C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 09/05/2024 – Delibera – Reclamo della società Real Academy Calcio avverso la decisione del G.S.T. della perdita della gara disputata in data 7/04/2024 contro la Società Piazza 55 con il punteggio 0-3, l’ammenda di € 100,00, l’inibizione del Sig. Marco Papalini sino al 17/05/2024 e la squalifica per una giornata del calciatore Alessiani Pietro (C.U. Lucca n. 49 del 17/9/04/2024).
Reclamo della società Real Academy Calcio avverso la decisione del G.S.T. della perdita della gara disputata in data 7/04/2024 contro la Società Piazza 55 con il punteggio 0-3, l’ammenda di € 100,00, l’inibizione del Sig. Marco Papalini sino al 17/05/2024 e la squalifica per una giornata del calciatore Alessiani Pietro (C.U. Lucca n. 49 del 17/9/04/2024).
Il reclamo, avanzato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale e proposto dalla società in oggetto, attiene alla decisione del G.S.T. identificata in epigrafe e contestata dalla società impugnante; i fatti si riferiscono alla competizione esterna disputata contro la società Piazza 55 in data 7/04/2024 e la motivazione, di seguito, viene integralmente riportata: “Reclamo dell’A.S.D. Piazza 55 avverso la regolarità della gara Real Academy Calcio - Piazza 55 del 7/4/2024 Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 48 del 10/04/24: -letto il ricorso proposto dall'A.S.D. Piazza 55 relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha chiesto di irrogare alla società F.C.D. Real Academy Lucca la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della reclamante, la società avrebbe impiegato UN calciatore squalificato e più precisamente Alessiani Pietro; -rilevato che il ricorso è stato proposto nei termini regolamentari; -rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; -rilevato che è stato richiesto l'addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; -preso atto che l’F.C.D. Real Academy Lucca ha inviato le proprie memorie in risposta al ricorso proposto, asserendo vizi formali al ricorso ed argomentazioni in merito al caso; con C.U. 41 del 21/02/24 il G.S.T. infliggeva al calciatore ALESSIANI PIETRO la squalifica di 5 gare effettive rimediate nella gara CARRARESE GIOVANI-REAL ACADEMY LUCCA del 18/02/24, successivamente il calciatore non prendeva parte alle seguenti gare (in base al comma 1 dell'art. 21 C.G.S. “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”): REAL ACADEMY LUCCA-POLISPORT. CAMAIORE DEL 25/02/24 VIAREGGIO-REAL ACADEMY LUCCA DEL 03/03/24 REAL ACADEMY LUCCA-CROCE VERDE VIAREGGIO DEL 09/03/24 ACADEMY QM MASSAROSA-REAL ACADEMY LUCCA DEL 16/03/24 REAL ACADEMY LUCCA-DON BOSCO FOSSONE DEL 24/03/24 -rilevato dal referto arbitrale della gara PIAZZA 55-REAL ACADEMY LUCCA DEL 07/04/24, che ALESSIANI PIETRO è stato inserito nella distinta presentata dalla Società REAL ACADEMY LUCCA ed ha preso parte alla gara; -verificato che il VIAREGGIO è squadra iscritta fuori classifica (in base al comma 4 dell'art. 21 C.G.S. “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dellart. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva”); -verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte di ALESSIANI PIETRO che doveva scontare ancora UNA residua giornata di squalifica nella gara PIAZZA 55- REAL ACADEMY LUCCA; -rilevato che in base al comma 6 dell'art. 10 C.G.S. alla Società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della stessa, Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA -di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. PIAZZA 55; -di infliggere, pertanto, alla Società F.C.D. REAL ACADEMY LUCCA la punizione sportiva della perdita della gara, con il conseguente risultato PIAZZA 55-REAL ACADEMY LUCCA 3-0; -di infliggere al calciatore ALESSIANI PIETRO (REAL ACADEMY LUCCA) UNA ulteriore giornata di squalifica; -di infliggere alla Società REAL ACADEMY LUCCA l'ammenda di Euro 100,00; -di infliggere al Sig. MARCO PAPALINI, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale l'inibizione sino al 17/05/24; -di non addebitare la tassa reclamo a carico della Società PIAZZA 55; -di trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti ed i relativi eventuali provvedimenti.”. Nell'impugnazione, avanzata innanzi a questa Corte, la società Real Academy Calcio eccepisce, tre distinti motivi di gravame: 1) L'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'articolo 49 comma 4 C.G.S. in quanto, nell’originario ricorso, la copia inviata alla società, mancante della firma, non sarebbe stata conforme a quella depositata. 2) L'inammissibilità del ricorso per la violazione dell'articolo 48 comma 2 C.G.S. in relazione all'articolo 67 comma 1 C.G.S. in quanto nel preannuncio di reclamo la società piazza 55 non avrebbe versato il necessario contributo per l'accesso alla giustizia sportiva. 3) L'erronea applicazione dell'articolo 21 comma quattro CGS da parte del giudice sportivo in quanto la gara sarebbe stata correttamente omologata. Anche la società Piazza 55 provvedeva a depositare controdeduzioni, contestando le motivazioni addotte nel ricorso e chiedendone il rigetto. Per quanto attiene alla prima doglianza occorre rilevare che il Codice di Giustizia Sportiva non prevede in alcuna norma la perfetta conformità formale della copia inviata a controparte con quella depositata. In effetti il fine della notifica alla controparte riposa esclusivamente sulla necessità di mettere a conoscenza la medesima delle eccezioni inserite nel gravame affinché la stessa, attraverso eventuali controdeduzioni, possa adeguatamente replicare alle medesime. Nel caso concreto la società Real Academy Lucca non sembra dolersi di una presunta mancata conformità dell’atto ricevuto rispetto all’effettivo contenuto del ricorso ma esclusivamente di una supposta inammissibilità, non prevista dal codice, per il fatto che il documento a lei inviato non rappresenti l’esatta copia del ricorso depositato esclusivamente in quanto privo di firma; è evidente invece che con l'invio di una copia, aderente al contenuto del ricorso depositato, la società reclamante abbia correttamente adempiuto al dovere – leale e corretto - di mettere controparte nelle condizioni di esercitare un'efficace difesa. Quanto al secondo punto la reclamante cita alcune decisioni che, a suo parere, sosterrebbero l’ipotesi dell’inammissibilità, come la decisione numero 43 del 2019 della Corte Federale d'Appello del Veneto, la decisione dell'alta Corte di giustizia sportiva del Coni numero 16 del 2012 e la decisione numero 20 del 2015 del collegio di garanzia dello sport. In realtà, come correttamente evidenziato dalla società Piazza 55, la Giustizia Sportiva ha dovuto nuovamente valutare le necessità contributive per coordinarle alla norma generale del Giusto processo contenuta nell’art. 44 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva (entrato in vigore nel 2019); ciò ha determinato, con un’evoluzione giurisprudenziale, un nuovo bilanciamento di interessi per un corretto riallineamento dei diritti di difesa. In tal senso le sezioni unite della Corte Federale di Appello, superando le precedenti interpretazioni discordanti hanno con le decisioni n. 108/2022-2023 ed n. 85/2020-2021, stabilito l’insussistenza della presunta irricevibilità del reclamo. In tal senso è opportuno richiamare quanto contenuto in una recente decisione di questa Corte pubblicata nel C.U. n. 34 (pag. 938 ss.) di questa stagione sportiva in relazione al reclamo della società Marina di Massa nel quale, il relatore Enzo François, chiarisce: “La Corte è chiamata in primo luogo a decidere sulla legittimità del reclamo proposto nel giudizio svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale dalla società Montagna Seravezzina, atteso che la società ANR Marina di Massa 2023 sostiene l’inammissibilità/irricevibilità dello stesso atto di reclamo, a causa della mancata allegazione della ricevuta di pagamento del contributo di accesso alla giustizia di cui agli artt. 48 e 67, C.G.S.. L’eccezione è infondata. L’art. 48, 2° comma, CGS prevede espressamente che il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia comporta l’irricevibilità del ricorso o del reclamo (“I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice”). Nel caso di specie, in effetti, risulta che la società Montagna Seravezzina Asd non ha allegato, né al preannuncio di reclamo, né al successivo reclamo, la ricevuta di pagamento del contributo per l’accesso alla giustizia, né ha dato dimostrazione di aver provveduto al pagamento del suddetto contributo con altra forma equipollente, così come previsto dall’art. 48, comma 3, C.G.S. (“Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente […]”). Il Collegio ritiene tuttavia che non possa pervenirsi alla conseguenza giuridica della irricevibilità dell’atto, così come sostenuto dall’odierna reclamante e testualmente riportato nell’art. 48, 2° comma, C.G.S., poiché la scelta di un risultato ermeneutico che determini la conseguenza giuridica dell’irricevibilità del reclamo, senza alcuna possibilità di regolarizzazione, si tradurrebbe inevitabilmente nella lesione del principio del diritto di difesa, espressione del giusto processo di cui all’art. 44 C.G.S. Subordinare l’esercizio del diritto di agire in giudizio, quale costola del più ampio diritto di difesa, alla prova del versamento del contributo significherebbe, infatti, comprimere tale basilare diritto, consentendo il suo esercizio nei soli casi in cui vi sia la prova dell’avvenuto versamento, con l’effetto di rendere l’accesso alla giustizia un privilegio circoscritto alla sola categoria dei soggetti abbienti e adempienti, snaturando, di fatto, i principi sanciti e previsti dall’art. 24 Cost.. Tale conclusione, del resto, appare conforme ai principi dell’ordinamento generale secondo cui il mancato versamento del contributo unificato non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente ai fini amministrativi e contabili, salvo l’obbligo dei competenti uffici federali di attivarsi per esigere il pagamento di quanto dovuto (v. decisione n. 0108/2022-2023 e decisione n. 085/2020-2021, Corte Federale d’Appello Sezione Unite).” Per quanto attiene infine alla terza censura occorre rilevare che la norma di riferimento, correttamente richiamata dal Giudice di prime cure, stabilisce tassativamente le gare nelle quali le squalifiche possono considerarsi scontate. Infatti l’art. 21 comma 4 C.G.S. stabilisce: “Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali […]” senza distinguere tra gare omologate e non omologate. Una ultima considerazione. E’ evidente che la società Real Academy Lucca ha erroneamente conteggiato come scontata la squalifica del giocatore in una gara non valida ai fini della classifica (avendo fatto scontare al proprio atleta 4 delle 5 gare) e proprio per tale motivo risultano del tutto infondate e sgradevoli le censure avanzate dalla società Piazza 55 nelle sue controdeduzioni; richiamare presunte violazioni di buonafede, lealtà e correttezza per censurare un marchiano errore dal quale la stessa società Piazza 55 ha tratto effettivo vantaggio ottenendo una sconfitta a tavolino per una partita persa sul campo, appare oggettivamente superfluo, eccessivo e non troppo sportivo.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa. Delibera depositata in data 06.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 169 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana
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