C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 09/05/2024 – Delibera – Gara del 28.4.2024 fra A.S.D. Venturina Calcio 2008 (ospitante) vs S.S.D. Argentario Calcio (ospitata) disputata presso il Centro Sportivo V. Mazzola, in Venturina Terme (LI), via Sardegna 19 – risultato 2-0

Gara del 28.4.2024 fra A.S.D. Venturina Calcio 2008 (ospitante) vs S.S.D. Argentario Calcio (ospitata) disputata presso il Centro Sportivo V. Mazzola, in Venturina Terme (LI), via Sardegna 19 - risultato 2-0

La società S.S.D. Argentario Calcio presentava ricorso al Giudice Sportivo avverso la regolarità e l’esito della gara tenutasi in data 28.4.2024 fra A.S.D. Venturina Calcio 2008 e S.S.D. Argentario Calcio. Detto ricorso veniva dichiarato inammissibile per tardività (CU n. 77 del 30.4.2024) non essendo lo stesso stato preannunciato entro le ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui si era svolta la gara in spregio a quanto disposto nel CU n. 156 del 2.2.2024 (Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e distrettuali della L.N.D. - stagione sportiva 2023/2024) ai sensi del quale “per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata, il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”. Avverso la decisione del Giudice Sportivo propone oggi reclamo la società S.S.D. Argentario Calcio rilevando quanto segue: - in merito alla tardività del preavviso di ricorso: rileva la reclamante che, conformemente ai principi generali dell’ordinamento giuridico, i termini processuali, ove non siano espressamente qualificati come perentori, debbono intendersi come ordinatori (art. 152 cpc). Il termine de quo, non essendo dettato dal Codice di Giustizia Sportiva, non può ritenersi perentorio ex art. 44 comma 6 CGS, considerato anche che lo stesso CU n. 156 del 2.2.24 che lo prevede, non lo qualifica come tale. Inoltre, anche la sua straordinaria brevità deporrebbe, a parere della reclamante, a favore della natura ordinatoria dello stesso, pena la sua illegittimità costituzionale considerato l’imporre oneri processuali o modalità di svolgimento di giudizi tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa e/o lo svolgimento dell’attività processuale; - in merito all’irrilevanza del ritardo sull’andamento del giudizio e sul diritto di difesa della controparte: il preannuncio di ricorso, deduce la reclamante, sarebbe stato inviato mediante pec dopo soli 94 secondi lo spirare del termine e, pertanto, detto ritardo, “impercettibile”, non avrebbe inficiato né l’andamento del giudizio, essendo stato notificato il successivo ricorso nei termini di legge, né il diritto di difesa della controparte, trattandosi soltanto di preannuncio di ricorso, come tale non portante ancora le ragioni giuridiche del ricorso medesimo, rimandate al successivo atto; - in merito alla rilevabilità officiosa della questione: la questione oggetto del ricorso e del successivo reclamo, deduce la reclamante, citando giurisprudenza asseritamente conforme sul punto, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal Giudice Sportivo in via officiosa, a prescindere dal ricorso della parte interessata, in quanto suscettibile di impattare sulla regolarità dello svolgimento delle gare, non potendo il GS ratificare il risultato di una gara alla quale hanno partecipato calciatori che non hanno titolo per prendervi parte in violazione dell’art. 10, comma 6 lett. A) CGS; - in merito alla violazione dell’art. 10, comma 6 lett. A) in relazione alla regola n. 3, par. 2 del Regolamento del Giuoco del Calcio: nel merito del dispiegato reclamo, la condotta di effettuare la sesta ed illegittima sostituzione del ASD Venturina integra, secondo la società reclamante, un illecito suscettibile di essere sanzionato con la perdita della gara, essendo le sostituzioni consentite soltanto 5 ai sensi della Regola n. 3, par. 2 del Regolamento del Giuoco del Calcio; - in merito alla inconferenza della eccezione di irrilevanza causale della sesta sostituzione: la sesta sostituzione avrebbe distorto irrimediabilmente il corso della partita in quanto sarebbe stata effettuata oltre cinque minuti prima del fischio finale, minuti che avrebbero potuto anche ribaltare le sorti della partita. In data 2.5.2024 perveniva a questa Corte la memoria della controparte A.S.D. Venturina Calcio 2008 nella quale, in primis, viene sottolineata, mediante anche la citazione di giurisprudenza conforme, la natura perentoria del termine per la proposizione del preannuncio di ricorso, anche ex art. 49, comma 12 CGS (“II Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti”), oltre che ex art. 44 comma 6 CGS, in considerazione della rigida scansione temporale che caratterizza il processo sportivo. Il ritardo nel preannuncio, inoltre, avrebbe impedito al GS di prendere in esame il ricorso della società Argentario in quanto il risultato della partita, al momento del preannuncio stesso, era già stato omologato, come tale non più suscettibile di modifica alcuna, essendo proprio la funzione del preannuncio quella di sospendere l’omologazione del risultato dell’incontro. Infine, in merito al dedotto potere officioso del GS di prendere comunque in esame il ricorso, deduce il Venturina che avanti alla presente Corte non sarebbe la sede per una simile doglianza, essendo detto giudizio deputato unicamente alla contestazione della decisione del Giudice di prime cure, potendosi giudicare la questione nel merito solo superando l’eccezione di inammissibilità. In ogni caso, infine, la questione sarebbe comunque infondata anche nel merito essendo avvenuta la sesta sostituzione al 47’ del secondo tempo, come tale ininfluente ai fini del risultato. All’udienza del 3.5.2024, presente il legale di parte reclamante, questi si riportava al proprio atto introduttivo, insistendo per il relativo accoglimento, producendo all’uopo giurisprudenza asseritamente conforme. Il reclamo non merita accoglimento. L’art. 44 comma 6 CGS sancisce espressamente che “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.” Secondo la Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite (CFA – Sezioni Unite - decisione n. 023/2020-2021 del 28.9.2020), il vigente Codice di giustizia sportiva ha operato, all'articolo 44, una precisa scelta nel senso della generalizzata attribuzione della natura perentoria a “tutti i termini stabiliti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal codice stesso” con ciò ribaltando il rapporto tradizionalmente promanante dalla regola contenuta nell'articolo 152, secondo comma, cpc, in base alla quale “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. La ratio della norma contenuta nel CGS è evidentemente quella di sensibilizzare tutti gli attori del processo sportivo nella direzione della celerità del giudizio, per raggiungere l'obiettivo della effettività della tutela. In ossequio poi all’art. 49, comma 12 CGS “iI Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.” Orbene, il C.U. n. 156 del 2.2.2024, proprio in virtù della norma generale contenuta nel CGS e sopra riportata, ha disposto che “il Presidente Federale delibera di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini: 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata: - il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”. Detto termine decadenziale (“alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”) non può che ritenersi perentorio in considerazione della funzione propria svolta dallo stesso, volto come è a disciplinare le scansioni dell’attività processuale rispetto alle quali è evidente che “l’equilibrato contemperamento tra la esigenza di stabilità delle decisioni assunte e la ricorribilità delle medesime, si traduce nella necessità che la impugnabilità delle medesime decisioni sia assoggettata ad un regime univocamente definito, secondo fasi, tempi e modalità non liberamente gestibili ed espandibili ad opera delle parti, bensì stabilito normativamente, con un correlato sistema di preclusioni procedimentali, come effettivamente nel caso di specie, a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante” (CFA – Sezioni Unite – decisione n. 50/2019-2020 del 12 febbraio 2020). Del resto, l’uso stesso del termine “deve” contenuto nell’art. 76, comma 2 CGS relativo proprio al preannuncio incarna una chiara ed esplicita condizione di procedibilità che deve essere rispettata, non configurandosi la dichiarazione di reclamo come una mera facoltà o formalità, bensì un onere tassativo a carico della parte reclamante. Conformemente alla copiosa giurisprudenza di questa (ex multis, Corte C.R. TOSCANA 2023/2024 – CU n. 31 del 09/11/2023, C.R. TOSCANA 2023/2024 – CU n. 29 del 02/11/2023, C.R. TOSCANA 2023/2024 – CU N. 20 del 23/09/2023), costituendo dato incontrovertibile e pacifico per la stessa reclamante che il previo preannuncio dello stesso sia stato notificato a termine ormai spirato (ore 11:02 del giorno 29.4.2024), non può altro che confermarsi, quindi, la decisione del Giudice di Prime Cure, dichiarando il ricorso inammissibile per tardività del preannuncio, precludendo detta pronuncia il conseguente esame del merito della questione in quanto è proprio “tale sistema di preclusioni processuali procedimentali ….a garanzia del contraddittorio e della corretta organizzazione del lavoro del giudicante” a venire in rilievo nella fattispecie che ci occupa.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e conferma la decisione del Giudice Sportivo, con acquisizione del contributo processuale. Delibera depositata in data 04.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 170 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana Segretario Presidente Consigliere estensore Tosi Fabrizio Carmine Compagnini Silvia Cristalli

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