C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 18/04/2024 – Delibera – Gara Firenze Sud – Grevigiana (0-2) del 16/03/2024. Campionato Under 17 Provinciali. In C.U. n.47 del 20/03/2024 C.R.T. D.P. di Firenze.

Gara Firenze Sud – Grevigiana (0-2) del 16/03/2024. Campionato Under 17 Provinciali. In C.U. n.47 del 20/03/2024 C.R.T. D.P. di Firenze.

Reclama la società Firenze Sud avverso la squalifica per otto gare effettive inflitta da G.S. al calciatore Corri Vieri il quale “Espulso per avere rivolto al D.G. frase irriguardosa circostanziata e di lieve entità, nel contempo calciava il pallone con media intensità verso il D.G. senza peraltro colpirlo”. La reclamante non contesta la frase irriguardosa, quanto il fatto che il calciatore avrebbe calciato il pallone verso l’arbitro: a suo dire il pallone veniva calciato in direzione assolutamente lontana dal D.G. Chiede una riduzione della sanzione che, ritiene equa in tre giornate di gara. Allega dichiarazioni testimoniali. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma la frase irriguardosa e precisa che il pallone è stato scagliato verso di lui senza peraltro colpirlo. Precisa ancora che il gesto del calciatore è stato in dissenso ad una sua decisione e non in maniera violenta. La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana, esaminati gli atti ufficiali, passa in decisione. In primo luogo rileva che la documentazione allegata appare irricevibile in quanto di provenienza incerta e non controllabile. Qualora la reclamante avesse voluto, avrebbe potuto richiedere una prova testimoniale diretta e il Giudicante avrebbe disposto per l’ammissione o meno. In punto di sanzione occorre sottolineare come il comportamento del calciatore è da censurare in quanto assolutamente contrario ai principi di lealtà sportiva. Il terreno di gioco non è un luogo ove chiunque può dare sfogo alle passioni che lo agitano, ma un ambiente dove, seguendo le regole dello stesso, i calciatori, e i tesserati in genere, esprimono il loro potenziale tecnico e la loro capacità dirigenziale. La Corte, esaminando la quantificazione della sanzione, rileva che il supplemento di rapporto conferisce all’Organo Giudicante una maggiore visione del fatto: si rileva pertanto che l’atto di calciare il pallone è stata una forma di dissenso, peraltro censurabile, ma diverso da quello che sarebbe stato un atto volontario verso l’arbitro. Da quanto esposto e rilevato, la sanzione deve essere rimodulata. In ultimo, questa Corte precisa che la quantificazione delle sanzioni non spetta alla parte reclamante ma al Giudice e quindi oltre ad essere inopportuno suggerire la decisione di un gravame sul punto, ogni suggerimento in tale senso risulta assolutamente privo di ogni valenza.

P.Q.M.

La Corte Sportiva Territoriale di Appello per la Toscana cassa la decisione del G.S. e squalifica il calciatore Corri Vieri per 5 giornate effettive di gara. Dispone il non incameramento della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 14.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 152 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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