultato sul campo in quanto la maggior parte delle violazioni si sono concretizzate dopo il triplice fischio con la sconfitta della società Corazzano per 1 a 4 – ed aumentata per il comportamento verbalmente aggressivo assunto nei confronti degli avversari. Concludendo la sanzione applicata di quattro giornate, che non può essere paragonata ad un comportamento meramente minaccioso ovviamente sanzionato in modo difforme, appare, ad avviso di questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, assolutamente congrua e conforme alla giurisprudenza sportiva consolidata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa. Delibera depositata in data 06.03.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 150 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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