C.R. TOSCANA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-crt.org – atto non ufficiale – CU N. 81 del 09/05/2024 – Delibera – Reclamo proposto dall’A.S.D. Villafranchese avverso le seguenti sanzioni: ammenda di Euro 500,00 inflitta alla società; squalifica per n. 10 giornate inflitta al calciatore Michele Martelli (C.U. n. 45/2024).

Reclamo proposto dall’A.S.D. Villafranchese avverso le seguenti sanzioni: ammenda di Euro 500,00 inflitta alla società; squalifica per n. 10 giornate inflitta al calciatore Michele Martelli (C.U. n. 45/2024).

I provvedimenti assunti dal G.S.T. così motivati, AMMENDA EURO 500,00 VILLAFRANCHESE “Propri sostenitori in più occasioni lanciavano petardi vicino alla panchina ospite senza arrecare danno ad alcuno (art. 25 C.G.S.)”; SQUALIFICA PER DIECI GARE EFFETTIVE Martelli Michele (Villafranchese) “Per essere entrato indebitamente nel terreno di gioco offendendo reiteratamente il D.G. dalla zona degli spogliatoi persisteva con il suo atteggiamento offensivo verso l’arbitro e la componente di designazione arbitrale. Ritardava inoltre l’uscita dal terreno di gioco ed inoltre a fine gara nello spogliatoio della squadra ospite e colpiva con uno schiaffio un giocatore avversario”, vengono impugnati, nei termini, dalla Società Villafranchese poiché erronei e comunque non congrui rispetto ai fatti realmente accaduti. Quanto alla ammenda, la reclamante conferma il lancio, alla fine del primo tempo, di due petardi da parte del pubblico, in zona comunque distante rispetto alla panchina della squadra ospite, evidenziando la non pericolosità del materiale pirotecnico utilizzato dal pubblico trattandosi, nella specie, di materiale pirotecnico (“ciccioli”) molto rumoroso ma praticamente innocuo. Evidenzia, in ogni caso, il fattivo intervento della dirigenza locale volto a far cessare il lancio di ulteriori petardi da parte del pubblico, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta in quanto eccessiva. Per quanto riguarda invece la squalifica inflitta al calciatore Michele Martelli, la società sostiene che la stessa sia eccessiva e non proporzionata rispetto all’accaduto, chiedendone una riduzione. Osserva, da un lato, a parziale giustificazione dell’atteggiamento offensivo assunto dal Martelli durante la gara, che lo stesso contegno è figlio del nervosismo accumulato dal calciatore nel corso della partita e, soprattutto, dell’episodio che ha visto coinvolto un compagno di squadra rimasto gravemente infortunato in occasione di uno scontro di gioco. Dall’altro, nega che il Martelli sia l’autore del gesto di violenza compiuto ai danni di un calciatore avversario a fine gara, evidenziando che lo stesso mai è entrato nello spogliatoio avversario e mai si è reso protagonista di episodi di violenza nei confronti di calciatori avversari. La Corte, acquisito un supplemento di rapporto arbitrale, riunitasi in camera di consiglio per la discussione, delibera la seguente decisione. La decisione Sull’ammenda di Euro 500,00 comminata a carico della soc. Villafranchese. La richiesta di riduzione non può trovare accoglimento. Il contenuto del mezzo di gravame proposto dalla società Villafranchese assevera la bontà del provvedimento assunto dal G.S.T., avendo tra l’altro la società espressamente confermato il presupposto di fatto (introduzione e utilizzazione di materiale pirotecnico ex art. 25 C.G.S.) in ragione del quale è stata comminata l’ammenda. Poiché la norma vieta e punisce la semplice “introduzione e utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico”, sotto questo profilo diventa del tutto irrilevante stabilire la pericolosità del materiale pirotecnico utilizzato, e ciò proprio perché la pericolosità di detto materiale viene presunta dalla norma codicistica, e il Giudice ha, in ogni caso, applicato la sanzione nel minimo edittale, escludendo la sussistenza di aggravanti specifiche riguardanti l’aver provocato (la deflagrazione di detto materiale pirotecnico) eventuali danni alle persone e/o alle strutture. Il provvedimento impugnato appare inoltre, come detto, calibrato dal Giudice di prime cure nel minimo edittale (v. art. 25, commi 3 e 7, C.G.S.), provvedimento dunque, per costante orientamento di questa Corte, non passibile di riduzione. Vi è peraltro da rilevare che la dedotta circostanza attenuante (art. 29 C.G.S.), confermata dal d.g. con il supplemento di rapporto, che vi sia stato un intervento fattivo della dirigenza volto a far cessare la deflagrazione di materiale pirotecnico, trova contemperamento e giudizio di equivalenza nel fatto che l’episodio in questione non è stato occasionale, ma ha trovato ripetizione per almeno un’altra volta durante la gara, così come risulta dalle emergenze istruttorie. Sulla squalifica per dieci gare effettive inflitta al calciatore Michele Martelli. Anche in questo caso la richiesta di riduzione non può trovare accoglimento. Irrilevanti appaiono le considerazioni sviluppate dalla reclamante sui motivi di natura personale che avrebbero spinto il Martelli a reagire in maniera scomposta nei confronti del direttore di gara. Né del resto può trovarsi giustificazione, rispetto alla genesi del comportamento offensivo ed irriguardoso, dall’episodio citato in reclamo (grave infortunio di un compagno di squadra). Quanto agli episodi tenuti a fine gara, le risultanze ufficiali versate in atti individuano, senza ombra di dubbio, la persona del Martelli quale autore delle condotte di aggressione e di violenza contestate poste in essere nei confronti di giocatori avversari, “unico giocatore che in quel momento aveva perso lucidità…[…] tanto che i propri dirigenti e allenatori sono stati costretti ad allontanarlo per mettere fine alla discussione” (v. suppelmento di rapporto arbitrale). La sanzione appare dunque, in definitiva, congrua in relazione agli addebiti complessivamente contestati.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale Toscana, definitivamente pronunciando, - respinge il reclamo proposto dalla soc. Villafranchese; - conferma i provvedimenti impugnati; - dispone la definitiva acquisizione della tassa di reclamo versata. Delibera depositata in data 06.05.2024 e registrata, sotto la medesima data, al n. 167 del Registro protocollo generale della C.S.A.T. della Toscana

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