C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 09/05/2024 – Delibera – Gara del 14.4.2024 fra A.S.D. Lanciotto Campi (ospitante) vs F.B.C. Castelfiorentino United ASD (ospitata) disputata in Campi Bisenzio (FI), località Capalle, Via Tabernacolo, Impianto comunale – risultato 0-0
Gara del 14.4.2024 fra A.S.D. Lanciotto Campi (ospitante) vs F.B.C. Castelfiorentino United ASD (ospitata) disputata in Campi Bisenzio (FI), località Capalle, Via Tabernacolo, Impianto comunale - risultato 0-0
La società A.S.D. Lanciotto Campi VSD reclama avverso la sanzione di cui al CU n. 74 del 18.4.2024 dell’ammenda di euro 400,00 alla stessa comminata per mancanza ambulanza/medico, sanzione commisurata al servizio omesso, tenuto conto del fatto occorso. La società reclamante chiede la riduzione della sanzione inflitta ad euro 70,00 dichiarandosi non recidiva. Il reclamo merita accoglimento. Secondo quanto previsto nel C.U. n. 1 del 6.7.2023 “alle società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle società ospitanti dei Campionati Regionali maschili di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.” Si aggiunge altresì nel medesimo C.U. che “l’inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva”. Alla luce di quanto sopra riportato, non sussiste pertanto alcun dubbio in ordine all’obbligatorietà della presenza in ogni gara dei Campionati Regionali di Eccellenza di un medico o, in alternativa, di un’ambulanza ai bordi del campo di giuoco. Ciò detto, analizzando invece il quantum della sanzione inflitta, in accoglimento del reclamo dispiegato, quest’ultima si ritiene meritevole di riduzione ad euro 70,00, rilevando questa Corte che la violazione del disposto contenuto nel Comunicato Ufficiale sopra detto deve valutarsi in sé, non potendosi commisurare l’entità della sanzione, come operato dal Giudice Sportivo, al gravissimo fatto conseguente occorso (decesso del calciatore), anche al fine di non incorrere in evitabili disparità di trattamento sanzionatorio con fattispecie analoghe già sottoposte al giudizio di questa Corte.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad euro 70,00, con restituzione del contributo processuale. Delibera depositata in data 04.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 170 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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