C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 76 del 26/04/2024 – Delibera – Gara Atletico Livorno Academy – Portuale Livorno del 16 marzo 2024. Campionato Juniores Provinciale.In C.U. n. 46 del 20 marzo 2024 D.P. Livorno.

Gara Atletico Livorno Academy – Portuale Livorno del 16 marzo 2024. Campionato Juniores Provinciale.In C.U. n. 46 del 20 marzo 2024 D.P. Livorno.

Reclama l’A.S.D. Portuale Livorno avverso la seguente sanzione inflitta a proprio carico dal G.S.T. per la Provincia di Livorno: -“A CARICO SOCIETA’ AMMENDA Euro 80,00 (PORTUALE LIVORNO) A fine partita un tifoso riconducibile alla società entrava sul t.g. minacciando un calciatore della squadra ospitante.”. La Società reclamante afferma che l’episodio che ha dato origine all’ammenda impugnata, in realtà, avrebbe visto come protagonista un tesserato della Società ospitante, non presente in nota, il quale, a fine gara, si sarebbe diretto verso un calciatore appartenente alla medesima Società reclamante, minacciandolo. Attesta che la circostanza potrebbe essere confermata anche dall’allenatore della squadra avversaria e dai presenti. Per l’effetto chiede che la Corte si pronunci in merito al reclamo. Richieste da parte della Corte osservazioni al D.G. in merito al contenuto del reclamo, quest’ultimo non fornisce ulteriori elementi, limitandosi a confermare quanto indicato in sede di prima refertazione ovvero che a fine partita una persona non presente in alcuna delle distinte di gara era entrata nel recinto di gioco minacciando un giocatore della squadra ospitante. La difesa della Reclamante non coglie nel segno, in quanto propone una ricostruzione dei fatti che viene smentita dalla refertazione offerta dal D.G. (cui deve necessariamente essere attribuito un valore probatorio privilegiato ex art. 61 comma 1 C.G.S.), senza fornire alcun elemento utile a contrastare tale refertazione, se non per un generico riferimento a persone informate sui fatti che potrebbero confermare la dinamica dell’accaduto così come descritta dalla stessa Reclamante. E’ di palmare evidenza che tale riferimento è del tutto privo di quei requisiti previsti dall’art. 60 del C.G.S. in relazione alla testimonianza, cosicché non può avere alcuna rilevanza istruttoria. Nonostante ciò, l’ammenda inflitta alla Portuale Livorno deve essere annullata ovvero revocata. Dagli atti ufficiali risulta chiaramente che il soggetto che minaccia il calciatore della società ospitante è una persona non presente in alcuna delle distinte e quindi non identificata. D’altra parte, l’Arbitro, né nel rapporto di gara né nel successivo supplemento, fornisce alcun elemento idoneo a ricondurre il soggetto in questione ai sostenitori di una delle due squadre e, segnatamente, alla Portuale Livorno. Di conseguenza il G.S.T., verosimilmente indotto dalla circostanza che il soggetto non identificato avesse minacciato un calciatore della squadra ospitante, prova troppo. Infatti, il G.S.T. ritiene trattarsi di “un tifoso riconducibile alla società ospitante”, tuttavia, potrebbero sussistere i più svariati motivi per i quali anche un soggetto del tutto estraneo alla odierna Reclamante abbia ritenuto di minacciare il calciatore dell’Atletico Livorno Academy. Pertanto, alla Società reclamante non può essere ascritta alcuna responsabilità per l’accaduto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana annulla l’ammenda inflitta alla A.S.D. Portuale Livorno e dispone la restituzione della tassa di reclamo ove già versata. Delibera depositata in data 20.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 155 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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