C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 78 del 02/05/2024 – Delibera – Reclamo della società Lucca Ovest avverso le squalifica per 6 gare a Marchi Alessandro dal G.S.T. delegazione di Lucca
Reclamo della società Lucca Ovest avverso le squalifica per 6 gare a Marchi Alessandro dal G.S.T. delegazione di Lucca
La società Lucca Ovest con comunicazione pec del 10.04.2024 delle ore 22. , ai sensi dell’art. 76 comma 2 del C.G.S., inviava alla Segreteria di questa Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta degli atti gara, avverso la decisione del G.S.T., delegazione di Lucca pubblicata con il C.U. n. 49 del 27.03.2024, con la quale era stata inflitta al calciatore ,in oggetto indicato la squalifica per 6 gare. La documentazione richiesta è stata inviata alla società a mezzo pec il 12.04.2024 alle ore 14.47 senza che ad essa seguisse l’invio a questa Corte del reclamo entro 5 giorni come previsto dal comma 4 del citato art.76. Per quanto sopra la Corte non è tenuta a pronunciarsi ai sensi dell’art. 71 C.G.S. Viene, di conseguenza, disposta l’acquisizione dell’importo processuale previsto. Delibera depositata in data 20.04.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 162 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
