C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 74 del 18/04/2024 – Delibera – Reclamo della società Portuale Livorno avverso decisione del GST delegazione di Livorno avverso ammenda di euro 80,00 CU 46 del 20.03.2024.

Reclamo della società Portuale Livorno avverso decisione del GST delegazione di Livorno avverso ammenda di euro 80,00 CU 46 del 20.03.2024.

Il collegio, ritenuto opportuno un approfondimento di indagine rinvia al 19 aprile p.v la decisione. UNDER 17 - GIRONE A 149 stagione sportiva 2023/2024 Gara del 17.3.2024 fra A.S.D. Castiglionese (ospitante) vs U.S.D. Aurora Pitigliano (ospitata) disputata in Castiglione della Pescaia (GR), Stadio Ivo Valdrighi – risultato 3-3 La società U.S.D. Aurora Pitigliano reclama avverso la sanzione di cui al CU n. 42 del 20.3.2024 della squalifica per quattro gare effettive comminata al calciatore Jacopo Piccini che a fine gara offendeva il D.G. La società reclamante chiede l’annullamento o, in denegata ipotesi, la riduzione del provvedimento comminato rilevando che le frasi asseritamente proferite non sarebbero state pronunciate dal calciatore sanzionato il quale, peraltro, per tutta la stagione sportiva, non avrebbe riportato neppure un’ammonizione, come comprovato dal suo riepilogo disciplinare allegato dalla stessa società al reclamo. Il reclamo non merita accoglimento. Nel referto arbitrale, il DG precisa chiaramente di aver espulso a fine gara, mentre stavano raggiungendo gli spogliatoi, il calciatore Jacopo Piccini che lo offendeva, ivi indicando espressamente le parole pronunciate ai suoi danni. Questa Corte, inoltre, ai fini di un approfondimento istruttorio, ha inoltrato il dispiegato reclamo all’arbitro che, nel proprio supplemento, ha ribadito quanto già indicato nel referto precisando che, a seguito dell’offese, dopo l’esposizione del cartellino rosso, il calciatore Piccini non aggiungeva altro. In ossequio alla nota fede privilegiata da attribuirsi ex art. 61 CGS al referto ed al successivo supplemento, è appurata quindi la condotta offensiva tenuta dal Piccini ai danni dell’arbitro. In merito al quantum, detta condotta merita di essere sanzionata ex art. 36, comma 1 lett. A) CGS, conformemente a quanto operato dal Giudice di prime cure, con la squalifica per quattro gare effettive, in quanto trattasi di comportamento offensivo nei confronti dell’ufficiale di gara, come tale meritevole della sanzione inflitta nel suo minimo edittale.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la sanzione inflitta, con addebito della tassa di reclamo. Delibera depositata in data 12.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 149 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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